Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2004 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 7 giugno 2004
Sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili dalla data del 1° aprile 2004 fino alla data del 30 marzo 2005. Ente gestore: Ente autonomo Flumendosa. (Ordinanza n. 398).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196, 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza n. 361 del 1° agosto 2003 con cui e' stata disposta, per il sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri, la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 marzo 2004;
Atteso che, nelle more dell'implementazione del Piano stralcio direttore di Bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche, che prevede la programmazione della risorsa come metodo ordinario di gestione della medesima affidando all'E.A.F. il compito di elaborare un sistema di gestione pluriennale degli invasi, si rende necessario indicare dei criteri di programmazione pluriennale, al fine di affrontare le situazioni di forte criticita', di natura oramai strutturale, che caratterizzano la dotazione idrica regionale;
Atteso che la programmazione di cui alla sopracitata ordinanza n. 361/03 e' stata adottata sulla base di un modello predisposto dall'E.A.F. per l'utilizzo pluriennale e multisettoriale della risorsa invasata nel sistema del Flumendosa;
Atteso che in relazione al modello citato, l'erogabilita' e' determinata con il duplice obiettivo di mantenere il livello di scorta minimo nel sistema Flumendosa-Campidano non inferiore a 80 Mmc ed al contempo limitare significativamente la variabilita' interannuale delle erogazioni;
Atteso che con nota prot. n. 234 del 12 marzo 2004 e' stato chiesto all'E.A.F. di comunicare il quantitativo erogabile per il periodo 1° aprile 2004-31 marzo 2005, desunto dall'applicazione della sopracitata regola operativa di gestione pluriennale delle risorse;
Atteso che il presidente dell'E.A.F., con nota prot. n. 3992 del 24 marzo 2003 ha richiesto un incontro al fine di esaminare le diverse problematiche inerenti l'erogabilita' del sistema e la programmazione della risorsa;
Atteso che in data 15 aprile 2003, al fine di esaminare le problematiche inerenti alla programmazione delle risorse del sistema Flumendosa-Campidano si e' tenuto un incontro presso l'ufficio del commissario governativo al quale hanno preso parte gli assessorati dell'agricoltura, della programmazione e dei lavori pubblici, l'Ente autonomo del Flumendosa ed il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;
Atteso che in sede di riunione e' stata esaminata una nota tecnica predisposta dall'E.A.F. in cui viene riportato il bilancio dei volumi netti effettivamente erogati ai sensi dell'ordinanza n. 361/03 e vengono esposti i risultati dell'applicazione del modello sopra indicato dal quale si desume che volume erogabile per il periodo 1° aprile 2004-31 marzo 2005 e' di 188,33 Mmc;
Atteso che in tale sede e' stato valutato che il volume di risorsa idrica erogabile sopra indicato consente il mantenimento dei medesimi quantitativi programmati con l'ordinanza n. 361 del 1° agosto 2003 relativamente a tutti i comparti di utenza;
Atteso che il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha fatto presente che l'assegnazione del medesimo quantitativo dell'anno precedente, pari a 66 Mmc, e' insufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo del comparto, la cui dotazione potrebbe essere incrementata qualora la decurtazione dei volumi erogati in anticipazione ed in conto delle erogazioni del periodo successivo, ai sensi dell'ordinanza n. 361/03, venga effettuata nel prossimo periodo di programmazione;
Atteso che il quantitativo netto aggiuntivo erogato al comparto irriguo ai sensi dell'ordinanza n. 361/03 e' stato di 12,1 Mmc, a fronte dei 16 Mmc previsti dall'ordinanza, come riportato dall'E.A.F. nella sopracitata relazione tecnica;
Atteso che in relazione all'andamento della piovosita' registrato successivamente alla data della predetta riunione del 15 aprile 2004, ed all'incremento dei volumi accumulati negli invasi, con nota prot. n. 601/E.I. e' stato chiesto all'E.A.F. l'aggiomamento dei volumi erogabili;
Atteso che l'E.A.F. con nota prot. n. 7262 del 27 maggio 2004 ha comunicato che, sulla base degli incrementi registrati nei volumi invasati, l'erogabilita' del sistema e' di 213 milioni di mc;
Atteso che la ripartizione fra i diversi comparti del predetto volume di risorsa consente il recupero del quantitativo netto aggiuntivo erogato al comparto irriguo ai sensi dell'ordinanza n. 361/03 e l'assegnazione al medesimo comparto di una dotazione corrispondente al fabbisogno espresso dal comparto;
Atteso che la ripartizione fra i diversi comparti del predetto volume di risorsa consente la riduzione del deficit che registrava il comparto irriguo nella ipotesi di ripartizione indicata in sede di riunione del 15 aprile 2004, oltre al recupero del quantitativo netto aggiuntivo erogato al comparto medesimo ai sensi dell'ordinanza n. 361/03;
Ordina:
Art. 1.
Assegnazione delle risorse idriche del
Sistema medio Flumendosa - Campidano - Cixerri
1. Con effetto immediato e' autorizzata l'erogazione dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005 dei seguenti quantitativi:

----> Vedere Tabella a pag. 26 della G.U. <----

2. Le erogazioni gia' effettuate dalla data del 1° aprile alla data di emanazione della presente ordinanza sono ricomprese nei volumi totali sopra indicati.
 
Art. 2.
Disposizioni relative al Sistema alto Flumendosa
Con effetto immediato e' vincolato, quale scorta per uso idropotabile a favore del Sistema medio Flumendosa Campidano, il volume di 20 Mmc disponibile nell'invaso di Bau Muggeris.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.
Cagliari, 7 giugno 2004
Il commissario governativo: Masala
 
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