IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 12 aprile 2002, articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 362 del 1° agosto 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna; Atteso che tra gli interventi previsti per il superamento dell'emergenza idrica, l'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, prevede, nell'ambito della linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti, il seguente intervento «Attivazione degli impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici»; Atteso che l'E.A.F., con nota prot. 13873 del 10 dicembre 2003 ha reso noto che in relazione all'imminente raggiungimento della quota di massimo invaso nell'invaso di Genna Is Abis sul Rio Cixerri, con l'attivazione degli impianti di sollevamento sarebbe stato possibile utilizzare tali risorse, anche mediante trasferimento in altri invasi, che altrimenti sarebbero state perse, minimizzando in tal modo i prelievi dai laghi alti del Flumendosa con conseguente accumulo su tali laghi, di ulteriori quantita' di risorsa da conservare strategicamente per necessita' successive; Atteso che con nota prot. 224/EI dell'8 marzo 2004 e' stata data indicazione all'E.A.F. di attivare i sollevamenti necessari al recupero delle risorse vallive del sistema destinate al rilascio, ed e' stata all'uopo prevista l'assegnazione di un contributo commissariale alle medesime condizioni di cui all'ordinanza n. 368 del 5 novembre 2003; Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 5834 ha comunicato di aver provveduto all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse erogabili complessivamente dal sistema massimizzando l'utilizzazione invernale dei bacini del Basso Campidano attraverso l'attivazione degli impianti di sollevamento e, di conseguenza, preservando le risorse del Medio Flumendosa salvaguardandone il relativo accumulo; Atteso nella nota predetta l'E.A.F. ha altresi' reso noto di poter stimare in circa 7,5 Mmc il volume di risorsa idrica da conservare quale riserva strategica per un periodo non inferiore a dieci anni con il rimborso all'E.A.F. stesso delle spese gia' sostenute per l'accumulo ed assicurando sin d'ora, in virtu' dei poteri commissariali in atto, le condizioni per disporre all'occorrenza, a carico dell'E.A.F. nell'arco del decennio, l'immediato trasferimento parziale o totale della risorsa stessa; Atteso che l'E.A.F. ha manifestato la disponibilita', su vincolo commissariale, ai costi attuali di accumulo e di trasferimento purche' corrisposti al momento dell'imposizione del vincolo stesso, a conservare il predetto volume netto nel sistema Flumendosa-Campidano, quale riserva strategica per gli utilizzi idro-potabili a favore della Sardegna meridionale, per un periodo di dieci anni entro i quali tale volume, su richiesta del commissario governativo o della regione autonoma della Sardegna, dovra' essere immediatamente trasferito parzialmente o totalmente per gli usi predetti; Atteso che l'E.A.F. ha valutato in Euro 640.000,00 gli oneri complessivi gia' sostenuti e da sostenersi ove fosse disposta l'erogazione del predetto volume di risorsa idrica entro il corrente anno, conseguenti all'accumulo, alla conservazione ed alla consegna della risorsa stessa; Atteso che l'E.A.F. ha assicurato l'impegno di conservare, nell'arco di dieci anni, il predetto volume d'acqua di 7,5 milioni di mc, dietro corresponsione dell'importo sopra indicato al momento dell'imposizione del vincolo commissariale di riserva strategica del volume stesso e di obbligo di erogazione nell'arco del decennio, senza alcun ulteriore onere per la competente autorita' che entro tale periodo di tempo disporra' il traferimento; Ordina: Art. 1. 1. L'E.A.F. e' incaricato, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, dell'accumulo e mantenimento, per dieci anni dalla data della presente ordinanza, e trasferimento al sistema idrico della Sardegna meridionale, di una riserva strategica di risorsa idrica di 7,5 milioni di mc nel sistema Flumendosa-Campidano, quale volume di riserva strategica per le estreme urgenze idro-potabili della Sardegna meridionale. 2. La suddetta riserva strategica dovra' essere garantita dall'E.A.F. per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data della presente ordinanza, entro i quali ne potra' essere parzialmente o totalmente disposta l'erogazione, da parte del commissario governativo o da parte del competente organo della regione autonoma della Sardegna verso la Sardegna meridionale. 3. Ove alla scadenza di tale termine non sia intervenuta la disposizione di trasferimento o di proroga del termine stesso, le autorita' a tale data competenti dovranno comunque disporre l'utilizzazione del predetto volume di risorsa idrica, disciplinando i conseguenti rapporti finanziari con i destinatari della risorsa stessa per il rimborso, all'amministrazione pubblica che sara' in tale momento competente all'incasso, dei costi sostenuti in applicazione della presente ordinanza. 4. La suddetta riserva strategica verra' erogata, nel volume di 7,5 milioni di mc, al netto dell'evaporazione e di qualsiasi perdita, nel punto di misurazione che verra' fissato con il provvedimento che disporra' l'utilizzo della risorsa medesima. 5. In conseguenza delle consegne parziali o totali, nell'arco del decennio decorrente dalla data della presente ordinanza, del predetto volume di risorsa idrica di 7,5 milioni di mc nessun ulteriore onere potra' essere posto a carico, da parte dell'E.A.F. del commissario governativo o della regione autonoma della Sardegna, ne' a carico dei destinatari della risorsa erogata che vedranno regolati i rapporti finanziari relativi al rimborso, a chi di competenza, dei costi della risorsa idrica loro destinata con specifico provvedimento che sara' adottato dalle predette autorita'. 6. All'E.A.F. e' riconosciuto, a fronte di tutti gli oneri presenti e futuri connessi all'accumulo, al mantenimento ed all'erogazione della suddetta riserva strategica di 7,5 milioni di mc, l'importo di Euro 640.000,00. 7. In dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verra' messa a disposizione ed impegnata nella contabilita' di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione della Sardegna - Emergenza idrica» la somma di Euro 640.000,00. 8. La suddetta somma verra' corrisposta all'E.A.F. previa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, di specifico atto d'impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 7 giugno 2004 Il commissario governativo: Masala |