Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 154
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine e' riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attivita' economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilita'.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo
2003, n. 38:
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei
settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali,
svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera
agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
degli orientamenti dell'Unione europea in materia di
politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi
per completare il processo di modernizzazione dei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di
concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea
concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza
esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di
giunta regionale o componenti di giunta regionale allo
scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali
rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga
conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e
delle regioni o concorrenti, con previsione di uno
specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei
settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di
cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del
28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e della continuita' della corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e
delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il
frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle
unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie
iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle
imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la
permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e
assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle
imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da
eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una
disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per
incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla
tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita', differenziate per filiera,
anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di
tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della
materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati,
attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione
agricola, per garantire il corretto funzionamento delle
regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti
del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da
assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione
degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione
negoziata nei settori di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali e i relativi modelli
organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione
delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del
2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al
fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle
imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte
nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e
semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione,
anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice
della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di
conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita'
agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la
riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione
delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
408 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
5 marzo 2001, n. 57:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.».
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte nell'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca:
«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo
2003, n. 38, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Tavolo azzurro
1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito il «Tavolo azzurro».
2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresi', sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in relazione ad ogni altra finalita' per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi 1'opportunita'.
4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Nota all'art. 2:
[D1] - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
7 marzo 2003, n. 38, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attivita' produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentative;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative;
o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente piu' rappresentative;
p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunita'.
3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.
4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.



Nota all'art. 3:
- Il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio del
17 dicembre 1999, reca: «Regolamento del Consiglio relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura.» (Pubblicato
nella G.U.C.E. 21 gennaio 2000, n. L 17. Entrato in vigore
il 10 febbraio 2000).



 
Art. 4.
Finalita' e contenuti del Programma nazionale
1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:
a) perseguire la durabilita' delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversita';
b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, cosi' come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformita' con le norme comunitarie;
c) sviluppare le opportunita' occupazionali, il ricambio generazionale delle attivita' economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalita', la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;
d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilita' dei prodotti ittici, valorizzazione della qualita' della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;
f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca;
g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;
h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;
i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori.
2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonche' la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.
3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonche' i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto.
 
Art. 5.
Programmazione di settore
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale.
2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresi', entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonche' dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
«Art. 119 (I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, citta' metropolitane e
regioni.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».



 
Art. 6.
Imprenditore ittico
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'articolo 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: «Adeguamento
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,
a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»:
«4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e
portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed
esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da
pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o
con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento,
la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da
parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al
Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed
esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di
verificarne la conformita' alle disposizioni del presente
decreto.».
- Si riporta il titolo dell'art. 37 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole»:
«Art. 37 (Impianti di acquacoltura e
piscicoltura). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei
lavori pubblici, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e, previa intesa con
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto
sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e
di piscicoltura.».



 
Art. 7.
Attivita' connesse
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attivita' di pesca, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.».



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
«2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle
opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16,
nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo
documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai
diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio
comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate
nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole
previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci
anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo
di costruzione e' dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell'intervenuta variazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate»:
«2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli
articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non
possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del
vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di
accessibilita' e di superamento delle barriere
architettoniche puo' essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.».



 
Art. 8.
Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea
1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea,
ratificato con legge n. 1203/1957 (Versione consolidata
pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325. Il
presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, e' cosi'
integrato con le modifiche apportate dal trattato di Nizza,
firmato il 26 febbraio 2001):
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.».



 
Art. 9.
Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca
e all'acquacoltura
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d).
2. Per le attivita' di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne puo' proporre la pubblicazione.
4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e' presieduto dal direttore generale per la pesca e 1'acquacoltura ed e' composto da:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) un esperto in sanita' veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attivita' produttive;
f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;
i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentativa;
l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.
6. Il Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 10.
Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura
1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalita' di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanita' veterinaria.
2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 105, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
«6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia
di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti
locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di
porto.».



 
Art. 11.
Statistiche della pesca e dell'acquacoltura
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.
2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.
 
Art. 12.
Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche
1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorita' di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.
2. Le misure di sostenibilita', razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacita' della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.
3. In conformita' con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.
4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attivita' di pesca, favorendo la sostenibilita' delle integrazioni produttive.
5. Il controllo sulle misure di sostenibilita', di cui al comma 2, e' esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui ai regolamenti (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, e successive modificazioni. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.
6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, e' a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale.
7. In relazione alle attivita' di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversita' e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attivita' dall'inquinamento.



Note all'art. 12:
- Il regolamento CEE n. 3760/92 del Consiglio del
20 dicembre 1992, regolamento del Consiglio che istituisce
un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura e'
pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 389.
Entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
- Il regolamento (CE) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993,
regolamento del Consiglio che istituisce un regime
comunitario che stabilisce le norme relative alle
informazioni minime che devono figurare nelle licenze di
pesca e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n.
341. Entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- Il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del
22 settembre 1986, regolamento del Consiglio che definisce
le caratteristiche dei pescherecci e' pubblicato nella
G.U.C.E. 25 settembre 1986, n. 274. Entrato in vigore il
1° dicembre 1986.



 
Art. 13.
Misure di sostegno creditizio e assicurativo
1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041, recante: «Gestioni fuori
bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»:
«Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque
denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione,
regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita'
stabilite dalle particolari disposizioni che le
disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
e di rendicontazione dai commi successivi.
Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma
precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale
e' soggetto al controllo della competente ragioneria
centrale e della Corte dei conti.
Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in
seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che, in base a particolari
disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non
stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al
controllo di cui al comma precedente.
La Ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno
facolta' di disporre gli accertamenti diretti che
riterranno necessari (I rendiconti annuali saranno allegati
al rendiconto generale dello Stato).
Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a
personale delle Amministrazioni statali per attivita'
istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di
ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del
servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali,
da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
I rendiconti o i bilanci di cui al presente
articolo devono essere resi anche se non previsti dalle
leggi speciali.
Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli
accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso
della gestione.».



 
Art. 14.
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le risorse del Fondo sono destinate, con le modalita' di cui al presente articolo, ad interventi finanziari in favore di:
a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che abbiano subito gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, e/o alla produzione, conseguenti a calamita', avversita' metereologiche e meteo-marine di carattere eccezionale;
b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento per avversita' meteo marine dell'unita' da pesca o asservita agli impianti.
3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse. Il Fondo puo' disporre contributi, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari, sui premi correlati a polizze per la copertura assicurativa dei danni alle imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi accidentali o non prevedibili.
4. Su richiesta di una o piu' associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamita' o di avversita' meteomarina.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta puo' essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro soggetto.
7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitu' militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge
24 dicembre 1976, n. 898, recante: "Nuova regolamentazione
delle servitu' militari":
"Art. 15. - Per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale
puo' disporre, per motivi di pubblica incolumita', lo
sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di
accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre
limitazioni alla circolazione stradale.
I relativi provvedimenti debbono essere comunicati
almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al
sindaco dei comuni interessati e al comitato misto
paritetico. Nel caso che le esercitazioni interessino aree
ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta
anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle
medesime.
Nei casi di urgente necessita', gli sgomberi, le
occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del
presente articolo possono essere disposte, con effetto
immediato, dal comandante di corpo, che dovra'
sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al
precedente comma.
Detti provvedimenti devono essere resi pubblici
mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante
affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di
normale frequenza.
Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le
occupazioni di immobili nonche' per eventuali danni si
provvede con le modalita' previste dall'ultimo comma
dell'art. 7.
La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti
e' pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi e'
rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori
dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente
o affine.".



 
Art. 14-bis. (2)
(( Copertura assicurativa nel settore della pesca e
dell'acquacoltura ))

(( 1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformita' a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone.
2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamita' naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, e' ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.
3. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite, nonche' loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.
5. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: "Programma assicurativo", sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Il Programma assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e' stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennita' o compenso, ne' rimborso spese.
7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa; b) area territoriale d'intervento; c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia; d) tipo di produzione e/o di strutture; e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.
8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche. ))
 
Art. 15.
Comunicazione istituzionale
1. Nel Programma nazionale e' dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualita' della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunita' del mercato nazionale ed estero.
2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilita' di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunita' di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.



Note all'art. 15:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g),
del citato trattato istitutivo della Comunita' economica
europea.
«1. Ai fini enunciati all'art. 2, l'azione della
Comunita' comporta, alle condizioni e secondo il ritmo
previsti dal presente trattato:
(omissis);
g) un regime inteso a garantire che la concorrenza
non sia falsata nel mercato interno;».



 
Art. 16.
Promozione della cooperazione
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:
a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;
c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel piu' ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.
 
Art. 17.
Promozione dell'associazionismo
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialita' delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.
 
Art. 18.
Promozione delle attivita' a favore dei lavoratori dipendenti
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunita' occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.
 
Art. 19.
Valutazione dei risultati dei programmi
1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4.
2. Il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonche' i criteri di valutazione e le modalita' di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro e' chiamato, altresi', ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti.
 
Art. 20.
Tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale
1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, e' data priorita' ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura:
a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonche' progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;
b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile.



Nota all'art. 20:
- Si riporta l'art. 2110 del codice civile:
«Art. 2110 (Infortunio, malattia, gravidanza,
puerperio). - In caso di infortunio, di malattia, di
gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme
corporative) non stabiliscono forme equivalenti di
previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di
lavoro la retribuzione o un'indennita' nella misura e per
il tempo determinati dalle leggi speciali (dalle norme
corporative), dagli usi o secondo equita'.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore
ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art.
2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme
corporative), dagli usi o secondo equita'.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause
anzidette deve essere computato nell'anzianita' di
servizio.».



 
Art. 21.
Intesa tra Stato e regioni
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarieta' della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.



Note all'art. 21:
- Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».



 
Art. 22.
Dotazioni finanziarie
1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.



Note all'art. 22:
- L'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267
(Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima
e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da
posta derivante):
«Art. 1. - 1. Per l'attuazione del terzo piano
nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi
dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con
decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio
1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, e'
autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni
per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000
milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per
ciascuno degli anni 1992 e 1993.».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».



 
Art. 23.
Abrogazione norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 23:
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41, abrogata dal
presente decreto legislativo recava: «Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 72, abrogata dal
presente decreto legislativo recava: «Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca».
- Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge
14 luglio 1965, n. 963, (Disciplina della pesca marittima)
abrogati dal presente decreto legislativo, recavano,
rispettivamente:
«Art. 2. (Organi di studio e ricerca)».
«Art. 3. (Addestramento professionale ed insegnamento
di discipline applicate alla pesca)».
«Art. 4. (Studi e indagini sulla pesca)».
«Art. 5. (Commissione consultiva centrale)».
«Art. 6. (Composizione della Commissione consultiva
centrale)».
«Art. 7. Commissioni consultive locali)».
«Art. 8. (Commissioni consultive locali per la pesca
marittima)».



 
Art. 23-bis (1)
(( Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992. ))

Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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