Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 maggio 2004
Disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990)»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), i), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 17 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 25 luglio 1992 e del 16 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001, con i quali sono stati stabiliti i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli ed e' stato previsto un modello relativo alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti vinicoli;
Ritenuto di procedere alla riformulazione in un unico testo delle disposizioni vigenti concernenti la dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli provvedendo, nel contempo, all'abrogazione dei decreti ministeriali del 17 luglio 1992 e del 16 lugIio 2001 dianzi citati;
Visto il parere favorevole formulato dalla Conferenza unificata e dalla Conferenza Stato-regioni nella sessione del 20 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario.
2. Per la riduzione a vino il mosto muto e' moltiplicato per 0,95. I mosti concentrati sono dichiarati nel loro effettivo volume senza l'applicazione di alcun coefficiente.
3. Per rivenditori al minuto, in conformita' al paragrafo 2 del citato art. 6 s'intendono:
i rivenditori che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri;
i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
 
Art. 2.

1. La dichiarazione di giacenza, prevista al precedente art. 1, e' presentata sul modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto ministeriale. Il modello puo' essere reperito presso i singoli comuni ovvero prelevato in formato elettronico dal sito internet del SIAN (www.sian.it) e da altri siti istituzionali indicati dall'AGEA.
2. La dichiarazione e' presentata con riferimento al comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o i mosti entro e non oltre la data del 10 settembre di ciascun anno.
3. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione di giacenza per via telematica o secondo altri sistemi di invio indicati dall'AGEA attenendosi alle modalita' che saranno definite daIl'A.G.E.A. Tali modalita' di presentazione consentono il rispetto e la verifica dei termini ed assicurino la fruizione dei dati delle dichiarazioni ai seguenti soggetti:
ai Comuni;
agli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi competenti per territorio;
agli Uffici decentrati dell'Assessorato all'agricoltura competenti per territorio.
4. L'AGEA pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di presentazione della dichiarazione di giacenza.
 
Art. 3.

L'AGEA comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale per le politiche agroalimentari, i dati riepilogativi delle dichiarazioni presentate entro il 20 novembre di ciascun anno, in conformita' alle disposizioni comunitarie.
 
Art. 4.

Sono abrogati i decreti ministeriali 17 luglio 1992 e 16 luglio 2001 citati nelle premesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 25 maggio 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive
registro n. 3, foglio n. 237
 
Allegato 1

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA
DEI VINI E/O MOSTI

Avvertenze generali
Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un comune. Pertanto va compilata una dichiarazione di giacenza per ciascun comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.
La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantita' di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.
Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo. 1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio. 2) Soggetti esonerati dall'obbligo.
Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:
i consumatori privati;
i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. 3) Termine di presentazione della dichiarazione.
Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di giacenza.
La dichiarazione di giacenza e' presentata per via telematica o secondo altri sistemi di invio rispettando le modalita' di presentazione che saranno stabilite dall'AGEA e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Sezione A) - Informazioni relative al dichiarante.
In questa sezione devono essere indicate le generalita' del dichiarante.
In caso di ditta individuale dovra' essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicate: la partita IVA e il codice fiscale, il cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico, comune, c.a.p., e provincia).
In caso di persona giuridica indicare la partita IVA e il codice fiscale, la ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, c.a.p., e provincia).
In questa sezione dovranno, altresi', essere indicate le generalita' del rappresentante (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta.

Sezione B) - Informazioni relative alle localita' in cui sono detenuti i prodotti.
In questa sezione devono essere indicati l'indirizzo ed il comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione e' insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto; si rammenta che va compilata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono detenuti i prodotti.

Sezione C) - Informazioni relative ai prodotti detenuti.
I prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione B) alla voce:
«produzione»: se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati;
«commercio»: se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.
Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indichera' nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.
Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce «produzione» o «commercio» applicando il principio della proporzionalita' oppure indica i prodotti giacenti alla voce «commercio».
I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.
Le quantita' devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioe' all'ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 50; per eccesso, cioe' all'ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 51 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,50 pari a litri 450, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,51 pari a litri 551, vanno indicati come ettolitri 6.

PRODUZIONE
Al rigo 1 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righi.
Al rigo 2 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga.
Al rigo 3 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sara' stabilita la relativa disciplina.
Al rigo 4 devono essere indicate le quantita' di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espressi in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.
Al rigo 5 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G.
Al rigo 6 devono essere riportate la somma delle quantita' indicate ai righi da 1 a 5.

COMMERCIO
Al rigo 7 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.
Al rigo 8 devono essere indicate le quantita' detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.
Al rigo 9 devono essere devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sara' stabilita la relativa disciplina.
Al rigo 10 devono essere indicate le quantita' di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.
Al rigo 11 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G..
Al rigo 12 devono essere indicate le quantita' di vini importati dai paesi terzi.
Al rigo 13 devono essere riportate la somma delle quantita' indicate ai righi da 7 a 12.
Ai righi 14, 15, 16, e 17 devono essere indicate le quantita' rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente. Sezioni D); E); F); e G) - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G. ed ai vini spumanti, ai vini frizzanti ed ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.
In queste sezioni i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G., vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G., vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G., vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G. devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione «............») prevista dal disciplinare.
La ricerca del codice e' effettuata utilizzando le tabelle di codifica riportate in allegato. Si richiama l'attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni. e' modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti e riprende quella utilizzata per la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate.
Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna «codice» dovra' essere indicata la dicitura «N.C.» (non codificato), mentre nella colonna «Denominazione» va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.
Deve essere indicato il codice «9999» per i vini VQPRD importati da altri paesi comunitari.
Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc.
Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro.
Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione B, sotto la riga 5 e 10, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso dara' origine con l'avvertenza di riportare una «M» successivamente al codice nella apposita colonna «Mosto».
Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici 0013.

Sezione D) - Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G.
In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
Se la sezione e' insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

Sezione E) - Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D..O.C.G.
In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G., dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione F) - Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G.
In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione G) - Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.
In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.
Le quantita' riportate nelle righe «Totale» delle sezioni D, E, F, G, devono coincidere con le quantita' indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione B sommate alle eventuali quantita' di mosto indicate.
 
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 34 a pag. 42 <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 43 a pag. 47 <----
 
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