Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 giugno 2004
Riduzione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il quale si e' provveduto all'organizzazione e all'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Visto il decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui si e' provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;
Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1999, con il quale sono state rideterminate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del CONI;
Visto il decreto direttoriale del 7 aprile 1999, con il quale e' stata approvata la convenzione tipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive;
Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 2 agosto 1999, n. 278, in attuazione dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa;
Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 1999, con il quale sono state introdotte nuove scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati dal CONI;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 8, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200, con il quale, in sostituzione del secondo periodo del comma 16 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, tra l'altro, a ridurre l'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive al totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse;
Considerato che, per le scommesse a totalizzatore nazionale, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e che sul prelievo lordo vengono calcolati l'aliquota dell'imposta unica ed il corrispettivo per il concessionario, cosi' da determinare in modo residuale la quota di prelievo da destinare al CONI;
Considerato che, per le scommesse a quota fissa, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e sul prelievo lordo, detratta l'imposta unica, viene applicata la percentuale di prelievo per il CONI, cosi' da determinare in modo residuale la quota di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario;
Considerato che per la raccolta delle scommesse a totalizzatore nazionale la percentuale del corrispettivo ai concessionari e' stata prevista nella misura del 37 per cento per il primo scaglione di incasso lordo fino a Euro 4.131.655,19, del 34,20 per cento per il secondo scaglione di incasso lordo da Euro 4.131.655,20 a Euro 8.263.310,38, del 30,40 per cento per il terzo scaglione di incasso lordo oltre Euro 8.263.310,39, e che negli anni pregressi il valore medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse sportive a totalizzatore rispetto al prelievo lordo e' stato pari al 36,62 per cento;
Considerato che applicando l'aumento medio di 4,58 punti percentuali previsto dal decreto-legge n. 147 del 2003, il valore medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse sportive a totalizzatore passa dal 36,62 per cento al 41,20 per cento, e che il valore medio del periodo precedente e' determinato dall'attestarsi di 846 concessionari su 981 entro il limite del primo scaglione di incasso lordo;
Considerato che l'innalzamento del valore medio dell'aggio sulle scommesse a totalizzatore fino al 41,20 per cento si ottiene con la riduzione dell'aliquota d'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore del CONI;
Considerato che, per le scommesse a quota fissa, l'innalzamento di 2,60 punti percentuali del valore medio della quota residuale di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario si ottiene con la riduzione dell'aliquota d'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore del CONI;
Ritenuto di applicare l'importo corrispondente al valore medio dell'aumento previsto, esclusivamente nell'ambito del primo scaglione di incasso, intervenendo nell'innalzamento dell'aliquota di aggio riferita a detto scaglione, in cui sono presenti tutti i concessionari, compresi quelli il cui incasso lordo raggiunge, nel corso dell'anno, gli scaglioni superiori. In tal modo si realizzerebbero, in egual misura, condizioni economiche migliorative per l'intero settore;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.
1. Dal 1° gennaio 2003 l'aliquota dell'imposta unica per le scommesse su competizioni sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' fissata nella misura del 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
 
Art. 2.
1. Per l'esercizio delle attivita' relative alle scommesse al totalizzatore e' riconosciuto al concessionario un corrispettivo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote, sulle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive, determinate con decreto ministeriale:
a) 42,50 fino a Euro 4.131.655,19 di incasso lordo;
b) 34,20 da Euro 4.131.655,20 a Euro 8.263.310,38 di incasso lordo;
c) 30,40 oltre Euro 8.263.310,39 di incasso lordo.
 
Art. 3.
1. Eventuali somme versate in eccedenza dai concessionari per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi a totalizzatore nazionale e a quota fissa, a titolo di imposta unica e di quote di prelievo, sono trattenute come acconto dei versamenti periodici da effettuarsi allo stesso titolo successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le maggiori somme dovute dal CONI ai concessionari di cui al comma 1, a titolo di aggio, rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono compensate con i versamenti periodici dei saldi contabili dovuti dai concessionari stessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2004
Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 398
 
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