Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2004
Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, 9 dicembre 2002 e 23 luglio 2003, recanti, rispettivamente: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», «Disciplina sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed «Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e indica, per tali strutture il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante l'attuazione delle direttive CE relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 25 e 26;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante disciplina sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del segretario generale 1° ottobre 2002 recante disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione;
Visto il decreto del segretario generale 18 novembre 2002 e successive modificazioni recante disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, con il quale il capo del Dipartimento per le risorse strumentali e' stato designato come datore di lavoro unico per le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione del Dipartimento per la protezione civile, del Dipartimento della funzione pubblica, degli uffici dei commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale e della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Visti gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, che hanno previsto la possibilita' per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di provvedere alla amministrazione, organizzazione e coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto attraverso societa' per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica, disciplinando, altresi', l'utilizzo in detta societa' di personale in servizio presso la Presidenza;
Visti gli obiettivi delineati, relativamente alla fase sperimentale, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2003, recante «Progetto pilota di esternalizzazione della organizzazione e gestione dei servizi generali di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Considerato che e' stata avviata, con procedura ad evidenza pubblica, la selezione del socio privato di minoranza della costituenda societa' mista;
Considerato che il progetto ha complessi riflessi gestionali ed organizzativi di competenza dei Dipartimenti delle risorse umane e dell'organizzazione e delle risorse strumentali;
Ritenuto che per una efficace gestione del progetto occorre assicurare l'unitarieta' delle decisioni operative dei Dipartimenti interessati;
Ritenuto, altresi', opportuno accorpare le attivita' e le funzioni attualmente svolte dai suddetti Dipartimenti in una unica struttura dipartimentale, assicurando, tramite il coordinamento nella gestione dei servizi generali, maggiore efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa nella prima fase del progetto di esternalizzazione;
Ravvisata la necessita', in coerenza con gli obiettivi finali del progetto, di procedere alla istituzione, nell'ambito del Segretariato generale, del Dipartimento per le risorse umane e strumentali con compiti di acquisizione, organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali e di modificare, pertanto, il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Dipartimento per le risorse umane e strumentali). - 1. Il Dipartimento per le risorse umane e strumentali provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alle attivita' di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro e in materia di contratti pubblici. Assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nonche' le relazioni sindacali.
2. Il Dipartimento per le risorse umane e strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica, all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrativo contabili. Il Dipartimento provvede, altresi', alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il Dipartimento provvede alla gestione dell'autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto.
3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di diciassette servizi. Si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.».
 
Art. 2.
1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il Dipartimento per le risorse umane e strumentali»;
b) al comma 2, la lettera c) e' soppressa;
c) al comma 6, le parole «Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali».
2. L'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' abrogato.
 
Art. 3.
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, lettera d), le parole «Dipartimento per le risorse strumentali» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali»;
b) all'art. 2, comma 1, le parole «Dipartimento per le risorse umane» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali».
 
Art. 4.
1. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 citato in premessa, le denominazioni: «Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione» e «Dipartimento per le risorse strumentali» sono sostituite dalla seguente: «Dipartimento per le risorse umane e strumentali».
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2004.
2. Con successivo decreto del segretario generale si provvedera' a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse umane e strumentali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.
3. L'attuale organizzazione del Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione e del Dipartimento per le risorse strumentali citati nelle premesse del presente decreto resta comunque ferma sino all'emanazione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 2.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2004
p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti 3 giugno 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 175
 
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