Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 giugno 2004
Tutela delle persone anziane.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Considerato che le particolari condizioni metereologiche stagionali, caratterizzate da un innalzamento anomalo delle temperature e dei tassi di umidita', impongono di intervenire con tempestivita' su tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie piu' esposte e, in particolare, delle persone anziane che versano in difficolta' fisiche e socio-economiche;
Considerato che a tal fine risulta indispensabile e urgente un'iniziativa straordinaria e organica anche per verificare l'esatta entita', quantitativa e qualitativa, dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;
Ritenuta la necessita' che le aziende unita' sanitarie locali si avvalgano in ogni caso della facolta' di acquisire dalle anagrafi comunali della popolazione residente, ed utilizzino per la predetta finalita' di pubblica utilita', elenchi di tutte le persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il loro consenso (art. 34, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del codice);
Rilevato che le ulteriori iniziative di formazione, sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate dal predetto codice come attivita' di rilevante interesse pubblico (art. 73, comma 1, lettera b) del codice;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza per provvedere nei termini indicati;
Ordina:
Art. 1.

1. Le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unita' sanitarie locali senza ritardo appositi elenchi di tutte le persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.
2. Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile ogni e piu' opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attaverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.
 
Art. 2.

La presente oprdinanza ha validita' fino alla data del 30 settembre 2004.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2004
Il Ministro: Sirchia
 
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