Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 159
Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., mediante la concessione di garanzie dello Stato conformemente alle norme comunitarie, la capacita' di ricorrere a finanziamenti di breve termine per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della Societa' di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere, con uno o piu' decreti dirigenziali adottati in conformita' alla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004, la garanzia dello Stato per l'adempimento da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. delle obbligazioni principali ed accessorie dalla stessa assunte in relazione a finanziamenti, contratti da Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva, entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sara' effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro 400 milioni. La garanzia dello Stato restera' in vigore fino alla scadenza del predetto termine di rimborso. Le modalita' di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma.
2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo soddisfacimento degli altri creditori della Societa'.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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