Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 7 giugno 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa «La Mole a r.l.», in Torino. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Torino Visto l'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive; Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore; Esaminato il verbale del 5 aprile 2003 alla societa' cooperativa «La Mole a r.l.», dal quale risulta che la medesima non svolge alcuna attivita' dal 1994, ha depositato l'ultimo bilancio il 25 maggio 1994, dal cui esame non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari; Vista la nota ministeriale n. 1565110/P del 24 maggio 2004; Decreta: La societa' cooperativa «La Mole a r.l.», con sede in Torino, via S. Massimo n. 7, costituita per rogito notaio dott. Daniele Bazzoni in data 28 ottobre 1988, repertorio n. 29860/3135, B.U.S.C. n. 5338, e' sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso all'autorita' di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 7 giugno 2004 Il direttore provinciale: Pirone |
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