Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 23 aprile 2004 |
Integrazioni alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno, diretto nell'ambito della politica agricola comune. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 160 del 26 giugno 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2419/01 della Commissione del 23 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 41/2004 della Commissione del 9 gennaio 2004, recante modifica e rettifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la nota n. 31329 posizione n. 1158 del 23 febbraio 2004 con la quale e' stato chiesto il parere della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Sentito il parere del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 25 marzo 2004; Considerato che anche la Conferenza permanente Stato-regioni, convocata per il 1° aprile 2004, e' stata annullata; Considerata la necessita' e l'urgenza di dettare disposizioni per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 1 del decreto 15 settembre 2000, modificato dal decreto 8 marzo 2001, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 1259/99, sono riconosciuti integralmente ai beneficiari qualora risultino soddisfatti i seguenti requisiti in materia di protezione ambientale: a) manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti ed attuazione, in zone declive, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, del grano duro, delle colture proteiche, delle leguminose da granella, del riso, delle colture energetiche, del tabacco e delle sementi; b) manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti, per il settore dell'olio di oliva e della frutta a guscio; c) stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per i settori delle carni bovine, delle carni ovine e caprine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 2. In caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al comma 1 del presente articolo, i benefici derivanti dai regimi di sostegno di cui trattasi sono ridotti: a) fino ad un massimo del 2% per il mancato rispetto della manutenzione delle scoline per i settori dei seminativi, del grano duro, delle colture proteiche, delle leguminose da granella, del riso, delle colture energetiche, del tabacco, dell'olio di oliva, della frutta a guscio e delle sementi; b) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto dell'attuazione, in zone declive, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, del grano duro, delle colture proteiche, delle leguminose da granella, delle colture energetiche, del tabacco e delle sementi; c) fino ad un massimo del 6% per il mancato rispetto della manutenzione dei canali collettori permanenti per i settori dei seminativi, del grano duro, del riso, delle colture proteiche, delle leguminose da granella, delle colture energetiche, del tabacco, delle sementi, dell'olio d'oliva e della frutta a guscio; d) fino ad un massimo del 7% per il mancato rispetto dello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per i settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari; e) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto dello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per i settori delle carni ovine e caprine. Le riduzioni di cui al presente comma verranno modulate tenendo conto dell'entita' e della gravita' dell'infrazione riscontrata sulla base di criteri oggettivi che verranno definiti con successivo provvedimento. 3. La riduzione dei benefici di cui al comma 2 del presente articolo, si applica separatamente a ciascun settore nell'ambito del quale e' riconosciuta l'inosservanza di cui trattasi.» Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2004 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri attivita' produttive registro n. 3, foglio n. 165 |
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