Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 154 |
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine e' riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attivita' economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38: «Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57: a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra' fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati; b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari; c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie; d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio; e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio; f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuita' della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche; g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole; h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie; i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari; l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata; m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa; n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita', differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione; o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza; p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci; r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti; s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale; t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001; u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura; v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attivita' di pesca marittima; z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da avversita' meteomarine; aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001; bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche' degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente; cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione; dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001; ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle societa'; ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti; gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine; hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.». - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57: «Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici. 2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per: a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale; b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito; c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente; d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari; e) garantire un costante miglioramento della qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualita'; f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa; h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo e di turismo rurale; i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.». «Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive; b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli; c) definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e servizi; d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo; e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice; f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi; g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti; h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro; i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione; l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione; m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese; n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita' della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita' dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati; o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici; p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima; q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato; r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori; s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista; t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato; u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi; v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche; z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari; aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa; bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale; cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato internazionale; dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita' amministrativa in agricoltura; ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e all'art. 7; ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita' di tali produzioni; gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali. 2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.». - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Tavolo azzurro 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito il «Tavolo azzurro». 2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresi', sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in relazione ad ogni altra finalita' per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi 1'opportunita'. 4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nota all'art. 2: [D1] - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura 1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura; b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) un dirigente del Ministero della salute; e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze; g) un dirigente del Ministero delle attivita' produttive; h) un dirigente del Ministero della difesa; i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello; k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative; m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentative; n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative; o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente piu' rappresentative; p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999; r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunita'. 3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore. 4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Nota all'art. 3: - Il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, reca: «Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.» (Pubblicato nella G.U.C.E. 21 gennaio 2000, n. L 17. Entrato in vigore il 10 febbraio 2000).
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| Art. 4. Finalita' e contenuti del Programma nazionale 1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi: a) perseguire la durabilita' delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversita'; b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, cosi' come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformita' con le norme comunitarie; c) sviluppare le opportunita' occupazionali, il ricambio generazionale delle attivita' economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalita', la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti; d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilita' dei prodotti ittici, valorizzazione della qualita' della produzione nazionale e della trasparenza informativa; e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno; f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca; g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore; h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente; i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori. 2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonche' la ripartizione degli stanziamenti di bilancio. 3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonche' i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto. |
| Art. 5. Programmazione di settore 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale. 2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresi', entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio. 3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonche' dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione: «Art. 119 (I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa). - I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, citta' metropolitane e regioni. I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».
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| Art. 6. Imprenditore ittico 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'articolo 3. 2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo. 6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»: «4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni del presente decreto.». - Si riporta il titolo dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»: «Art. 37 (Impianti di acquacoltura e piscicoltura). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e di piscicoltura.».
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| Art. 7. Attivita' connesse 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attivita' di pesca, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»; b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione. 2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche. 3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: «2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16, nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.». - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»: «2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.».
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| Art. 8. Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea 1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 88 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea, ratificato con legge n. 1203/1957 (Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325. Il presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, e' cosi' integrato con le modifiche apportate dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001): «Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».
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| Art. 9. Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d). 2. Per le attivita' di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca. 3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne puo' proporre la pubblicazione. 4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e' presieduto dal direttore generale per la pesca e 1'acquacoltura ed e' composto da: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca; b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) un esperto in sanita' veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute; e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attivita' produttive; f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario; i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori; j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca; k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentativa; l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 5. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore. 6. Il Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 10. Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura 1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalita' di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanita' veterinaria. 2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: «6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.».
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| Art. 11. Statistiche della pesca e dell'acquacoltura 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome. 2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi. |
| Art. 12. Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche 1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorita' di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione. 2. Le misure di sostenibilita', razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacita' della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati. 3. In conformita' con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici. 4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attivita' di pesca, favorendo la sostenibilita' delle integrazioni produttive. 5. Il controllo sulle misure di sostenibilita', di cui al comma 2, e' esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui ai regolamenti (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, e successive modificazioni. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. 6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, e' a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale. 7. In relazione alle attivita' di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversita' e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attivita' dall'inquinamento.
Note all'art. 12: - Il regolamento CEE n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 389. Entrato in vigore il 1° gennaio 1993. - Il regolamento (CE) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993, regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n. 341. Entrato in vigore il 1° gennaio 1994. - Il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986, regolamento del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci e' pubblicato nella G.U.C.E. 25 settembre 1986, n. 274. Entrato in vigore il 1° dicembre 1986.
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| Art. 13. Misure di sostegno creditizio e assicurativo 1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante: «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»: «Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita' stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale e' soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al controllo di cui al comma precedente. La Ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facolta' di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari (I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato). Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attivita' istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali. Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.».
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| Art. 14. Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 2. Le risorse del Fondo sono destinate, con le modalita' di cui al presente articolo, ad interventi finanziari in favore di: a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che abbiano subito gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, e/o alla produzione, conseguenti a calamita', avversita' metereologiche e meteo-marine di carattere eccezionale; b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento per avversita' meteo marine dell'unita' da pesca o asservita agli impianti. 3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse. Il Fondo puo' disporre contributi, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari, sui premi correlati a polizze per la copertura assicurativa dei danni alle imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi accidentali o non prevedibili. 4. Su richiesta di una o piu' associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamita' o di avversita' meteomarina. 5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta puo' essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro soggetto. 7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitu' militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.
Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante: "Nuova regolamentazione delle servitu' militari": "Art. 15. - Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale puo' disporre, per motivi di pubblica incolumita', lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale. I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Nel caso che le esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime. Nei casi di urgente necessita', gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che dovra' sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al precedente comma. Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza. Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonche' per eventuali danni si provvede con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'art. 7. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti e' pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi e' rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.".
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| Art. 14-bis. (2) (( Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura )) (( 1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformita' a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone. 2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamita' naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, e' ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 3. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite, nonche' loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione. 5. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: "Programma assicurativo", sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 6. Il Programma assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e' stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennita' o compenso, ne' rimborso spese. 7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa; b) area territoriale d'intervento; c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia; d) tipo di produzione e/o di strutture; e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi. 8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche. )) |
| Art. 15. Comunicazione istituzionale 1. Nel Programma nazionale e' dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualita' della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunita' del mercato nazionale ed estero. 2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilita' di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunita' di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.
Note all'art. 15: - La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g), del citato trattato istitutivo della Comunita' economica europea. «1. Ai fini enunciati all'art. 2, l'azione della Comunita' comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: (omissis); g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;».
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| Art. 16. Promozione della cooperazione 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di: a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti; b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura; c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel piu' ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura. |
| Art. 17. Promozione dell'associazionismo 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialita' delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura. |
| Art. 18. Promozione delle attivita' a favore dei lavoratori dipendenti 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunita' occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni. |
| Art. 19. Valutazione dei risultati dei programmi 1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4. 2. Il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonche' i criteri di valutazione e le modalita' di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro e' chiamato, altresi', ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti. |
| Art. 20. Tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale 1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, e' data priorita' ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura: a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonche' progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima; b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile.
Nota all'art. 20: - Si riporta l'art. 2110 del codice civile: «Art. 2110 (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio). - In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equita'. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equita'. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianita' di servizio.».
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| Art. 21. Intesa tra Stato e regioni 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarieta' della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Note all'art. 21: - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.». - Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione: «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
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| Art. 22. Dotazioni finanziarie 1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Note all'art. 22: - L'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267 (Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante): «Art. 1. - 1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.». - La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».
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| Art. 23. Abrogazione norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 23: - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, abrogata dal presente decreto legislativo recava: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima». - La legge 5 febbraio 1992, n. 72, abrogata dal presente decreto legislativo recava: «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca». - Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, (Disciplina della pesca marittima) abrogati dal presente decreto legislativo, recavano, rispettivamente: «Art. 2. (Organi di studio e ricerca)». «Art. 3. (Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca)». «Art. 4. (Studi e indagini sulla pesca)». «Art. 5. (Commissione consultiva centrale)». «Art. 6. (Composizione della Commissione consultiva centrale)». «Art. 7. Commissioni consultive locali)». «Art. 8. (Commissioni consultive locali per la pesca marittima)».
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| Art. 23-bis (1) (( Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992. )) Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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