Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2004 (vai al sommario)
A.N.A.S.
PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2002
Autorizzazione del progetto relativo alla autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 2°, tratto 5°, lotti 6, 7, 8, 9, 10 - dal km 259+700 (svincolo di Cosenza sud escluso) al km 286+000 (svincolo di Altilia incluso) - tronco 2°, tratto 6°, lotto 1° - dal km 286+000 al km 294+600 (svincolo di San Mango d'Aquino incluso) - tronco 2°, tratto 7°, lotto 1°, dal km 294+600 al km 304+200 (svincolo di Falerna incluso), da realizzarsi nei comuni di Belsito, Malito, Marzi, Dipignano, Mendicino, Paterno Calabro, San Mango d'Aquino, Grimaldi, Mangone, Falerna, Cosenza, Santo Stefano Rogliano, Altilia, Martirano, Martirano Lombardo, Nocera Terinese, presentato da A.N.A.S. S.p.a.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche
del personale e gli affari generali

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di Conferenza di servizi;
Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
Visto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, con cui tra l'altro, vengono assegnati allo Stato «... i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo ed alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale ...»;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Premesso:
che con nota n. 5651 in data 26 aprile 2002 l'A.N.A.S., Direzione generale, ha inviato a questo Ministero l'istanza di convocazione di una Conferenza di servizi per i lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria: tronco 2, tratto 5, lotto 6 (dal km 259+700 svincolo di Cosenza Sud escluso, al km 261+700); tronco 2, tratto 5, lotto 7 (dal km 261+700 al km 266+300); tronco 2, tratto 5, lotto 8 (dal km 266+300 al km 274+000 svincolo di Rogliano incluso); tronco 2, tratto 5, lotto 9 (dal km 274+000 al km 278+400); tronco 2, tratto 5, lotto 10 (dal km 278+400 al km 286+000 svincolo di Altilia incluso); tronco 2, tratto 6, lotto 1 (dal Km 286+000 al km 294+600 svincolo di San Mango D'Aquino incluso); tronco 2, tratto 7, lotto 1 (dal km 294+600 al km 304+200 svincolo di Falerna incluso);
che l'A.N.A.S. ha dichiarato di aver adempiuto nelle forme di legge alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con avviso sul quotidiano «Il Sole 24 Ore»;
che questo Dipartimento con nota n. 94 in data 26 maggio 2002 ha indetto apposita Conferenza di servizi per il giorno 26 giugno 2002;
che questo Ministero, in data 11 luglio 2002 con nota n. 444, ha trasmesso copia conforme del verbale della succitata Conferenza a tutte le amministrazioni presenti e assenti alla riunione ai sensi della normativa vigente;
Considerato:
che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i lavori sopracitati ha emesso, con prescrizioni il decreto di compatibilita' ambientale n. 6919 in data 23 gennaio 2002;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha espresso in sede di Conferenza parere favorevole con prescrizione ribadendo quanto dichiarato con nota n. ST/407/23246 del 30 novembre 2001;
che la Soprintendenza archeologica della Calabria con nota n. 13927 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
che il Ministero della difesa, ispettorato logistico dell'Esercito, con nota n. 6151/12.3/15OS in data 26 giugno 2002, ha trasmesso il proprio parere favorevole;
che il Corpo forestale dello Stato, coordinamento provinciale di Cosenza con nota n. 15240 in data 8 ottobre 2002 ha ribadito il proprio parere favorevole con prescrizioni, precedentemente espresso con nota n. 8634 in data 22 giugno 2002;
che il Corpo forestale dello Stato, coordinamento distrettuale di Lamezia Terme, con nota n. 1624 in data 9 ottobre 2002 ha ribadito il parere favorevole precedentemente espresso con nota n. 775 in data 19 giugno 2002;
che la regione Calabria, Dipartimento urbanistica, con nota n. 1047 del 25 novembre 2002 ha trasmesso la deliberazione di giunta regionale n. 998 del 4 novembre 2002 con la quale e' stato espresso parere favorevole all'intesa;
che la regione Calabria, Autorita' di bacino, con nota n. 1973 in data 17 settembre 2002, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
che la comunita' montana del Savuto, con deliberazione n. 32 in data 22 giugno 2002, ha espresso parere favorevole con condizioni. La stessa comunita' montana ha inoltre presentato la delibera di giunta n. 35 in data 20 giugno 2002 del comune di Belsito nella quale si esprime parere favorevole con condizioni e la delibera di giunta n. 15 in data 21 giugno 2002 del comune di Malito nella quale si esprime parere favorevole con condizioni, nonche' le deliberazioni di giunta dei comuni di Scigliano, Aiello Calabro e Colosimi numeri 28, 78 e 70 tutte del 20 giugno 2002 nelle quali si esprime parere favorevole con condizioni;
che il comune di Marzi con nota n. 1446 in data 26 ottobre 2002 ha trasmesso la delibera di giunta comunale n. 69 del 19 ottobre 2002 con la quale esprime parere favorevole;
che il comune di Dipignano ha espresso in sede di conferenza parere favorevole;
che il comune di Mendicino con nota n. 10721 in data 9 ottobre 2002 ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 5 luglio 2002 con la quale ha espresso parere favorevole;
che il comune di Paterno Calabro con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 24 giugno 2002 ha espresso parere favorevole con condizioni;
che il comune di San Mango d'Aquino con nota n. 1509 del 24 giugno 2002, presentata in sede di conferenza, ha espresso parere favorevole con condizioni;
che il comune di Grimaldi in sede di conferenza ha espresso parere favorevole con condizioni, con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 25 giugno 2002;
che il comune di Mangone in sede di conferenza ha espresso parere favorevole con condizioni, con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 18 giugno 2002;
che il comune di Falerna ha ratificato il parere favorevole con condizioni espresso in sede di conferenza con la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 4 novembre 2002;
che i comuni di Cosenza, Santo Stefano di Rogliano, Altilia, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo e Nocera Terinese regolarmente convocati a partecipare alla Conferenza di servizi relativa alla localizzazione delle opere in argomento, tenutasi in data 26 giugno 2002 e successivamente, debitamente interessati, con nota n. 444 del 1° luglio 2002 ai sensi della normativa vigente in materia, non hanno espresso il loro parere di competenza;
che la Telecom Italia S.p.a. ha espresso in sede di conferenza parere favorevole;
che la Terna, Gruppo Enel, ha espresso in sede di conferenza parere favorevole con condizioni;
che la Snam, Rete Gas, ha espresso con nota n. DI-SOCC/627/SPE in data 11 giugno 2002, parere favorevole con condizioni;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e regione Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, questo Dipartimento autorizza la realizzazione del progetto dei lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 2, tratto 5, lotto 6 (dal km 259+700 svincolo di Cosenza sud escluso, al km 261+700); tronco 2, tratto 5, lotto 7 (dal km 261+700 al km 266+300); tronco 2, tratto 5, lotto 8 (dal km 266+300 al km 274+000 svincolo di Rogliano incluso); tronco 2, tratto 5, lotto 9 (dal km 274+000 al km 278+400); tronco 2, tratto 5, lotto 10 (dal km 278+400 al km 286+000 svincolo di Altilia incluso); tronco 2, tratto 6, lotto 1 (dal km 286+000 al km 294+600 svincolo di San Mango D'Aquino incluso); tronco 2, tratto 7, lotto 1 (dal km 294+600 al km 304+200 svincolo di Falerna incluso) dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Si richiamano, nel contempo, le prescrizioni e le condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, sulla scorta degli elaborati progettuali e unitamente al verbale della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-ter della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti o, comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla conformita' urbanistica delle opere.
 
Art. 3.
E' fatto obbligo all'A.N.A.S. di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.
Roma, 20 dicembre 2002
Il capo del Dipartimento: Fontana
 
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