Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 17 giugno 2004
Modificazioni al decreto ministeriale 24 maggio 2000 recante la fissazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state determinate le modalita', le procedure e i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-bis del suddetto decreto n. 527/95 che, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fideiussione bancaria o un polizza assicurativa di importo pari alla cauzione medesima, a garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato;
Considerato che il predetto art. 5, comma 4-bis prevede che l'ammontare relativo alla citata cauzione, nonche' gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa sia determinato sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda;
Visto il proprio decreto del 24 maggio 2000, con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione dell'ammontare della suddetta cauzione;
Ravvisata l'opportunita' di provvedere ad un adeguamento dell'ammontare della cauzione mediante la ridefinizione dei criteri di calcolo, al fine di assicurare piena efficacia a tale meccanismo in relazione alla sua specifica finalita' di garantire, attraverso il versamento di un importo adeguatamente commisurato all'entita' degli investimenti, l'effettiva volonta' dell'impresa di portare a termine il programma;
Considerato altresi' che detta garanzia e' finalizzata anche a ristorare parzialmente l'amministrazione dei costi sostenuti per l'attivita' istruttoria a fronte dei programmi agevolati che non vengono realizzati;
Decreta:
Articolo unico
Il comma 3 dell'articolo unico del decreto del 24 maggio 2000 citato nelle premesse e' sostituito dal seguente:
«3. L'ammontare della cauzione, della fideiussione o della polizza e' determinato nelle misure di seguito indicate, rapportate, nella parte progressiva, all'entita' degli investimenti del programma a fronte dei quali l'impresa chiede le agevolazioni e non e' soggetto a modifiche in relazione ad eventuali successive variazioni degli investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate:
un importo fisso di 2000 euro, al quale si aggiunge:
0,333% dell'entita' degli investimenti fino a 500.000 euro;
0,199 % per la parte eccedente e fino a 2.000.000 di euro;
0,084 % per la parte eccedente e fino a 5.000.000 di euro;
0,010 % per la parte eccedente e fino a 25.000.000 di euro;
0,006 % oltre i 25.000.000 di euro.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2004
Il Ministro: Marzano
 
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