IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004; Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F., con note prot. n. 2141 del 17 marzo 2004 e prot. n. 3061 del 15 aprile 2004, ha fatto presente che in riferimento ad alcuni interventi in corso di realizzazione, interventi finanziati direttamente dalla regione Sardegna ricompresi nell'accordo di programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurativo» fase I 2000-2002 e nel P.I.A. CA01 - Ovest Nord-Ovest - opere pubbliche, si sono rese disponibili, a seguito delle gare d'appalto, consistenti economie che potrebbero essere utilizzate per il completamento degli interventi medesimi posto che gli stessi, per limiti di finanziamento, non hanno potuto risolvere tutte le criticita' esistenti; Atteso che l'E.S.A.F., con le note sopraccitate ha evidenziato che la realizzazione dei lavori urgenti di completamento mediante ricorso a perizia di variante avrebbe rilevanti benefici in termini di riduzione dei tempi e dei costi afferenti alle nuove progettazioni ed al connesso iter di affidamento dei lavori ed ha richiesto, per tale finalita', di poter derogare al disposto di cui all'art. 25, comma 3, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di realizzare perizie di variante di importo superiore al limite del 5% previsto dalla norma medesima, rientranti comunque nell'importo del finanziamento; Atteso che l'E.S.A.F., con le note sopraccitate, ha formulato le seguenti richieste di deroga: schema n. 36 «Marina di Arbus». Progetto esecutivo dell'impianto di potabilizzazione per l'approvvigionamento idropotabile delle zone costiere del comune di Arbus - deroga comma 5, art. 16, legge n. 109/1994 per quanto riguarda il progetto esecutivo, che pur comprendendo la parte conforme al progetto definitivo, la integra e la completa - deroga comma 3, art. 25, legge n. 109/1994; risanamento degli stagni di Cabras, Santa Giusta e piu', mediante realizzazione di opere fognario-depurative - impianto di depurazione e relativi collettori fognari nel comune di Arborea. Deroga comma 3, art. 25, legge n. 109/1994; Ritenuto di dover provvedere conformemente alla richiesta formulata dall'E.S.A.F. al fine di accelerare la realizzazione di importanti lavori di completamento dei sopra indicati interventi, complementari alle opere del programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna; Ordina: 1. L'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F. e' autorizzato alle realizzazioni dei lavori urgenti di completamento degli interventi elencati in premessa mediante perizie di variante in deroga al disposto di cui al comma 3, art. 25, della legge n. 109/1994, nei limiti delle economie resesi disponibili nei relativi quadri economici di spesa gia' approvati nel rispetto delle vigenti procedure di approvazione delle citate perizie a termini della legge regionale n. 24/1987 e secondo quanto previsto negli specifici provvedimenti regionali di finanziamento. 2. L'E.S.A.F. e' autorizzato relativamente allo schema n. 36 «Marina di Arbus» all'integrazione e al completamento del progetto esecutivo in deroga al disposto di cui al comma 5, art. 16, legge n. 109/1994. 3. L'E.S.A.F. e' tenuto ad assicurare che in relazione alle autorizzazioni di cui sopra non si determinino ritardi o sospensioni nell'esecuzione dei lavori in appalto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 8 giugno 2004 Il commissario governativo: Masala |