Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 25 maggio 2004 |
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000, con particolare riguardo al titolo II «Organizzazione dei produttori»; Visto il regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione del 3 marzo del 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto delle prugne secche e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1573/99 della Commissione del 19 luglio 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato dal reg. (CE) n. 444/2004; Visti i regolamenti (CE) nn. 2319/89, 2320/89 e 1010/2001 della Commissione relativi ai requisiti minimi di qualita' per le pere, le pesche ed i miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione; Visto il regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione del 5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96; Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativa alla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari, alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo»; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che l'applicazione del territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro 4 luglio 2002 concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli»; Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni a seguito delle modifiche intervenute per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie, distinguendo i prodotti per i quali e' previsto un riconoscimento delle imprese di trasformazione dai prodotti che non necessitano, ai fini della attuazione del regime di aiuti, di un analogo riconoscimento delle imprese di trasformazione; Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni sulla convenzione tra AGEA e regioni per l'attivita' di controllo, da affidare alle regioni quali enti delegati; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 maggio 2004; Decreta: Art. 1. Finalita'
1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, il presente decreto individua procedure attuative del reg. (CE) n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli trasformati, con riguardo ai seguenti aspetti: a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano pomodori, pesche e pere di origine comunitaria, al fine di ottenere i prodotti trasformati che figurano nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 medesimo; b) regime di aiuto alla produzione a favore delle imprese di trasformazione di prugne secche e fichi secchi, che corrispondono ai produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo; c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori riconosciuti, nel caso di pomodoro, pesche e pere; d) adempimenti delle parti contraenti; e) sistema di controlli e relative risultanze. |
| Art. 2. Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo; b) «produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica, socio di un'organizzazione di produttori, che conferisce ad essa la propria produzione ai fini della sua commercializzazione alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96; c) «singoli produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori; d) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96; e) «trasformatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilita', uno o piu' stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o piu' prodotti, di cui all'art. 2, punti da 1 a 15 del regolamento, e riconosciuta, ove del caso, conformemente all'art. 5; f) «quantita»: la quantita' e' espressa in peso netto, salvo indicazione contraria; g) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali; h) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio; i) «Organismo pagatore competente»: l'AGEA - Organismo pagatore - nonche' gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali, quali autorita' competenti all'attuazione del regolamento; l) «Associazione di organizzazione di produttori»: le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96. |
| Art. 3. Campagne e periodi di consegna
1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna della materia prima sono definiti dall'art. 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento. |
| Art. 4. Riconoscimento dei trasformatori e adempimenti delle OP
1. Al fine di dare attuazione all'art. 5 del regolamento, concernente il requisito del riconoscimento, i trasformatori di pomodori, pesche e pere che intendono partecipare al regime sono riconosciuti ed iscritti in un apposito elenco nazionale, pubblicato per ciascuna campagna. 2. I nuovi trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, presentano apposita domanda di riconoscimento all'Organismo pagatore competente, conformemente all'art. 5 del regolamento e sulla base delle modalita' stabilite dall'Organismo pagatore competente, entro il 15 settembre per il pomodoro e entro il 30 aprile per le pesche e le pere, antecedenti le campagne interessate. 3. Al fine di dare attuazione all'art. 14 del regolamento, concernente le comunicazioni relative alla partecipazione al regime di aiuto, i trasformatori di prugne secche e fichi secchi sono iscritti in una sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale dei trasformatori, previa valutazione da parte dell'Organismo pagatore competente. 4. L'Organismo pagatore competente assicura l'istruttoria della domanda di riconoscimento e, previa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni di ammissibilita', adotta un apposito provvedimento di riconoscimento per i trasformatori, di cui al comma 2, trasmettendone copia all'AGEA e al Ministero. 5. I trasformatori, di cui al comma 3, che intendono partecipare al regime di aiuto presentano, entro il 30 aprile, antecedentemente la campagna, apposita domanda all'Organismo pagatore competente, sulla base delle modalita' stabilite dal medesimo Organismo ai fini dell'iscrizione nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione. 6. I trasformatori, ai fini dell'inclusione nell'elenco nazionale comunicano, all'Organismo pagatore competente rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, antecedenti ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento e successivo inserimento nell'elenco nazionale medesimo. In caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, il trasformatore viene escluso dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi dell'art. 14 del regolamento. 7. Ogni variazione concernente la denominazione dell'impresa di trasformazione o il numero degli stabilimenti e' notificata, entro 15 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, corredata da relativa documentazione, sulla base delle modalita' stabilite dall'Organismo pagatore competente. Le medesime imprese di trasformazione comunicano, entro quindici giorni lavorativi dalla realizzazione, le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative superiori al 20% delle capacita' lavorative. 8. Le OP, comprese quelle che hanno presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, comunicano all'Organismo pagatore competente, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto. In caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, l'OP viene esclusa dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi dell'art. 14 del regolamento. 9. L'Organismo pagatore competente comunica al Ministero, per il tramite dell'AGEA, entro i termini comunitari, anche avvalendosi di posta elettronica, l'elenco dei trasformatori riconosciuti nonche' delle OP che intendono partecipare al regime. 10. Il Ministero ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento rende pubblico l'elenco di cui al comma 1, inserendolo nel proprio sito internet (www.politicheagricole.it). |
| Art. 5. Contrattazione
1. I contratti e le clausole aggiuntive, conclusi secondo le modalita' e i tempi previsti agli articoli 4, 6, 7, 9 e 10 del regolamento, e redatti su appositi modelli e secondo le modalita' previste dall'Organismo pagatore competente, sono trasmessi a cura delle OP al medesimo organismo, conformemente all'art. 11 del citato regolamento. 2. L'organismo pagatore competente adotta, se del caso, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, disposizioni supplementari in merito ai contratti. 3. L'Organismo pagatore competente trasmette all'AGEA, entro quaranta giorni dalla data limite di stipula dei contratti e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento, i dati informatizzati delle superfici e dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto. L'AGEA provvede a comunicare al Ministero i suddetti dati. 4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 12, del regolamento, l'Organismo pagatore competente fissa la data e le modalita' di trasmissione delle prescritte informazioni, compatibilmente con l'espletamento dei relativi controlli. 5. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento, al trasferimento o alla risoluzione dei contratti, e' concessa dall'Organismo pagatore competente sulla base delle modalita' definite dal medesimo. |
| Art. 6. Identificazione delle parcelle
1. L'Organismo pagatore competente utilizza ai fini del controllo un idoneo sistema di identificazione delle parcelle, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento. |
| Art. 7. Consegna della materia prima e informazioni da comunicare all'autorita' nazionale
1. L'OP e i trasformatori, per ogni campagna di trasformazione, comunicano all'Organismo pagatore competente, sulla base delle modalita' definite dal medesimo, le informazioni previste all'art. 15, paragrafo 1 e all'art. 16 del regolamento; il medesimo Organismo pagatore competente puo' chiedere le informazioni complementari, ritenute necessarie per il controllo fisico delle consegne, nonche' dispensare l'OP dall'obbligo di comunicazione per ogni consegna, in conformita' con l'art. 21, paragrafo 2 del regolamento. 2. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione, per ciascuna partita, e' compilato un certificato di consegna, redatto sul modello predisposto dall'Organismo pagatore competente, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, del regolamento. 3. Le OP comunicano all'Organismo pagatore competente, ai sensi dell'art. 21, i quantitativi consegnati alla trasformazione, al di fuori del territorio nazionale nonche' le altre informazioni previste, secondo le modalita' definite dal medesimo Organismo. |
| Art. 8. Determinazione dello scarto e limiti di accettabilita' di una partita
1. Ai fini della determinazione dell'accettabilita' della partita di materia prima consegnata al trasformatore, si applicano le disposizioni di cui al reg. (CE) n. 217/2002; l'Organismo pagatore competente fissa le modalita' di campionamento previste dall'art. 2, paragrafo 1, del predetto regolamento (CE) n. 217/2002 e definisce le eventuali controversie attraverso l'istituzione di una apposita commissione. |
| Art. 9. Pagamento della materia prima
1. Le modalita' e i termini di pagamento della materia prima, da parte del trasformatore all'OP, sono fissate all'art. 7, paragrafo i del regolamento. 2. Ai sensi degli articoli 8 e 28 del regolamento, al fine di assicurare il pagamento della materia prima ai soci delle OP nonche' per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie e prevenire eventuali irregolarita', l'Organismo pagatore competente adotta le relative modalita', in applicazione dell'art. 22, paragrafo 2 del medesimo regolamento, definendo altresi' un apposito sistema informatico, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento della materia prima, da parte del trasformatore all'OP e dell'OP, ovvero delle cooperative associate, ai propri soci. 3. Gli eventuali servizi resi da OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonche' i contributi possono essere compensati nell'ambito dei versamenti degli importi dovuti per la cessione della materia prima; analoghe modalita' contabili si applicano a cooperative nei confronti dei propri soci. 4. Nel caso di prugne secche e fichi secchi il pagamento da parte del trasformatore all'OP si riferisce integralmente al versamento del prezzo minimo. |
| Art. 10. Domande di aiuto
1. La domanda di aiuto, recante le informazioni previste agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento, e' presentata all'Organismo pagatore competente, secondo i termini previsti, e ferma restando la possibilita' di accedere alla deroga temporale, ai sensi dell'art. 23 del regolamento stesso; il medesimo Organismo fissa le modalita' di presentazione delle domande di aiuto. |
| Art. 11. Versamento degli aiuti
1. Alla corresponsione degli aiuti, di cui all'art. 27 del regolamento, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, in conformita' con le disposizioni del citato articolo e ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, l'Organismo pagatore competente, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte. 2. L'OP, una volta ricevuto l'aiuto, versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale, l'importo dovuto ai propri soci e ai non soci, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 27, paragrafo 1 del regolamento; in caso di OP cui aderisce una cooperativa, quest'ultima versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci, fornendo all'OP medesima la prova documentale dell'avvenuto versamento sulla base dell'art. 9, commi 1 e 2. 3. Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione, i versamenti degli importi e degli aiuti agli associati possono essere effettuati, oltre che con le modalita' di cui al comma 2, attraverso accredito, previa certificazione dello stesso da parte di un revisore dei conti iscritto all'apposito albo. 4. Al fine di prevenire eventuali irregolarita' e in adesione agli orientamenti dei competenti uffici della Commissione CE, gli eventuali servizi resi dall'OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonche' i contributi associativi sono regolati da partite contabili appositamente dedicate; analoghe modalita' contabili si applicano a cooperative nei confronti dei propri soci. 5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Organismo pagatore competente assicura gli adempimenti previsti dall'art. 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento. 6. Ai sensi dell'art. 27, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, l'Organismo pagatore competente versa l'aiuto ai trasformatori di prugne secche e fichi secchi, sulla base delle procedure dallo stesso definite. |
| Art. 12. Registri di carico e scarico
1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento, contengono tutte le indicazioni riportate nei medesimi articoli, secondo le modalita' definite dall'Organismo pagatore competente. |
| Art. 13. Controlli
1. Allo scopo di consentire la puntuale attuazione del regime di aiuto e di uniformare l'attivita' di controllo sulla base, in particolare, delle disposizioni degli articoli 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-bis, 34, 37 e 38 del regolamento, nonche' del reg. (CE) n. 217/2002 e delle disposizioni generali del reg. (CE) n. 1663/95, l'Organismo pagatore competente adotta e pubblica specifiche modalita' operative. I successivi provvedimenti, per quanto di interesse, saranno concordati con le regioni. 2. L'Organismo pagatore competente verifica la rispondenza del prodotto finito ai requisiti minimi di qualita', ai sensi dell'art. 31, paragrafo 2, lettera a), e dell'art. 32, paragrafo 2 del regolamento, sulla base delle modalita' previste nel manuale. 3. Ai sensi dell'art. 28, del regolamento, il Ministero e l'Organismo pagatore competente hanno facolta' di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione. |
| Art. 14. Risultanze dei controlli
1. Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e sulla base delle indicazioni recate nell'allegato A, in caso di constatazione di mancato rispetto delle norme comunitarie, l'Organismo pagatore competente determina le riduzioni dell'aiuto e le sanzioni, di cui agli articoli 33, 34, 35 e 37 del regolamento. 2. Nel caso in cui l'OP non si conformi alle disposizioni non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, e' revocato il riconoscimento concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96. 3. Per l'applicazione delle citate sanzioni e per misure sanzionatorie nazionali specifiche nell'ambito degli aiuti comunitari, si procede secondo le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni. |
| Art. 15. Comunicazioni
1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 39 del regolamento, l'Organismo pagatore competente effettua le comunicazioni previste al predetto articolo all'AGEA, in tempo utile per consentire al Ministero la regolare trasmissione alla Commissione CE; il medesimo organismo, sulla base delle disposizioni del paragrafo 5, del citato art. 39, del regolamento, adotta tutte le misure necessarie per garantire che i dati comunicati siano esatti, completi, definitivi e che siano stati verificati prima della trasmissione al Ministero e all'UE. |
| Art. 16. Disposizioni finali
1. Il decreto del Ministro 4 luglio 2002 e' abrogato. 2. Tenuto conto dell'attivita' di collaborazione svolta dagli organismi nazionali di rappresentanza e dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, ai sensi dell'art. 15 del decreto di cui al comma 1, l'Organismo pagatore competente puo' avvalersi, in continuita' con il pregresso sistema, del supporto dei predetti soggetti per l'espletamento delle specifiche attivita' di monitoraggio; i medesimi organismi nazionali e organizzazioni interprofessionali, garantiscono che i dati comunicati siano esatti, completi, definitivi e che siano stati verificati prima della loro trasmissione all'Organismo pagatore competente. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive registro n. 4, foglio n. 34 |
| Allegato A
SANZIONI PREVISTE DAL REG. (CE) n. 1535/2003
----> Vedere tabella a pag. 22 <---- |
|
|
|