Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 22 dicembre 2003 |
Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo. |
|
|
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante delle concorrenza e del mercato, siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori; Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 133223 del 18 dicembre 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di Euro 16.629.951,61; Ritenuto di poter favorire l'accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione viene attribuita all'IPI, ente strumentale di questa amministrazione; Sentite le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei deputati; Decreta: Art. 1. 1. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», la cui consistenza in termini di competenza per l'anno finanziario 2003 e' pari a Euro 16.629.951,61, sono destinate a iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE), determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a Euro 15.000,00. 2. Il Fondo interviene accordando una garanzia pari al 50% del finanziamento concesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da Banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da societa' finanziarie da queste controllate ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalita' di gestione del Fondo di cui al successivo art. 2, comma 2. In ogni caso il valore della garanzia concessa non puo' superare l'importo di Euro 1.500,00 e puo' essere garantito un solo finanziamento per nucleo familiare. 3. I limiti del reddito complessivo (ISEE) e l'importo massimo della garanzia concedibile di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono verificati almeno una volta l'anno e, ove necessario, adeguati con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori. |
| Art. 2. 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) che istituisce uno specifico Fondo di garanzia, con propria contabilita' separata, per il sostegno dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1. L'IPI, nel rispetto delle previsioni di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, provvede alla gestione di detto fondo attraverso l'affidamento a soggetti terzi individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi. Inoltre l'IPI e' autorizzato a utilizzare, nel limite di Euro 500.000,00, lo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 1 per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del fondo nonche' per la copertura dei costi sostenuti per l'impostazione delle attivita' di controllo e monitoraggio della gestione e per la selezione del soggetto terzo. Ai fini dell'attuazione del presente comma l'IPI e' autorizzato ad apportare le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie. 2. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvate, su proposta dell'IPI, le modalita' di gestione del fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali in materia di semplificazione del procedimento e della documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilita' di provenienza illecita; nonche' misure idonee a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo. 3. Con convenzione stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive e l'IPI sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attivita' di controllo e monitoraggio e le modalita' di trasferimento delle risorse di cui all'art. 1. La convenzione provvede, altresi', a definire le modalita' di rendicontazione delle spese relative alle attivita' di cui al precedente comma 1, nonche' di quelle relative allo svolgimento delle attivita' di controllo e monitoraggio della gestione del Fondo; gli oneri riferiti a queste ultime attivita' gravano sugli interessi che maturano sull'importo di cui all'art. 1, comma 1. 4. Il Ministro delle attivita' produttive trasmette annualmente alle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati, in base all'attivita' di controllo e monitoraggio svolta dall'IPI, una relazione sull'operativita' del Fondo di garanzia in base alla quale propone eventuali modifiche al presente decreto. |
| Art. 3. 1. Per la copertura della spesa complessiva pari Euro 16.629.951,61 sara' utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori». Il presente provvedimento sara' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione. Roma, 22 dicembre 2003 Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 24 |
|
|
|