Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 23 aprile 2004, n. 161 |
Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con le modificazioni apportate, in particolare, dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in particolare, l'articolo 17-bis, commi 1, 4 e 5; Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia; Visti gli articoli 147-bis e 147-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, relativi all'esame e alla ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni; Considerata la necessita' di precisare i contenuti e le modalita' di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette; Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica; Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004; Vista la comunicazione, in data 29 marzo 2004, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Tipologie delle misure di protezione 1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, legge 15 marzo 1991, n. 82) come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevede le seguenti misure di protezione: a) piano provvisorio di protezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1; b) speciali misure di protezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4; c) speciali misure di protezione applicate mediante la definizione di un programma speciale di protezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5. 2. Le misure di protezione di cui al comma 1 sono deliberate dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, denominata d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, Commissione centrale. 3. Per le misure di protezione di cui al comma 1 non si applicano, in relazione al carattere speciale delle disposizioni del Capo II e del Capo II-bis della legge 15 marzo 1991, n. 82, le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2002, n. 133.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 10 e 17-bis, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia): «Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione). - 1. (Comma abrogato). 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. 2-bis. La commissione centrale e' composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attivita' di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. 2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attivita' svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14. 2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. 2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla meta'. 2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito. 2-octies. I magistrati componenti della commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione. 2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. (Comma abrogato)». «Art. 17-bis (Previsione di norme di attuazione). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalita' di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonche' i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette. (Omissis). 4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche' quello previsto dall'art. 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.». - La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza». - Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca: «Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia». - Si riporta il testo degli articoli 147-bis e 147-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): «Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise. 2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice. 3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal comma 2 nei seguenti casi: a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis, nonche' dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice; b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile; c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti. 4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6. 5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.». «Art. 147-ter (Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti e' stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ed altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto. 2. Durante tutto il tempo in cui la persona e' presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'art. 473, comma 2, del codice. 3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.». - La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Note all'art. 1: - Per l'argomento della legge 13 febbraio 2001, n. 45, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse). «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purche' siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravita' e vi e' richiesta dell'autorita' legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalita' e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravita' del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorita' legittimata a formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento. Il presidente della commissione puo' disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorita' provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' autorizzare detta autorita' ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui e' applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione puo' richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneita' dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'art. 12. (Omissis). 4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma e' stabilito nei decreti previsti dall'art. 17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita' particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti. 5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie. (Omissis).». - Per il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle note alle premesse. - La rubrica del Capo II e del Capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), reca, rispettivamente, «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia» e «Norme per la protezione dei testimoni di giustizia». - Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, reca: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno».
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| Art. 2. Modalita' della formulazione della proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio 1. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione, avanzata secondo le modalita' indicate dall'articolo 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e' sottoscritta dal Procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e ad essa non e' preposto il Procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta e' sottoscritta da quest'ultimo. 2. La proposta di piano provvisorio e' sottoscritta e inoltrata dal Procuratore della Repubblica innanzi al quale e' iniziata la collaborazione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne da' comunicazione al Procuratore nazionale antimafia, il quale, nel caso di indagini collegate, adotta le eventuali iniziative di coordinamento in vista della formulazione della proposta di speciali misure o di programma speciale di protezione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne da' comunicazione ai Procuratori generali presso le Corti d'appello interessate, affinche' possano adottare le opportune iniziative di coordinamento. 3. Le proposte indicate ai commi precedenti possono essere formulate anche dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che le sottoscrive previa acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica, secondo le modalita' indicate dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82. 4. Le proposte prive dei requisiti indicati nei commi 1, 2 e 3 sono irricevibili e sono restituite all'Ufficio proponente, che puo' ripresentarle dopo aver provveduto alle integrazioni necessarie. 5. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e' indirizzata alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, utilizzando i mezzi piu' celeri e adottando idonee garanzie di sicurezza. 6. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio, nonche' gli atti e i provvedimenti a essa conseguenti sono soggetti a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 11 (Proposta di ammissione). - 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non e' preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo. 2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice, la proposta e' formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto. La proposta e' formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati, a norma dell'art. 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. 3. La proposta puo' essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e' formulato d'intesa con le altre autorita' legittimate a norma del comma 2. 4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorita' che formula la proposta puo' comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorche' ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'art. 371-bis del codice di procedura penale e del citato art. 118-bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale. 5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale puo' esercitare sia la facolta' indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreche' ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonche' notizie o informazioni dalle autorita' giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione. 7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo cui le persone indicate nell'art. 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate. 8. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta e' effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). (Omissis). 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (Omissis). 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.». - Per il testo dell'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure di protezione 1. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione contiene i seguenti elementi informativi: a) specificazione dei delitti e delle organizzazioni criminali, sui quali l'interessato rende le dichiarazioni; b) indicazione degli elementi da cui si desume che le dichiarazioni hanno carattere di intrinseca attendibilita', nonche', con riferimento specifico ai collaboratori della giustizia, di novita' o di completezza; c) specificazione dei motivi per i quali le dichiarazioni appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82; d) indicazione dei provvedimenti, anche di carattere cautelare, ovvero relativi all'applicazione di una misura di prevenzione, eventualmente adottati sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto proposto, nonche' delle eventuali deposizioni rese dallo stesso in sede di udienza preliminare o dibattimentale; e) notizie circa le informazioni rese dal collaboratore per la individuazione, il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilita', dei quali egli stesso o altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente, nonche' l'indicazione di eventuali versamenti effettuati dal collaboratore, con conseguente sequestro da parte dell'Autorita' giudiziaria, di denaro frutto di attivita' illecite; f) specificazione dettagliata, anche ai fini della definizione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la determinazione dell'assegno di mantenimento, del denaro, dei beni e di ogni altra utilita' posseduti o controllati dal collaboratore o dei quali egli comunque disponga direttamente o indirettamente per interposta persona, nonche' l'indicazione degli accertamenti svolti e degli elementi acquisiti in ordine all'effettivo stato patrimoniale del collaboratore; g) indicazioni circa la sussistenza o meno di misure di prevenzione, ovvero di procedimenti di applicazione delle stesse, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575; h) specificazione delle circostanze da cui si desume la sussistenza di un grave e attuale pericolo, e se tale pericolo deriva dalla collaborazione o dalle dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di un procedimento penale; i) indicazione delle misure ordinarie di protezione eventualmente adottate dalle competenti Autorita' di Pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; j) specificazione dei motivi che determinano l'inadeguatezza delle anzidette misure di tutela. 2. Qualora l'Autorita' proponente ritenga che le misure speciali di protezione debbano essere applicate mediante la definizione di uno speciale programma di protezione, specifica dettagliatamente le situazioni di gravita' e attualita' del pericolo che inducono a ritenerlo necessario. 3. L'Autorita' proponente deve altresi' comunicare, con la stessa proposta di adozione delle misure speciali di protezione, l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-quater, della legge 15 marzo 1991, n. 82. Se la redazione del verbale illustrativo avviene in un momento successivo alla proposta di adozione delle misure speciali di protezione, ma comunque nei termini di cui all'articolo 16-quater, comma 1, l'Autorita' proponente ne da' pronta comunicazione alla Commissione centrale. 4. Nella proposta sono indicate dettagliatamente le persone, diverse dal collaboratore o dal testimone, destinatarie delle misure tutorie, con la specificazione dei dati anagrafici, dell'eventuale legame di parentela, della sussistenza o meno di una situazione di convivenza con i predetti collaboratore e testimone. Sono altresi' dettagliatamente specificate le situazioni di grave, attuale e concreto pericolo, che rendono necessaria l'estensione delle misure speciali di protezione a persone diverse da quelle che convivano stabilmente con il collaboratore o il testimone. 5. La Commissione, nel caso in cui riscontra che la proposta di adozione delle misure speciali di protezione non contiene talune delle notizie elencate nei commi precedenti o se ritiene che gli elementi informativi disponibili siano insufficienti per le proprie determinazioni, chiede l'acquisizione dei necessari ulteriori elementi informativi o documentali. 6. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione e' rigettata quando non sussistono i presupposti indicati nell'articolo 9 della legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' quando sussistono gli elementi indicati nell'articolo 13-quater, comma 2, della medesima legge 15 marzo 1991, n. 82. 7. La proposta e' parimenti rigettata in caso di mancata redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nei termini indicati dall'articolo 16-quater della legge 15 marzo 1991, n. 82. 8. La Commissione puo' adottare misure diverse da quelle richieste dall'Autorita' proponente, sulla base degli elementi informativi acquisiti circa il livello di esposizione a pericolo, nonche' delle specifiche esigenze dei soggetti interessati. 9. Le misure speciali di protezione gia' adottate possono essere estese anche ad altre persone, su richiesta dell'Autorita' proponente, osservate le disposizioni del presente articolo concernenti le modalita' della proposta. 10. Nella richiesta di estensione delle misure speciali di protezione, l'Autorita' proponente specifica dettagliatamente: a) i motivi che determinano la necessita' di tale misura; b) gli elementi da cui si desume la sussistenza di un grave, attuale e concreto pericolo; c) i motivi per cui le misure ordinarie di protezione sono insufficienti a tutelare l'incolumita' degli interessati; d) i motivi che hanno indotto a suo tempo l'Autorita' proponente a non includere gli interessati nella originaria proposta di adozione delle misure speciali di protezione e le circostanze che hanno determinato la necessita' di richiederle successivamente; e) le relazioni intrattenute tra le persone proposte per l'estensione delle misure e coloro che rendono le dichiarazioni.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 9, 13, comma 6, 13-quater, comma 2 e 16-quater, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza. 2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale. 3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi' avere carattere di novita' o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le modalita' operative di dette organizzazioni. 4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita' ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13, comma 5. 5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure. 6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualita' delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo e' localmente in grado di valersi.». «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis). 6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativi e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo' essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il provvedimento e' acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione. (Omissis).». «Art. 13-quater (Revoca e modifica delle speciali misure di protezione). - (Omissis). 2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonche' la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identita' assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'art. 9. (Omissis).». «Art. 16-quater (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonche' per gli effetti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-nonies, la persona che ha manifestato la volonta' di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volonta', tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali e' interrogato nonche' degli altri fatti di maggiore gravita' ed allarme sociale di cui e' a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresi' le informazioni necessarie perche' possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilita' dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente. 2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilita' non sono richieste quando la volonta' di collaborare e' stata manifestata dai testimoni di giustizia. 3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione», redatto secondo le modalita' previste dall'art. 141-bis del codice di procedura penale, che e' inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale e' segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso e' vietata la pubblicazione a norma dell'art. 114 del codice di procedura penale. 4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravita' o comunque tali da evidenziare la pericolosita' sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali. 5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti. 6. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'art. 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili. 7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-bis non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. 8. La disposizione del comma 7 si applica anche nel caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4. 9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilita'.». - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».
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| Art. 4. Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio di protezione 1. Nei confronti di un soggetto che ha manifestato la volonta' di collaborare o delle persone indicate negli articoli 9, comma 5, e 16-bis, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, se vi sono situazioni di particolare gravita' o urgenza, puo' essere adottato un piano provvisorio di protezione. 2. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione contiene i seguenti elementi informativi: a) notizie ed elementi utili per la valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo; b) elencazione delle eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare; c) motivi per i quali le misure in questione non appaiono adeguate; d) indicazione quanto meno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di collaborare; e) motivi per i quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e di notevole importanza; f) motivi per i quali vi e' urgenza di provvedere. 3. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione viene indirizzata alla Commissione centrale, che delibera entro la prima seduta successiva alla richiesta. 4. In caso di situazioni di eccezionale urgenza, che non consentono di attendere la deliberazione della Commissione centrale, l'Autorita' proponente il piano provvisorio segnala al Prefetto del luogo dove dimorano il collaboratore, il testimone e le altre persone inserite nella proposta la necessita' dell'adozione di misure di protezione atte a tutelarne immediatamente l'incolumita'. 5. Per le persone detenute o internate, la segnalazione di cui al comma 4 deve essere inoltrata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che adotta le misure di cui all'articolo 6, comma 4, lettera f) del presente Regolamento. 6. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, dispone le misure indicate nell'articolo 6, comma 4, lettere a), b), c), d) e g) del presente Regolamento, dandone contestuale notizia alla Commissione centrale e, ove ritenuto necessario, avanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e sempre informandone la Commissione centrale, motivata richiesta al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82. 7. Tali misure mantengono validita' fino a quando non interviene la deliberazione della Commissione centrale in ordine al piano provvisorio, che viene comunicata tempestivamente al Prefetto a cura della Commissione stessa. 8. Il Prefetto comunica alla Commissione centrale ogni altro elemento utile per valutare l'esposizione a pericolo degli interessati, in relazione alla situazione locale e alla capacita' di reazione del gruppo criminale sul quale sono rese le dichiarazioni. 9. Il Prefetto comunica inoltre le proprie valutazioni circa l'efficacia delle misure adottate, le iniziative adottabili per assicurare o rafforzare la tutela dell'incolumita' delle persone in questione ed ogni altra notizia utile ai fini delle determinazioni della Commissione centrale. 10. Il Prefetto, ove necessario, segnala al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza le situazioni che possono richiedere l'attivazione dei poteri di coordinamento attributigli dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1991, n. 82.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 13, comma 1, 14, 16-bis, comma 3 e 17, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purche' siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravita' e vi e' richiesta dell'autorita' legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalita' e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravita' del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorita' legittimata a formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento. Il presidente della commissione puo' disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorita' provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' autorizzare detta autorita' ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui e' applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione puo' richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneita' dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'art. 12. (Omissis).» «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorita' di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'art. 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.». «Art. 16-bis (Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia). - (Omissis). 3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonche', ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.». «Art. 17 (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivante dall'applicazione dei Capi II e II-bis, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalita' organizzata". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. La spesa di cui al comma 1 sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso". 4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-bis sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima.».
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| Art. 5. Richieste di pareri all'Autorita' giudiziaria e al Prefetto 1. La Commissione centrale, nell'ambito dei procedimenti cui e' preposta, richiede all'Autorita' giudiziaria e al Prefetto i pareri e gli elementi informativi necessari nei casi espressamente previsti e in ogni altro caso in cui lo ritiene opportuno. 2. I pareri espressi ai sensi del precedente comma non sono vincolanti. |
| Art. 6. Contenuti del piano provvisorio di protezione 1. Il contenuto del piano provvisorio di protezione viene stabilito dalla Commissione, in relazione all'esposizione a pericolo dei soggetti interessati, tenendo conto degli elementi informativi disponibili o acquisiti successivamente alla proposta, nonche' delle notizie eventualmente fornite dal Prefetto. 2. Nella definizione del piano provvisorio di protezione la Commissione tiene conto delle misure eventualmente adottate dal Prefetto, il cui contenuto puo' essere confermato, integrato o modificato. 3. All'attuazione del piano provvisorio provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 della legge 15 marzo 1991, n. 82, denominato d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, Servizio centrale di protezione. Se la Commissione non ritiene necessario il trasferimento in luogo protetto, il soggetto responsabile della specificazione e dell'attuazione del piano provvisorio e' il Prefetto. 4. In particolare, il piano provvisorio puo' prevedere: a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti; b) accorgimenti tecnici di sicurezza; c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza; d) trasferimento in localita' segrete, in casi di particolare gravita'; e) forme di assistenza economica, consistenti nelle spese alloggiative, nell'erogazione dell'assegno di mantenimento, secondo le modalita' e nei limiti previsti per i collaboratori ed i testimoni, rispettivamente dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo 16-ter, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1991, n. 82 e nell'assistenza legale; f) modalita' particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti; g) ogni altra misura, anche di carattere economico, ritenuta necessaria.
Note all'art. 6: - Per il testo degli articoli 13, comma 6 e 14, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v., rispettivamente, nelle note all'art. 3 e all'art. 4. - Per il testo dell'art. 16-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 8.
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| Art. 7. Contenuti delle speciali misure di protezione 1. Le speciali misure di protezione, quando non attuate mediante un programma speciale, sono disposte dalla Commissione centrale e sono determinate e attuate dal Prefetto del luogo di residenza del collaboratore o del testimone di giustizia. 2. La Commissione delibera l'adozione delle speciali misure di protezione qualora l'esposizione a pericolo degli interessati non e' tale da rendere necessario il trasferimento in luogo protetto o quando gli interessati, se testimoni, manifestano indisponibilita' a trasferirsi in un luogo protetto. 3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito elementi utili sull'esposizione a pericolo, acquisendo se necessario il parere del Prefetto competente. 4. Le speciali misure di protezione possono prevedere: a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti; b) accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli immobili di pertinenza degli interessati, consistenti anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme; c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza; d) modalita' particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti; e) interventi contingenti, anche di carattere economico, finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale; f) ogni altra misura necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. |
| Art. 8. Contenuti del programma speciale di protezione 1. Il programma speciale di protezione e' disposto dalla Commissione centrale ed e' attuato dal Servizio centrale di protezione. 2. La Commissione delibera l'adozione del programma speciale di protezione quando l'esposizione a pericolo degli interessati e' tale da rendere necessario il trasferimento in un luogo protetto, e, se si tratta di testimone, questi non si opponga al trasferimento stesso. 3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito ogni elemento utile circa l'esposizione a pericolo, richiedendo se necessario il parere del Prefetto competente. 4. Il programma speciale di protezione comprende: a) trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti; b) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti; c) accorgimenti tecnici di sicurezza per quanto riguarda le abitazioni o gli immobili di pertinenza degli interessati, che potranno consistere anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme; d) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli sede della localita' protetta; e) modalita' particolari di custodia in istituti penitenziari ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti; f) speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico; g) misure di assistenza personale ed economica; h) utilizzazione di documenti di copertura, per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati. Il Servizio centrale di protezione provvede, tramite dirette intese con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ad attivare procedure di controllo sull'utilizzazione dei documenti di copertura rilasciati ai collaboratori di giustizia, salvaguardando la riservatezza delle informazioni; i) cambiamento delle generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni; j) misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore o del testimone di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione; k) misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie. 5. Le misure di assistenza economica comprendono, sempre che a tutte o ad alcune non provveda direttamente il soggetto sottoposto al programma di protezione: a) sistemazione e spese alloggiative; b) spese per i trasferimenti giustificati da motivi di sicurezza, sanitari o di reinserimento sociale; c) spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie; d) assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa, secondo le modalita' e nei limiti fissati dall'articolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e dalla Commissione centrale. 6. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono altresi' l'assistenza legale per il collaboratore e il testimone di giustizia ammessi al programma speciale di protezione o al piano provvisorio di protezione. 7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente. 8. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 9. L'assistenza legale e' concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attivita' di collaborazione, nonche' per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza; essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio. 10. L'assistenza legale e' concessa al testimone di giustizia in relazione ai procedimenti nei quali rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facolta' riconosciutigli dalla legge in qualita' di persona offesa o si costituisce parte civile, nonche' in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della collaborazione resa. 11. L'assistenza legale e' concessa ai familiari e alle altre persone ammesse al programma di protezione in ragione delle relazioni intrattenute con il collaboratore o il testimone di giustizia solo quando anche i soggetti indicati hanno reso dichiarazioni o hanno tenuto condotte di collaborazione. 12. L'assistenza legale e' assicurata al collaboratore e al testimone della giustizia anche dopo la capitalizzazione delle altre misure di assistenza economica. 13. Nell'ambito degli speciali programmi cosi' definiti, ai testimoni di giustizia si applicano le condizioni di maggior favore di cui all'articolo 16-ter della legge 15 marzo 1991, n. 82. 14. I testimoni di giustizia, previa autorizzazione della Commissione centrale, accedono ai mutui agevolati sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di credito.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.». - Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 13, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia): «Art. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'art. 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'art. 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.». - Si riporta il testo dell'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 16-ter (Contenuto delle speciali misure di protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto: a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per se' e per i familiari; b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilita' di godere di un reddito proprio; c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa; d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato; e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei familiari nella localita' di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44; f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni. 3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra localita', il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e' curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza.».
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| Art. 9. Obblighi delle persone protette 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione viene riportato in un apposito atto, sottoscritto dal collaboratore, dal testimone di giustizia, nonche' dalle altre persone destinatarie della proposta, che si impegnano anche per conto dei figli minori. 2. La sottoscrizione dell'atto non puo' essere parziale e comporta l'integrale adesione a tutte le clausole, in esso contenute, comprese quelle relative agli obblighi derivanti dalle misure speciali di protezione e dai programmi. 3. Il rifiuto di sottoscrivere l'atto determina in ogni caso la revoca delle speciali misure di protezione o del programma. 4. Con la sottoscrizione, il collaboratore di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e da' atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonche' di quelle derivanti dalle condotte di cui all'art. 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82. 5. Con la sottoscrizione, il testimone di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, con l'eccezione della lettera e) del comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e da' atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonche' di quelle derivanti dall'articolo 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono rilasciare all'autorita' proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi', designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi. 2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a: a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure; b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte; d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne' a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia; e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilita' delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attivita' illecite. L'autorita' giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilita' predetti.». - Per il testo dell'art. 13-quater, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3.
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| Art. 10. Modifica e verifica periodica delle speciali misure di protezione 1. La Commissione centrale puo' modificare le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione attraverso l'introduzione, la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione o la sospensione delle misure tutorie, di quelle assistenziali, nonche' di quelle relative agli impegni previsti a carico degli interessati. 2. Le modifiche di cui al comma 1 sono adottate su richiesta delle persone sottoposte alle misure tutorie, dell'Autorita' proponente, delle Autorita' preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonche' su iniziativa della Commissione. 3. Le modifiche delle misure speciali di protezione non possono comunque riguardare gli obblighi previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 a carico dei soggetti che vi sono sottoposti. 4. Le modifiche delle misure speciali di protezione sono disposte quando vi sono esigenze connesse alla tutela della sicurezza o al reinserimento sociale e lavorativo degli interessati. 5. La Commissione delibera sentite l'Autorita' proponente e le Autorita' preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonche' il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato. 6. La modifica delle misure tutorie puo' essere temporanea o definitiva. In quest'ultimo caso la Commissione puo' anche disporre, se ne ravvisa la necessita', la trasformazione del programma speciale di protezione in misure speciali di protezione, con il rientro degli interessati nella localita' di origine. Tale determinazione puo' essere adottata anche nei confronti di soggetti che hanno avviato il processo di reinserimento sociale e lavorativo, nei cui confronti non vi e' piu' l'esigenza di assicurare le misure assistenziali previste nel programma speciale di protezione. In tal caso le misure speciali di protezione sono applicate dal Prefetto del luogo ove gli interessati di fatto risiedono. 7. Le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione sono a termine. 8. Il termine delle misure e dei programmi speciali di protezione - non inferiore a sei mesi e non superiore ai cinque anni - e' fissato dalla Commissione centrale con lo stesso provvedimento con cui vengono adottati. In caso di mancata indicazione il termine e' di un anno dalla data del provvedimento. 9. La durata delle misure speciali di protezione e' resa nota all'Autorita' proponente che, almeno un mese prima della scadenza, comunica alla segreteria della Commissione centrale ogni elemento utile per valutare la persistenza dei presupposti che hanno giustificato l'adozione delle misure o del programma speciale di protezione. L'Autorita' proponente indica in particolare i procedimenti in cui il collaboratore o il testimone e' impegnato e in cui ha deposto, lo stato degli stessi, le sentenze o gli altri provvedimenti, anche di natura cautelare, emessi. L'Autorita' proponente trasmette ogni documento utile ai fini delle valutazioni della Commissione. 10. Il Prefetto, per quanto riguarda le misure speciali di protezione, e il Servizio centrale di protezione, per quanto riguarda il programma speciale di protezione, provvedono entro il termine previsto dal comma precedente a comunicare alla segreteria della Commissione elementi utili sul comportamento degli interessati, sull'efficacia delle misure adottate, sulle concrete possibilita' di reinserimento socio-lavorativo al di fuori delle misure tutorie, nonche' ogni proposta ritenuta utile. 11. La Commissione proroga le speciali misure di protezione, fissando un nuovo termine di scadenza, se ritiene, sulla base degli elementi informativi acquisiti, che permangono i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione. 12. La Commissione dispone l'adozione di un programma speciale di protezione nei confronti di soggetti gia' sottoposti alle misure speciali di protezione, quando il pericolo si e' aggravato al punto da rendere le misure inidonee a tutelare l'incolumita' degli interessati. 13. In caso di mancata proroga delle misure speciali di protezione restano salvi gli effetti conseguiti fino alla data del provvedimento della Commissione. 14. Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione puo' prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza nell'entita' e con le modalita' indicate nel comma successivo, con l'eventuale prosecuzione delle misure di protezione. E' sempre fatta salva la facolta' di adottare misure tutorie in occasione degli impegni processuali inerenti alla pregressa collaborazione o testimonianza rese dall'interessato. Per tali finalita', possono essere garantiti, inoltre, gli interventi di tipo assistenziale strettamente collegati, compresa l'assistenza legale. 15. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione puo' essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l'importo forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa. I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione. La capitalizzazione puo' essere riferita ad un periodo fino a dieci anni per i testimoni di giustizia, sempre in presenza di un concreto e documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo. La Commissione centrale puo' comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre persone sottoposte a protezione.
Nota all'art. 10: - Per l'argomento del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.
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| Art. 11. Cessazione delle misure di protezione 1. Le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno l'attualita' e la gravita' del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate. Le misure speciali di protezione possono altresi' essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a quanto disposto all'articolo 13-quater, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l'obbligatorieta' della revoca. 2. Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, l'Autorita' proponente e il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione. 3. La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede all'Autorita' proponente, al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione, in conseguenza dei fatti segnalati. Qualora le predette Autorita' non abbiano emesso il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale, quest'ultima decide nel merito, ove non ritenga di prorogare ulteriormente il termine. 4. Il parere reso dall'Autorita' proponente ai sensi del comma 3 non e' vincolante. 5. Quando l'Autorita' proponente ne fa motivata richiesta, la Commissione verifica la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle speciali misure di protezione, provvedendo, se necessario, alla modifica o alla revoca delle medesime. 6. Le misure speciali di protezione possono essere modificate o revocate prima della scadenza, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per avviare il reinserimento sociale e lavorativo, tenuto conto degli impegni processuali, della esposizione a pericolo, della compatibilita' delle iniziative proposte con le esigenze di sicurezza, del tempo trascorso dall'adozione delle misure speciali di protezione. E' in ogni caso richiesto il parere dell'Autorita' proponente e di quelle preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonche' quello del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 13-quater, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse). Per il testo del comma 2 del succitato art. 13-quater, v. nelle note all'art. 3: «1. Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualita' del pericolo, alla sua gravita' e alla idoneita' delle misure adottate, nonche' in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.».
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| Art. 12. Testimoni di giustizia 1. L'atto di cui all'articolo 9, comma 1, recante il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione, viene predisposto tenendo conto della particolare condizione dei testimoni e delle loro esigenze specifiche. 2. Quando il testimone di giustizia e' ammesso alle misure speciali di protezione, la Commissione centrale puo' adottare interventi contingenti, anche di carattere economico, per agevolarne il reinserimento sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 15 marzo 1991, n. 82. 3. La Commissione fornisce il supporto, tecnico e di consulenza, ai testimoni per l'accesso alle misure economiche previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44. 4. La Commissione, a mezzo del Prefetto, cura che il testimone permanga nella localita' di origine e prosegua o riprenda le attivita' ivi svolte, sempre che non sussistano esigenze di sicurezza che rendano necessario il trasferimento in un luogo protetto, a cura del Servizio centrale di protezione. 5. La Commissione incontra periodicamente, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, i testimoni di giustizia sottoposti alle misure speciali di protezione o al programma, per verificarne le esigenze e per individuare le soluzioni piu' adeguate.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 1. - La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca: «Disposizioni in materia di usura». - La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura».
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| Art. 13. Provvedimenti del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza 1. Gli impieghi finanziari di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono autorizzati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che si avvale del Servizio centrale di protezione. 2. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, adotta le direttive occorrenti per la corresponsione e l'utilizzazione dei fondi da attribuire al Prefetto, a richiesta, per l'attuazione delle misure di eccezionale urgenza e delle misure speciali di protezione. La richiesta del Prefetto e' inoltrata al Servizio centrale di protezione, con l'indicazione dettagliata della destinazione dei fondi e delle misure attuate. 3. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, emana, sentita la Commissione centrale, una «Prassi della normativa primaria e regolamentare in tema di protezione ed assistenza dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia», contenente l'individuazione e la disciplina delle speciali misure di protezione, in applicazione delle disposizioni di legge in materia.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
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| Art. 14. Cambiamento delle generalita' 1. Il cambiamento delle generalita' viene disposto dalla Commissione centrale su richiesta degli interessati e si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14: - Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, v. nelle note alle premesse.
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| Art. 15. Decreto di cambiamento delle generalita' 1. Quando e' necessario per garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale, alla persona ammessa allo speciale programma di protezione che utilizza un documento di copertura rilasciato ai sensi dell'articolo 13, commi 10 e 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, possono, anche a richiesta dell'interessato, essere attribuiti, con il decreto di cambiamento delle generalita', i medesimi dati anagrafici riportati nel documento di copertura utilizzato.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 10 e 11, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse). «10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione di un documento di copertura. 11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 e' data dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 il quale chiede alle autorita' competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione e' tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.».
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| Art. 16. Documentazione relativa al cambiamento delle generalita' 1. Il registro dei dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e' composto di fogli in doppia pagina, conformi al modello di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ed e' tenuto in unico originale. Il registro non puo' essere posto in uso se non previa vidimazione di ogni foglio da parte del Presidente della Commissione centrale o del magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima pagina di esso il numero del registro e quello dei fogli di cui e' composto. 2. In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il rinvio al numero di foglio successivo e, in quest'ultimo, le generalita' della persona interessata e il numero di foglio cui si fa seguito. 3. Per ciascuna iscrizione, e' annotato il numero dell'atto conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di protocollo di quest'ultimo, la data di compilazione e la firma del compilatore. Le scritturazioni sono effettuate con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 4. Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra iscrizione relativa a persone diverse da quelle gia' iscritte nel registro e' effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con le modalita' di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo registro i dati relativi a persone gia' iscritte in precedenti registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la sezione di foglio da riempire, osservate le modalita' di cui al comma 2. 5. Gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da un numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento delle generalita' e alle schede generali debitamente aggiornate di cui al comma 6. 6. Per ciascuna persona nei cui confronti e' adottato il decreto di cambiamento delle generalita' sono compilate due schede generali, una relativa alle precedenti generalita' e una relativa a quelle acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui sono tratti, nonche' del numero distintivo e del protocollo degli atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 3 (Decreto di cambiamento delle generalita'. Registro dei dati). - 1. Con il decreto di cambiamento delle generalita', sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonche' dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le quali l'autorita' appositamente designata dalla commissione centrale e' incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4. 2. I dati di cui al comma 1, nonche' le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalita', sono iscritti in apposito registro istituito presso il Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, alla cui tenuta puo' essere delegato un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La vigilanza sul registro e' esercitata dalla commissione di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla stessa. 3. Ai fini di cui al comma 2, il Servizio centrale di protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalita', acquisisce dai competenti uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, copia delle schede e degli altri documenti occorrenti del casellario giudiziale, nonche' i dati conservati dal predetto centro di elaborazione. 4. Il Servizio centrale di protezione rinnova periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle variazioni eventualmente sopraggiunte. 5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i dati concernenti la situazione anagrafica della persona ammessa allo speciale programma di protezione, le abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri atti o provvedimenti amministrativi, nonche' i titoli di studio, diplomi o attestati di formazione professionale rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le nuove generalita'.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, reca: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
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| Art. 17. Autorita' designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalita' 1. L'autorita' incaricata di inoltrare le richieste di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e' di norma il Direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dello stesso Servizio, specificamente designata. 2. La Commissione centrale puo' autorizzare l'Autorita' di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del predetto decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato. 3. Le richieste di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata. 4. Nel caso in cui il destinatario del procedimento di cambiamento delle generalita' e' un collaboratore di giustizia, il Servizio centrale di protezione, con modalita' atte a garantire la riservatezza delle informazioni, deve provvedere a comunicare per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le situazioni soggettive di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e gli altri dati iscritti nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, riferendoli alle nuove generalita'. 5. Il Servizio centrale di protezione provvede, altresi', a comunicare, con modalita' idonee a garantire la riservatezza delle informazioni, le risultanze del casellario giudiziale all'Ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma, riferendole alle nuove generalita'. 6. Il Direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla Commissione centrale sulle modalita' di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalita'.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 4 (Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti). - 1. L'autorita' designata a norma dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalita', ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento e' completato a cura del Servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art. 3. 2. L'autorita' designata richiede, altresi', le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalita', sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalita' e le altre qualita' richieste risultanti nel registro di cui all'art. 3. 3. In nessun caso puo' essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalita'. E' fatto comunque divieto all'autorita' designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualita', situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti. 4. L'autorita' designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al Servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'art. 3. 5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque e' legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorita' richiedente. 6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalita' della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorita' di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il Servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne da' notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti. 7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.». - Per il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 8. - Per il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 16.
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| Art. 18. Norme finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 687, contenente il «Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione», nonche' il decreto riservato del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, del 24 novembre 1994, recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione ed i contenuti del programma speciale di protezione. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 23 aprile 2004 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro della giustizia Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 85 |
| Allegato A Fac-simile del registro dei dati di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 REGISTRO DEI DATI RELATIVO AL CAMBIAMENTO DELLE GENERALITA' (Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119) Il presente registro n. ............... si compone di n. ............. fogli e di n. ............... pagine
Roma, ..................................... (luogo e data della vidimazione) il ....................................... (qualifica, cognome e nome) Foglio n. ...... pag. ....... (segue a foglio n. ...............)
GENERALITA' ORIGINARIE Sez. I - Identita' della persona Cognome e nome: .... data e luogo di nascita:.... estremi dell'atto di stato civile: .... (richiamo atto n.: ......... fasc. n.: ...........) paternita' e maternita':....
Sez. II - Coniugio e filiazione Cognome, nome data e luogo di nascita, paternita' e maternita' del coniuge:...................................................... data e luogo del matrimonio: .... estremi dell'atto di stato civile: .... eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli ............................................................... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Sez. III - Altri atti di stato civile Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto: ................................................................ (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) (segue a foglio n. .............) pag. ........./b
NUOVE GENERALITA' Sez. I - Identita' della persona Cognome e nome: .... data e luogo di nascita: .... estremi dell'atto di stato civile se adottato: .... (richiamo atto n.: ............... fasc. n.: ...............) paternita' e maternita':....
Sez. II - Coniugio e filiazione Cognome, nome, data e luogo di nascita, paternita' e maternita' del coniuge:.... .... data e luogo del matrimonio:.... estremi dell'atto di stato civile se adottato: .... eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: .... .... (richiami atto nn.: ............... fasc. nn.: ...............) nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Sez. III - Altri atti di stato civile Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto: ....... .... .... (richiamo atti nn: ............... fasc. nn: ...............) Foglio n. ............ pag. n. ....... (segue a foglio n. ...........)
Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali Residenza anagr..... domicilio o dimora.... (precedenti al cambiamento delle generalita) (richiami atti nn: ............... fasc. nn: ...............) cod. fiscale: .... cod. sanitario: .... passaporto o altro titolo di espatrio, data e luogo di emissione, validita':....
Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento, validita': 1) ....; 2)....; 3).... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Sez. VI - Titoli di studio Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento: 1).... 2).... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili Descrizione dei beni in proprieta', godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile. A testo libero:.... .... .... .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) (segue a foglio n. ............... ) pag. ............./b
Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali Residenza anagr. .... .... domicilio o dimora .... (precedenti al cambiamento delle generalita) (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) cod. fiscale:.... cod. sanitario .... documenti di identificazione o validi per l'espatrio, data e luogo di emissione, validita': (specificare, se si tratta di documenti di copertura, i limiti di utilizzazione) .... ....
Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento, validita': 1) .... 2) .... 3) .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Sez. VI - Titoli di studio Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento: 1).... 2) .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili Descrizione dei beni in proprieta', godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile, eventuali negozi simulati, rappresentante generale, eventuali rappresentanti speciali. A testo libero:.... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Foglio n. ............ pag. ......... (segue a foglio n. .........)
Sez. VIII - Risultanze del CED dei dati di polizia Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero: .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Sez. IX - Risultanze del casellario giudiziale A testo libero: .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in corso Natura, autorita' competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione: .... .... .... .... (richiamo atti nn: ............... fasc. nn: ...............) (segue a foglio n. .................. ) pag................/b
Sez. VIII - Iscrizioni nel CED dei dati di polizia Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero: .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Sez. IX - Iscrizioni nel casellario giudiziale A testo libero: .... .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi Natura, autorita' competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione: .... .... .... (richiami atto nn.: ............... fasc. nn.: ...............) |
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