Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2004 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 151 |
Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B; Vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai succhi di frutta e prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana e definiti all'allegato I. 2. Ai prodotti definiti all'allegato III si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono. 3. Il presente decreto non si applica ai succhi e ai nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002». Gli articoli 1 e 2 e l'allegato B cosi' recitano: «Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute». «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonche' a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legislativi' di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103,291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili».
Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie; 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici; 2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; 2001/110/CE dcl Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele; 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria; 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori; 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'; 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria; 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi. - La direttiva 2001/112/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 010 del 2 gennaio 2002. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari». - Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari». - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. L'art. 2, comma 3 cosi' recita: «Art. 3. - La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
|
| Art. 2. Aggiunte
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti: a) vitamine e sali minerali alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77; b) la polpa e le cellule come definiti all'allegato II; c) sali di acido tartarico soltanto per i succhi di uva o mosto d'uva; d) zuccheri, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4, diversi dai succhi di pera e di uva, per correggerne il gusto acido, in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 15 grammi per litro di succo, o per dolcificare il prodotto, in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 150 grammi per litro di succo; e) nei prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di correggerne il gusto acido, succo di limone o succo concentrato di limone o entrambi in quantita' non superiore a 3 grammi per litro di succo, espresso in acido citrico anidro; f) biossido di carbonio come ingrediente; g) gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni. 2. E' vietata l'aggiunta contestuale di zuccheri e di succo di limone, concentrato o non, o di sostanze acidificanti di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, vedi note alle premesse. - Il decreto del Ministro della Sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, reca: «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE».
|
| Art. 3. Trattamenti e sostanze in essi utilizzati
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti nei quali possono essere utilizzate le sostanze indicate: a) processi meccanici di estrazione; b) abituali processi fisici ed i processi di estrazione ad acqua (diffusione) della parte commestibile dei frutti, diversi dall'uva, destinati alla fabbricazione di succhi di frutta concentrati, purche' i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto all'allegato I, punti 1 e 2; c) la desolfitazione tramite processi fisici, per i succhi di uva, qualora l'uva sia stata solfitata mediante biossido di zolfo, purche' la quantita' totale di anidride solforosa nel prodotto finito non sia superiore a 10 mg/litro; d) enzimi pectolitici; e) enzimi proteolitici; f) enzimi amilolitici; g) gelatina alimentare; h) tannino; i) bentonite; l) gel di silice; m) carboni; n) coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti, cellulosa, perlite, diatomite lavata, poliamide insolubile, polistirene, polivinilpolipirolidone), conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni, relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari; o) coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni, relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido,di zuccheri, compresi gli oligosaccaridi, o di minerali.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».
|
| Art. 4. Denominazioni di vendita e altre indicazioni
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) la denominazione di vendita dei succhi di frutta ai quali sono stati aggiunti zuccheri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere completata dalla dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri» seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi per litro; b) la dicitura «a base di succo concentrato» o «a base di succhi concentrati» ovvero «parzialmente a base di succo concentrato» o «parzialmente a base di succhi concentrati» a seconda dei casi, deve figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili; c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta con la dicitura «frutta...% minimo», nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. 3. La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a cio' strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punti 1 e 2, non comporta l'obbligo di indicare dette sostanze nell'elenco degli ingredienti. L'aggiunta di polpa e cellule ai succhi di frutta di cui all'allegato I deve figurare nell'etichettatura. 4. I succhi di frutta di cui all'allegato I, punto 3, non destinati al consumatore, riportano una dicitura indicante la presenza e la quantita' di zuccheri aggiunti o di succo di limone o di sostanze acidificanti aggiunte ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni; tale menzione e' riportata sull'imballaggio oppure su un'etichetta appostavi oppure su un documento commerciale. 5. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate. 6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto e' fabbricato con una sola specie di frutto, l'indicazione della specie sostituisce il nome «frutta»; se il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita e' completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla dicitura «piu' specie di frutta» o «piu' frutti», da un'indicazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.
Note all'art. 4: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note alle premesse. - Per il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, vedi note all'art. 2.
|
| Art. 5. Abrogazione
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e successive modificazioni. |
| Art. 6. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato III per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, o chiunque viola l'articolo 2, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque sottopone prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, a trattamenti diversi o utilizza sostanze diverse da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro duemila ad euro seimila. |
| Art. 7. Norme transitorie
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004. 2. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento. |
| Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Sirchia, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Allegato I (previsto dall'articolo 1, comma 1)
DENOMINAZIONE DI VENDITA E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI
1. Succo di frutta: e' il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o piu' specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo. Nel caso degli agrumi il succo di frutta proviene dall'endocarpo. Tuttavia il succo di limetta puo' essere ottenuto dal frutto intero, secondo le buone prassi di fabbricazione in modo da ridurre al massimo la presenza, nel succo, di costituenti delle parti esterne del frutto. 2. Succo di frutta da concentrato: e' il prodotto ottenuto, reinserendo nel succo di frutta concentrato l'acqua estratta dal succo al momento della concentrazione e ripristinando gli aromi e, se opportuno, la polpa e le cellule perduti dal succo e recuperati al momento del processo produttivo del succo di frutta o di succhi di frutta della stessa specie. L'acqua aggiunta deve presentare caratteristiche appropriate, in particolare dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico, in modo da garantire le qualita' essenziali del succo. Il prodotto cosi' ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche almeno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi del punto 1. 3. Succo di frutta concentrato: e' il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie, mediante eliminazione fisica di una determinata quantita' d'acqua. Se il prodotto e' destinato al consumo diretto, questa eliminazione deve essere almeno pari al 50 per cento. 4. Succo di frutta disidratato o in polvere: e' il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie, mediante eliminazione fisica della quasi totalita' dell'acqua. 5. Nettare di frutta: e' il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto con l'aggiunta d'acqua e di zuccheri, di miele o di entrambi ai prodotti definiti ai punti 1, 2, 3 e 4, alla purea di frutta o ad una miscela di questi prodotti e che e' conforme a quanto prescritto all'allegato IV. L'aggiunta di zuccheri e' consentita nel limite massimo del 20 per cento in peso rispetto al peso totale del prodotto finito. Nella produzione dei nettari senza zuccheri aggiunti o con debole apporto energetico, gli zuccheri sono sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209. I frutti elencati nella seconda e terza parte dell'allegato IV, nonche' le albicocche possono costituire, singolarmente o in miscela, la base per la produzione di nettari di frutta senza aggiunta di zuccheri, miele e/o edulcoranti. |
| Allegato II (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b))
DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME
Si intende per: 1. Frutto, tutte le specie di frutta. Il pomodoro non e' considerato frutta. 2. Purea di frutta, il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante setacciatura della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo. 3. Purea concentrata di frutta, il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante eliminazione di una determinata quantita' di acqua di costituzione. 4. Zuccheri: a) per la produzione dei nettari: gli zuccheri definiti dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, lo sciroppo di fruttosio e gli zuccheri derivati dalla frutta; b) per la produzione di succo di frutta concentrato: gli zuccheri destinati all'alimentazione umana definiti dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 2001/111/CE e lo sciroppo di fruttosio; c) per la produzione dei succhi di frutta: gli zuccheri di cui alla lettera b) con contenuto di acqua inferiore a 2 per cento; d) ai fini dell'indicazione nell'elenco degli ingredienti lo zucchero estratto dall'uva puo' essere designato «zucchero d'uva». 5. Miele, il prodotto definito dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001. 6. Polpa e cellule, i prodotti ottenuti dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Per gli agrumi, per polpa o cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo. |
| Allegato III (previsto dall'articolo 1, comma 2)
DENOMINAZIONI SPECIFICHE, ALTERNATIVE A QUELLE DI PRODOTTI DEFINITI ALL'ALLEGATO I, ALLE CONDIZIONI INDICATE
1. Vruchtendrank per i nettari di frutta. 2. Sussmost utilizzata in concomitanza con le denominazioni «Fruchtsaft» o «Fruchtnektar»: a) per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscele di tali prodotti, non idonei al consumo tal quali per il loro elevato grado di acidita' naturale; b) per i succhi di frutta ottenuti da pere, con eventuale aggiunta di mele, ma senza aggiunta di zuccheri. 3. Succo e polpa o Sumo e polpa per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata. 4. Aeblemost, per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri. 5. Sur ... saft completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri ottenuti da ciliegie, da ribes bianchi, rossi e neri, da lamponi, da fragole o da bacche di sambuco. 6. Sod ... saft o Sodet ... saft completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, di cui al punto 5, addizionati con piu' di 200 grammi di zuccheri per litro. 7. Applemust, per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri. 8. Mosto sinonimo di succo di uva. |
| Allegato IV (previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c))
----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 8 <---- |
|
|
|