Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2004, n. 152
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001);
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, recante attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 23
del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210
1. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, e' sostituito dal seguente:
«2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme del presente decreto, e' consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 a condizione che:
a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) la costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi'
recitano:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratitica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- L'art. 1, commi 1 e 4, della legge 1° marzo 2002, n.
39, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria 2001)», pubblicata nel
supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2002, n. 72, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
(Omissis).
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.».
- Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210,
recante: «Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia
di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e
relativo sistema sanzionatorio», e' pubblicato nel
supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale
9 agosto 2003, n. 184.
Nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
12 giugno 2003, n. 210, cosi' come modificato dal decreto
qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Qualsiasi decisione adottata in applicazione del presente
decreto che limiti l'impiego dei componenti di sicurezza o
dei sottosistemi in un impianto o la loro immissione sul
mercato deve essere motivata. Essa e' notificata ai
soggetti interessati con l'indicazione delle procedure di
ricorso ammesse dalla legislazione vigente e dei termini
entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.
2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti
i cui progetti definitivi siano stati presentati per
l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini
della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma restando
l'applicazione delle altre norme del presente decreto
legislativo, e' consentita in deroga a quanto previsto
dagli articoli 9 e 11 a condizione che:
a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e
le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e
rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di
sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai
requisiti essenziali di cui all'art. 5, comma 1;
b) la costruzione dell'impianto sia completata entro
e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori
sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).
3. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, comma
5, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto
afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2000/9/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.».



 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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