Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2004 (vai al sommario)
LEGGE 17 giugno 2004, n. 155
Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, e' differito fino al 30 giugno 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 29
dicembre 2000, n. 413 (Adesione della Repubblica italiana
alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con
allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua
esecuzione):
«Art. 3. 1. In attuazione del programma di aiuto
alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di
sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
e' incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi
della quota di partecipazione italiana, secondo le
indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi
beneficiari e con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».



 
Art. 2.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 36,2 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4302):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 24 settembre 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 ottobre 2003 con il parere delle
commissioni I, V, XIII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 28, 30 ottobre 2003;
22 gennaio 2004; 2, 11 marzo 2004 e 1° aprile 2004.
Esaminato in aula il 20 aprile 2004 e approvato il 22
aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2916):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 aprile 2004 con parere delle commissioni
1ª, 5ª, 9ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente l'11
e 18 maggio 2004.
Assegnato nuovamente alla 3ª commissione, in sede
deliberante, il 24 maggio 2004.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante e
approvato il 26 maggio 2004.
 
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