Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 9 aprile 2004 |
Inclusione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche il paraquat, da valutare ai fini della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Vista la direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003, concernente l'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/112/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che l'attuazione della direttiva 2003/112/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva paraquat nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati; Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva paraquat e' iscritta, fino al 31 ottobre 2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 aprile 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in conmiercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1. 2. Conseguentemente, a decorrere dal 1° maggio 2005, per i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti la sostanza attiva paraquat non saranno consentite le seguenti utilizzazioni: applicazioni con attrezzatura a spalla ed a mano nel giardinaggio domestico, tanto per uso amatoriale quanto professionale; applicazioni mediante attrezzature di polverizzazione; applicazioni ad ultra basso volume (ULV). 3. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat presentano al Ministero della salute, entro il 1° novembre 2004, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 4. Entro il 1° novembre 2004, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat devono presentare al Ministero della salute una proposta di etichetta conforme alle nuove condizioni definite dal presente decreto. 5. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 3, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° maggio 2005. 6. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 ottobre 2004 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2007, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 luglio 2008, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 7. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 6 entro il 31 gennaio 2007, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007. |
| Art. 3. 1. Il rapporto di riesame e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 4. 1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat devono presentare al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 31 marzo 2005 e fino al 31 marzo 2008: a) un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori; b) un rendiconto sulla valutazione del rischio per le lepri in una o piu' zone significative di utilizzazione qualora le ipotesi di impiego ne comportino una potenziale esposizione; c) i dati relativi alle vendite; d) uno studio sulle modalita' d'impiego. 2. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat presentano, entro il 31 marzo 2008, al Ministero della salute un rendiconto sugli effetti delle misure di attenuazione dei rischi introdotte con un programma di gestione, nonche' sull'applicazione delle nuove formulazioni del paraquat sperimentate. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2, contribuiranno a fornire un quadro realistico dell'impatto della sostanza attiva paraquat in termini tossicologici ed ecologici e saranno considerate elemento essenziale ai fini del mantenimento delle registrazioni. |
| Art. 5. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 ottobre 2005. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2009. 3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2007. 4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva paraquat sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1° novembre 2004. Roma, 9 aprile 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 27. |
| Allegato
----> Vedere tabella a pag. 27 della G.U. <---- |
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