Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 17 giugno 2004 |
Modificazioni al decreto ministeriale 24 maggio 2000 recante la fissazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno; Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state determinate le modalita', le procedure e i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-bis del suddetto decreto n. 527/95 che, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fideiussione bancaria o un polizza assicurativa di importo pari alla cauzione medesima, a garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato; Considerato che il predetto art. 5, comma 4-bis prevede che l'ammontare relativo alla citata cauzione, nonche' gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa sia determinato sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda; Visto il proprio decreto del 24 maggio 2000, con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione dell'ammontare della suddetta cauzione; Ravvisata l'opportunita' di provvedere ad un adeguamento dell'ammontare della cauzione mediante la ridefinizione dei criteri di calcolo, al fine di assicurare piena efficacia a tale meccanismo in relazione alla sua specifica finalita' di garantire, attraverso il versamento di un importo adeguatamente commisurato all'entita' degli investimenti, l'effettiva volonta' dell'impresa di portare a termine il programma; Considerato altresi' che detta garanzia e' finalizzata anche a ristorare parzialmente l'amministrazione dei costi sostenuti per l'attivita' istruttoria a fronte dei programmi agevolati che non vengono realizzati; Decreta: Articolo unico Il comma 3 dell'articolo unico del decreto del 24 maggio 2000 citato nelle premesse e' sostituito dal seguente: «3. L'ammontare della cauzione, della fideiussione o della polizza e' determinato nelle misure di seguito indicate, rapportate, nella parte progressiva, all'entita' degli investimenti del programma a fronte dei quali l'impresa chiede le agevolazioni e non e' soggetto a modifiche in relazione ad eventuali successive variazioni degli investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate: un importo fisso di 2000 euro, al quale si aggiunge: 0,333% dell'entita' degli investimenti fino a 500.000 euro; 0,199 % per la parte eccedente e fino a 2.000.000 di euro; 0,084 % per la parte eccedente e fino a 5.000.000 di euro; 0,010 % per la parte eccedente e fino a 25.000.000 di euro; 0,006 % oltre i 25.000.000 di euro.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 2004 Il Ministro: Marzano |
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