Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 maggio 2004
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, che reca modalita' di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione del 1° dicembre 2003, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi;
Visto il regolamento (CEE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;
Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativa alla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari, alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo»;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza»;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2002 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi e del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione che reca modalita' di attuazione;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sulla convenzione tra AGEA e regioni per l'attivita' di controllo, da affidare alle regioni quali enti delegati;
Considerata la necessita' di conformare le disposizioni attuative nazionali alle modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria, relativa all'erogazione degli aiuti ai produttori che consegnano agrumi alla trasformazione, anche ai fini dei prescritti controlli;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'

1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e satsuma di origine comunitaria, al fine di ottenere succhi o segmenti, di cui all'art. 1 del regolamento (CE) 2202/96;
b) procedura di riconoscimento dei trasformatori;
c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 i trasformatori riconosciuti;
d) adempimenti delle parti contraenti;
e) sistema di controlli e relative risultanze.
 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori riconosciute, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento;
b) «associazione di organizzazione di produttori»: le associazioni riconosciute di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
c) «produttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica aderente ad un'organizzazione di produttori che consegna la propria produzione a tale organizzazione perche' sia commercializzata secondo le modalita' stabilite nel regolamento (CE) n. 2200/96;
d) «singolo produttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96, che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;
e) «trasformatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilita', uno o piu' stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o piu' prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 e, se del caso, che sia riconosciuta in conformita' dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 2111/2003;
f) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96;
g) «contratti»: i contratti di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96;
h) «quantita»: la quantita' di materia prima espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;
i) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;
l) «Organismo pagatore competente»: l'AGEA - Organismo pagatore - nonche' gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali, quali autorita' competenti all'attuazione del regolamento;
m) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio.
 
Art. 3.
Campagne e periodi di consegna

1. Le campagne di commercializzazione, nonche' i periodi di consegna e i periodi equivalenti per arance, mandarini, clementine, satsuma, pompelmi, pomeli e limoni sono definiti dall'art. 2, del regolamento.
 
Art. 4.
Riconoscimento dei trasformatori e adempimenti delle OP

1. Al fine di dare attuazione all'art. 5 del regolamento, concernente il nuovo requisito del riconoscimento, i trasformatori che intendono partecipare al regime sono riconosciuti ed iscritti in un apposito elenco nazionale, pubblicato per ciascuna campagna.
2. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, presentano apposita domanda di riconoscimento all'Organismo pagatore competente, conformemente all'art. 5 del regolamento e sulla base delle modalita' stabilite dal medesimo Organismo, entro il 15 luglio antecedente la campagna interessata. Per i trasformatori iscritti nell'elenco 2003/04, che abbiano operato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l'Organismo pagatore competente puo' prevedere una procedura di riconoscimento semplificata.
3. L'Organismo pagatore competente assicura l'istruttoria della domanda di riconoscimento e, previa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni di ammissibilita', anche sulla base delle risultanze dei controlli della campagna 2003/04, adotta un apposito provvedimento di riconoscimento per i trasformatori che presentano i necessari requisiti, trasmettendone copia all'AGEA e al Ministero.
4. Ogni variazione concernente la denominazione dell'impresa di trasformazione o il numero degli stabilimenti e' notificata, entro 15 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, corredata da relativa documentazione, sulla base delle modalita' stabilite dall'Organismo pagatore competente. Le medesime imprese di trasformazione comunicano, entro 15 giorni lavorativi dalla realizzazione, le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative superiori al 20% delle capacita' lavorative.
5. I trasformatori, ai fini dell'inclusione nell'elenco nazionale, di cui al comma 1, comunicano all'Organismo pagatore competente, antecedentemente ciascuna campagna, entro il 15 luglio per le arance, i limoni, le clementine, i mandarini, i pompelmi, i pomeli e i satsuma, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento e successivo inserimento nell'elenco nazionale medesimo; in caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, il trasformatore viene escluso dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi dell'art. 13 del regolamento.
6. Le OP, comprese quelle che sono in attesa di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del reg. (CE) n. 2200/96, comunicano all'Organismo pagatore competente antecedentemente ciascuna campagna, ai sensi dell'art. 13 del regolamento, entro il 15 luglio per le arance, i limoni, le clementine, i mandarini, i pompelmi e i satsuma, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto; in caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, l'OP viene esclusa dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi dell'art. 13 del regolamento.
7. L'Organismo pagatore competente comunica al Ministero, per il tramite dell'AGEA, entro i termini comunitari, anche avvalendosi di posta elettronica, l'elenco dei trasformatori riconosciuti nonche' delle OP che intendono partecipare al regime.
8. Il Ministero ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento rende pubblico l'elenco di cui al comma 1, inserendolo nel proprio sito internet (www.politicheagricole.it).
 
Art. 5.
Contrattazione

1. I contratti e le clausole aggiuntive, conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 4, 6, 7, 9, 10 e 11 del regolamento, redatti su appositi modelli e secondo le modalita' previste dall'Organismo pagatore competente, sono trasmessi al medesimo Organismo, a cura delle OP, conformemente all'art. 12 del regolamento medesimo.
2. L'Organismo pagatore competente adotta, se del caso, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, disposizioni aggiuntive in merito ai contratti.
3. L'Organismo pagatore competente trasmette all'AGEA, che provvede a comunicare al Ministero, secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, i dati informatizzati dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto e per tipologia di contratto.
4. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 32 del regolamento, al trasferimento o alla risoluzione dei contratti, e' concessa dall'Organismo pagatore competente sulla base delle modalita' stabilite dal medesimo Organismo.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 15, del regolamento, l'Organismo pagatore competente fissa la data e le modalita' di trasmissione delle prescritte informazioni, compatibilmente con l'espletamento dei relativi controlli.
 
Art. 6.
Identificazione delle parcelle

1. L'Organismo pagatore competente utilizza ai fini del controllo un idoneo sistema di identificazione delle parcelle, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3, del regolamento.
 
Art. 7.
Informazioni da comunicare all'autorita' nazionale

1. Le OP e i trasformatori, per ogni campagna di trasformazione, comunicano all'Organismo pagatore competente, sulla base delle modalita' definite dal medesimo, le informazioni concernenti la partecipazione al regime di aiuto, di cui all'art. 13 del regolamento; analoga comunicazione e' effettuata ai fini della trasmissione delle informazioni concernenti l'inizio delle consegne o della trasformazione, di cui all'art. 14 del regolamento.
2. Le OP firmatarie dei contratti comunicano le informazioni di cui all'art. 15 del regolamento all'Organismo pagatore competente secondo le modalita' definite dal medesimo.
 
Art. 8.
Comunicazioni consegna della materia prima

1. L'OP, antecedentemente alla consegna della materia prima ad una impresa di trasformazione, comunica all'Organismo pagatore competente sulla base delle modalita' definite dal medesimo, le informazioni previste all'art. 17, paragrafo 1 del regolamento; il medesimo Organismo pagatore competente puo' chiedere le informazioni supplementari, ritenute necessarie per il controllo fisico delle consegne, nonche' dispensare l'OP dall'obbligo di comunicazione di ogni consegna, in conformita' con il citato art. 17, paragrafo 1, del regolamento.
2. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione, per ciascuna partita, e' compilato un certificato di consegna, redatto su modello predisposto dall'Organismo pagatore competente, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2 del regolamento.
3. Sulla base delle modalita' e dei tempi di cui all'art. 17, paragrafi 4 e 5, del regolamento l'Organismo pagatore competente, indica le modalita' di identificazione dei mezzi di trasporto, in caso di trasformazione del prodotto in altri Stati membri, adottando regole comuni, con i corrispondenti organismi di controllo, ivi comprese misure relative alla attuazione della cooperazione amministrativa, di cui all'art. 38 del regolamento medesimo.
4. Le OP comunicano all'Organismo pagatore competente, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento i quantitativi consegnati alla trasformazione secondo le modalita' definite dal medesimo.
 
Art. 9.
Pagamento e versamento della materia prima

1. Le modalita' e i termini di pagamento della materia prima, da parte del trasformatore all'OP, sono fissate all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento.
2. Ai sensi degli articoli 8 e 24 del regolamento, al fine di assicurare il pagamento della materia prima ai soci delle OP nonche' per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie e prevenire eventuali irregolarita', l'Organismo pagatore competente adotta le relative modalita', definendo altresi' un apposito sistema informatico, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento della materia prima, da parte dell'OP ovvero delle cooperative associate, ai propri soci.
3. Gli eventuali servizi resi da OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonche' i contributi possono essere compensati nell'ambito dei versamenti degli importi dovuti per la cessione della materia prima; analoghe modalita' contabili si applicano a cooperative nei confronti dei propri soci.
 
Art. 10.
Obblighi dei trasformatori

1. Allo scopo di assicurare l'efficace svolgimento dei previsti controlli, di cui all'art. 27, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, l'Organismo pagatore competente fissa un orario di consegna della materia prima al trasformatore.
 
Art. 11.
Comunicazioni del trasformatore

1. Il trasformatore comunica, sulla base delle modalita' definite dall'Organismo pagatore competente, le informazioni riportate all'art. 18, del regolamento.
2. Al fine di consentire una adeguata verifica della destinazione dei succhi e di prevenire eventuali irregolarita', l'Organismo pagatore competente stabilisce le modalita' di comunicazione delle spedizioni.
 
Art. 12.
Domande di aiuto .sp,
1. La domanda di aiuto, recante le informazioni previste all'art. 20 del regolamento, e' presentata all'Organismo pagatore competente, secondo i termini previsti, e ferma restando la possibilita' di accedere alla deroga temporale, ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; il medesimo Organismo fissa le modalita' di presentazione delle domande di aiuto.
 
Art. 13.
Versamento degli aiuti

1. Alla corresponsione degli aiuti, di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, in conformita' con le disposizioni dei citati articoli e ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, l'Organismo pagatore competente, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.
2. L'OP, una volta ricevuto l'aiuto, versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale, l'importo dovuto ai propri soci e ai non soci, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 23 del regolamento; in caso di OP cui aderisce una cooperativa, quest'ultima versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro 15 giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci, fornendo all'OP medesima la prova documentale dell'avvenuto versamento sulla base dell'art. 9, commi 2 e 3.
3. Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione, i versamenti degli importi e degli aiuti agli associati possono essere effettuati, oltre che con le modalita' di cui al comma 2, attraverso accredito, previa certificazione dello stesso da parte di un revisore dei conti iscritto all'apposito albo.
4. Al fine di prevenire eventuali irregolarita' e in adesione agli orientamenti dei competenti uffici della Commissione CE, gli eventuali servizi resi dall'OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonche' i contributi associativi sono regolati da partite contabili appositamente dedicate; analoghe modalita' contabili si applicano alle cooperative nei confronti dei propri soci.
5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Organismo pagatore competente assicura gli adempimenti previsti dall'art. 21 del regolamento.
 
Art. 14.
Registri di carico e scarico

1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento, contengono le indicazioni riportate nei medesimi articoli, secondo le modalita' definite dall'Organismo pagatore competente.
 
Art. 15.
Controlli

1. Allo scopo di consentire la puntuale attuazione del regolamento e di uniformare l'attivita' di controllo sulla base, in particolare, delle disposizioni degli articoli 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34 e 38 del regolamento e delle disposizioni generali del regolamento (CE) n. 1663/95, l'Organismo pagatore competente adotta e pubblica specifiche modalita' operative.
I successivi provvedimenti, per quanto di interesse, saranno concordati con le regioni.
2. Ai sensi dell'art. 24, del regolamento, il Ministero e l'Organismo pagatore competente hanno facolta' di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.
 
Art. 16.
Risultanze dei controlli

1. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e sulla base delle indicazioni recate nell'allegato A), in caso di constatazione del mancato rispetto delle norme comunitarie, l'Organismo pagatore competente applica le riduzioni dell'aiuto e le sanzioni, di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33 e 35 del regolamento.
2. Nel caso in cui l'OP non si conformi alle disposizioni o non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, e' revocato il relativo riconoscimento concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96.
3. Per l'applicazione delle citate sanzioni e per misure sanzionatorie nazionali specifiche nell'ambito degli aiuti comunitari, si procede secondo le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.
 
Art. 17.
Comunicazioni

1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 39 del regolamento, l'Organismo pagatore competente effettua le comunicazioni previste dal predetto articolo all'AGEA, in tempo utile per consentire al Ministero la regolare trasmissione alla Commissione CE; il medesimo Organismo, sulla base delle disposizioni del paragrafo 4, del citato art. 39, adotta tutte le misure necessarie per garantire che i dati comunicati siano esatti, completi, definitivi e che siano stati verificati prima della trasmissione al Ministero e alla UE.
 
Art. 18.
Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro 5 luglio 2002 e' abrogato.
2. Tenuto conto dell'attivita' di collaborazione svolta dagli organismi nazionali di rappresentanza e dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, ai sensi dell'art. 16 del decreto di cui al comma 1, l'Organismo pagatore competente puo' avvalersi, in continuita' con il pregresso sistema, del supporto dei predetti soggetti per l'espletamento delle specifiche attivita' di monitoraggio; i medesimi organismi nazionali e organizzazioni interprofessionali, garantiscono che i dati comunicati siano esatti, completi, definitivi e che siano stati verificati prima della loro trasmissione all'Organismo pagatore competente.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive
registro n. 4, foglio n. 35
 
Allegato A)

----> Vedere tabella a pag. 27 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone