Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 20 aprile 2004 |
Norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare l'art. 1, comma 1; Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32, e successive modifiche; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la decisione 79/542/CEE, e successive modifiche, recante l'elenco di Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonche' di carni fresche e di prodotti a base di carne, in particolare al fine di includervi alcuni Stati in via di adesione; Vista la decisione 82/894/CEE, e successive modifiche; Vista la direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche; Vista la decisione della Commissione dell'11 dicembre 2003, n. 2003/881/CE, relativa alle condizioni di polizia e certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp) in provenienza da Paesi Terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE; Considerato che le infestazioni parassitarie sostenute da Aethina tumida e Tropilaelaps spp. sono malattie esotiche gia' inserite nell'elenco delle malattie soggette a denuncia in ambito comunitario ai sensi della direttiva 92/65/CEE e successive modifiche; Considerata la necessita' e l'urgenza di individuare misure restrittive da applicare in caso di insorgenza di focolai sul territorio nazionale; Ordina: Art. 1.
1. All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da Aethina tumida e Tropilaelaps spp. |
| Art. 2.
1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. |
| Art. 3.
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 300 |
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