IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Padova Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio; Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il decreto direttoriale n. 5/2002 del 27 febbraio 2002, con il quale si e' provveduto a fissare le tariffe provinciali di facchinaggio a partire dal 1° marzo 2002 per la durata di un biennio e ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione; Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sociali operanti nello specifico settore nell'incontro del 10 maggio 2004 e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta circostanza; Considerato che le riforme introdotte nel settore della cooperazione con la legge n. 142/2001 e il decreto legislativo n. 6/2003, hanno, tra l'altro, equiparato il trattamento retributivo, previdenziale ed assicurativo del lavoro associato a quello del lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri diretti ed indiretti; Considerati gli indicatori economici quali la percentuale di scostamento tra il tasso di inflazione programmata dal Governo per il biennio 2003/2004 rispetto al tasso reale per il periodo 2002/2003, l'incremento del costo previdenziale del lavoro e l'aumento retributivo nel settore autotrasporto; Considerata altresi' l'esigenza di un contenimento del costo del lavoro che tenga conto dell'attuale momento che attraversa l'economia ed il mercato; Ritenuto necessario assicurare, per quanto possibile, l'omogeneita' delle tariffe applicate nella provincia di Padova con quelle gia' fissate nelle province viciniori; Ritenuto opportuno limitare il periodo di vigenza delle nuove tariffe di facchinaggio al 31 dicembre 2005, in attesa dell'assestamento del quadro normativo di riferimento attinente il settore cooperativo ed in via generale di quello relativo alla riforma del mercato del lavoro, conseguente all'entrata in vigore della legge n. 30/2003 e del decreto legislativo n. 276/2003; Considerata la necessita' di promuovere nel corso della vigenza delle nuove tariffe altri incontri con le organizzazioni sociali interessate, per un'opportuna verifica delle situazioni normative, contrattuali e di mercato; Decreta: L'incremento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura del 2,5%, rispetto a quelle in vigore, a partire dal 1° giugno 2004 e fino al 31 dicembre 2005. Le nuove tariffe risultano, pertanto, determinate come da allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, che viene contestualmente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione. Avverso il provvedimento potra' essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni. Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Padova, 28 maggio 2004 Il direttore provinciale: Drago |