Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 maggio 2004
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, che istituisce una organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione, in particolare, del regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione del 10 gennaio 2003;
Visto il regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione del 21 gennaio 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione dell'11 agosto 2003, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario delle organizzazioni dei produttori;
Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001, sui controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;
Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativa alla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari, alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999 che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata la necessita' di stabilire disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria, allo scopo di assicurare le operazioni di intervento da parte delle organizzazioni dei produttori e di coordinare le operazioni di controllo;
Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sulla convenzione tra AGEA e regioni per l'attivita' di controllo, da affidare alle regioni quali enti delegati;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto individua le procedure attuate dall'Organismo pagatore competente sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli.
 
Art. 2.
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2, del regolamento (CE) n. 103/2004, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione del 21 gennaio 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) «Organismo pagatore competente»: l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - nonche' gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali;
d) «OP»: le organizzazioni di produttori, di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;
e) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio.
 
Art. 3.
Procedure di ritiro dal mercato

1. L'Organismo pagatore competente, allo scopo di dare attuazione e disciplinare l'attivita' di controllo prevista dalle disposizioni di cui al regolamento, adotta e pubblica specifiche modalita' con le quali sono individuate le modalita' a cui le OP si attengono ai fini dell'espletamento delle operazioni di intervento e di ritiro dei prodotti ortofrutticoli. I successivi provvedimenti, per quanto di interesse, saranno concordati con le regioni.
2. In particolare, le procedure di competenza dell'Organismo pagatore competente, di cui al comma 1, concernono:
a) sulla base delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le modalita' e la relativa modulistica per la notifica da parte delle OP;
b) la definizione,ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento, della scelta opzionale dell'attivita' di controllo, prevista dall'art. 23 del medesimo regolamento;
c) sulla base delle disposizioni dell'art. 7, paragrafo 2, del regolamento, i periodi minimi al quale si riferiscono i fascicoli delle domande di pagamento dell'indennita' comunitaria di ritiro (CR) per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96, con le modalita' di presentazione delle domande, da parte delle OP, la relativa modulistica e i documenti giustificativi di cui all'art. 7, paragrafo 3, del regolamento, nonche' la verifica dei limiti previsti all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento;
d) allo scopo di consentire la trasmissione mensile dei dati dei prodotti oggetto di ritiro ai servizi della Commissione CE, di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento, l'inoltro al Ministero, per via elettronica ed in tempo utile per consentire una trasmissione entro i termini previsti al predetto paragrafo 1, di una stima dei quantitativi dei prodotti che non sono stati messi in vendita nel mese precedente.
3. L'Organismo-pagatore competente, al fine di permettere l'accesso alle operazioni di ritiro dal mercato anche ai produttori non aderenti alle OP, di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, in accordo con le organizzazioni di rappresentanza, individua eventuali misure idonee a consentire l'effettiva possibilita', a detti produttori, di poter beneficiare del regime di intervento previsto all'art. 24 del regolamento (CE) n. 2200/96.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, l'Organismo pagatore competente fissa, sulla base delle disposizioni dell'art. 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento, un importo massimo dell'integrazione dell'indennita' comunitaria di ritiro i cui importi sono indicati nell'allegato II del regolamento; per l'erogazione di tali integrazioni si applicano le disposizioni dell'art. 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento nonche' quelle riportate nel regolamento (CE) n. 1433/2003.
5. Al termine di ogni campagna di commercializzazione l'Organismo pagatore competente, per il tramite dell'AGEA, ai fini della corretta applicazione dell'art. 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento, effettua le prescritte comunicazioni al Ministero, in tempo utile per consentire la regolare trasmissione alla Commissione CE delle informazioni riportate nell'allegato III del regolamento medesimo, adottando le misure necessarie per garantire che i dati comunicati siano esatti, completi e definitivi, nonche' verificati antecedentemente la loro trasmissione.
 
Art. 4.
Distribuzione gratuita dei prodotti ritirati

1. In applicazione dell'art. 10, paragrafo 1, del regolamento, l'Organismo pagatore competente definisce apposite modalita' per il riconoscimento delle organizzazioni di beneficenza che operano sul territorio nazionale e predispone il relativo elenco, effettuando la prescritta comunicazione ed il successivo aggiornamento triennale alla Commissione CE, sulla base delle disposizioni riportate all'art. 10, paragrafo 2 del regolamento medesimo; lo stesso Organismo prevede le misure necessarie per facilitare i contatti e le operazioni tra le OP e le organizzazioni di beneficenza, ai sensi del citato art. 10, paragrafo 3 del regolamento.
2. Ai fini della distribuzione gratuita dei prodotti ritirati ad enti ed istituti, l'Organismo pagatore competente applica le disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento.
3. L'Organismo pagatore competente, in caso si verifichi una situazione di emergenza in un Paese terzo, di cui all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento, presenta, se del caso, alla Commissione CE una domanda giustificativa di operazioni di distribuzione gratuita, al di fuori della Comunita', di prodotti ritirati dal mercato.
4. Nel caso in cui venga effettuata l'azione prevista al comma 2, l'Organismo pagatore competente trasmette, alla Commissione CE, per ogni operazione, copia della notifica al comitato per la collocazione delle eccedenze della FAO, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 6, del regolamento, nonche' al termine di ogni operazione stessa, sulla base delle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 7, del regolamento, le informazioni indicate all'allegato IV del regolamento.
5. Ai fini della trasformazione dei prodotti a spese dell'organizzazione di beneficenza, di cui all'art. 13, del regolamento, l'Organismo pagatore competente definisce apposite modalita' di attuazione.
6. L'Organismo pagatore competente, prima dell'inizio delle campagne di commercializzazione dei prodotti che presentano maggiore rischio di sensibilita' e che possono essere oggetto di adeguata trasformazione, ai fini di distribuzione gratuita, in funzione del fabbisogno comunicato dalle organizzazioni di cui al comma 1, secondo le procedure e le condizioni previste dall'art. 14, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento, predispone una o piu' procedure di gara permanente, di asta pubblica o di altra procedura che garantisca le condizioni di parita' di partecipazione degli operatori interessati, pubblicizzandole adeguatamente in conformita' con il medesimo art. 14, paragrafo 3.
7. Successivamente all'istituzione della procedura di gara, di cui al comma 4, l'Organismo pagatore competente predispone un progetto di attribuzione dei prodotti ad un trasformatore, di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento, curandone la trasmissione alla Commissione CE e, per conoscenza, al Ministero, sulla base delle disposizioni del medesimo art. 15, paragrafo 2; lo stesso Organismo fornisce al trasformatore le informazioni previste ai sensi del citato art. 15, paragrafo 3 e fissa una cauzione di fornitura sulla base dell'art. 15, paragrafo 6, punto b) del regolamento.
 
Art. 5
Spese di trasporto, di cernita e di imballaggio

1. L'Organismo pagatore competente stabilisce le modalita' di erogazione delle spese di trasporto, di cernita e di imballaggio, sulla base delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento.
 
Art. 6. Distillazione, utilizzazione non alimentare e alimentazione animale
dei prodotti ritirati dal mercato

1. Sulla base delle disposizioni degli articoli 18 e 19, del regolamento, l'Organismo pagatore competente predispone una procedura di gara permanente, di asta pubblica o di altra procedura che garantisca le condizieni di parita' di partecipazione degli operatori interessati, pubblicizzandola adeguatamente, allo scopo di assegnare alle industrie interessate il prodotto ritirato dal mercato, ai fini della loro trasformazione o in alcol, superiore ad 80% volume, o in mangimi per l'alimentazione animale o per altra utilizzazione non alimentare.
2. L'Organismo pagatore competente definisce le modalita' per il riconoscimento degli allevatori e delle aziende assimilate, secondo le disposizioni dell'art. 20, del regolamento e predispone un apposito elenco.
3. L'Organismo pagatore competente definisce le modalita' alle quali i destinatari dei prodotti ritirati si attengono, sulla base delle disposizioni dell'art. 21 del regolamento.
 
Art. 7.
Rispetto dell'ambiente

1. Sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 7, paragrafo 3, ultimo comma e 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento, l'Organismo pagatore competente predispone la disciplina nazionale del rispetto ambientale, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, cui le OP si attengono curando sia la predisposizione della apposita modulistica, da allegare alla domanda di rimborso dell'indennita' comunitaria di ritiro (ICR), sia la trasmissione delle relative informazioni, attraverso posta elettronica, alla Commissione CE ed al Ministero.
2. Nel caso in cui si preveda, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 3, del regolamento, l'autorizzazione agli allevatori, allo scopo di distribuire agli animali i prodotti ritirati mediante spargimento sul terreno, l'Organismo pagatore competente fissa, nella disciplina nazionale di cui al comma 1, le condizioni per avvalersi di tale possibilita' nel rispetto della normativa vigente.
 
Art. 8.
Controlli

1. L'Organismo pagatore competente, ai fini dell'esecuzione dell'attivita' di controllo, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento, predispone specifiche disposizioni applicative.
 
Art. 9.
Sanzioni e disposizioni nazionali

1. L'Organismo pagatore competente, sulla base delle disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, del regolamento, predispone le misure ritenute necessarie per l'applicazione delle previste sanzioni.
2. L'Organismo pagatore competente, sulla base delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento, predispone le misure ritenute necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del titolo IV e dell'art. 15, del regolamento (CE) n. 2200/96.
3. Per l'applicazione delle citate sanzioni e per misure sanzionatorie nazionali specifiche nell'ambito degli aiuti comunitari, si rimanda alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.
 
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali

1. L'Organismo pagatore competente si attiene alle disposizioni dell'art. 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento per le campagne ivi indicate, per quanto concerne l'applicazione della deroga prevista all'art. 4 e la procedura di calcolo di cui all'art. 5, del regolamento medesimo.
2. Le procedure di cui all'allegato 4, della circolare 18 aprile 1997, n. 6 sono sostituite da quelle del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive registro n. 4, foglio n. 33.
 
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