Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 20 aprile 2004
Norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32, e successive modifiche;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la decisione 79/542/CEE, e successive modifiche, recante l'elenco di Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonche' di carni fresche e di prodotti a base di carne, in particolare al fine di includervi alcuni Stati in via di adesione;
Vista la decisione 82/894/CEE, e successive modifiche;
Vista la direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche;
Vista la decisione della Commissione dell'11 dicembre 2003, n. 2003/881/CE, relativa alle condizioni di polizia e certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp) in provenienza da Paesi Terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE;
Considerato che le infestazioni parassitarie sostenute da Aethina tumida e Tropilaelaps spp. sono malattie esotiche gia' inserite nell'elenco delle malattie soggette a denuncia in ambito comunitario ai sensi della direttiva 92/65/CEE e successive modifiche;
Considerata la necessita' e l'urgenza di individuare misure restrittive da applicare in caso di insorgenza di focolai sul territorio nazionale;
Ordina:
Art. 1.

1. All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da Aethina tumida e Tropilaelaps spp.
 
Art. 2.

1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
 
Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2004 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 300
 
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