Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 9 aprile 2004 |
Non iscrizione della sostanza attiva amitraz nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Vista la decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva amitraz nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto 8 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz; Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz deve essere il piu' breve possibile; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva amitraz non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 13 agosto 2004. |
| Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz e' consentita fino al 12 agosto 2005. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 28 |
| Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA AMITRAZ
----> Vedere tabella a pag. 29 della G.U. <---- |
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