Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 maggio 2004, n. 150 |
Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni; Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999; Viste le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212; Visto l'articolo 39, comma 14-nonies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004; Vista la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217. 2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e 'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il testo del comma 14 dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (legge finanziaria 2002), e' il seguente: «14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorita' di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita' bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza, limitano la propria attivita' all'ordinaria amministrazione nella quale e' ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati.».
Note alle premesse: - Il testo degli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione e', rispettivamente, il seguente: «Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.». «Art. 18. - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.». «Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.». «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». - Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, reca: «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001: «Art. 11 (Modifiche al decreto 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). - 1. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». La Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro l'illegittimita' del presente comma, limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400». 2. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) `Settori rilevanti': i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque». 3. All'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.». 4. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera d), nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equiibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni.». La Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimita' del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziche' «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realta' locali. 5. All'art. 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: "unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse. 6. All'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabiita'" sono inserire le seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro". 7. All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria.». 8. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso. 9. All'art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralita'". 10. All'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente, a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato». 11. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: `assicurando il collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio'. 12. All'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso. 13. All'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1. 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorita' di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita' bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza, limitano la propria attivita' all'ordinaria amministrazione nella quale e' ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati. 15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'art. 46 della presente legge». - Il testo degli articoli 4 e 10 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999 e', rispettivamente, il seguente: «Art. 4 (Organi). - 1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi: a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo; b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni; c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera d), nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni. Lettera cosi' sostituita dal comma 4 dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimita' del primo periodo del suddetto comma 4, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti; diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione", anziche' "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti; pubblici e privati, espressivi delle realta' locali"; d) le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la meta' del totale dei componenti l'organo di indirizzo; e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo; f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi; g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalita' e onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di direttore generale della Societa' bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni. La Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimita' della presente lettera, limitatamente alle parole "nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e)"; h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilita' che li riguardano; i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta; j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita' o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. 2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria. 4. L'organo di controllo e' composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. 5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione». «Art. 10 (Organi, finalita' e modalita' della vigilanza). - 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina: dell'autorita' di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile ed anche successivamente, finche' ciascuna fondazione rimarra' titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero concorrera' al controllo, diretto o indiretto, di dette societa' attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditivita' dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. 3. L'Autorita' di vigilanza: a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni, come individuati all'art. 2; b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle fondazioni; c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine e' interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata; d) puo' chiedere alle fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorita' di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle fondazioni; e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Societa' bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di professionalita' e onorabilita', le ipotesi di incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonche' i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformita' e nei limiti delle disposizioni del presente decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimita' della presente lettera, limitatamente alle parole "atti di indirizzo di carattere generale."; f) puo' effettuare ispezioni presso le fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2; g) emana il regolamento di cui all'art. 9, comma 5, relativo alle modalita' di redazione dei bilanci; h) puo' disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i) stabilisce le forme e le modalita' per la revisione sociale dei bilanci; j) quando non siano adottati dai competenti organi della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo; k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni». - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonche' di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, e' il seguente: «Art. 4 (Disposizioni in materia di fondazioni bancarie). - 1. Nell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2005". 2. Nell'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3 e 4, le parole: "decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 31 dicembre 2005"; b) ai commi 4 e 5, le parole: "fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005"; b-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio". 3. Nell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005". 4. Il comma 3-bis dell'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonche' a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'art. 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'art. 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'art. 12, comma 4, e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". 4-bis. Nell'art. 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresi investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attivita' istituzionale o di quella delle imprese strumentali.". 4-ter. Nell'art 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: "quadriennale" e' soppressa». - Il testo del comma 14-nonies dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' il seguente: «14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'art. 1, comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque."». - Il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' il seguente: «26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' effettuato l'affrancamento dei valori. All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria".».
Note all'art. 1: - Il decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217, reca: «Regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie». - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, e' il seguente: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si intendono per: a) "legge di delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461; b) "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque; e) "Autorita' di vigilanza": l'autorita' prevista dall'art. 2, comma 1, della legge di delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'art. 10; f) "Societa' bancaria conferitaria": la societa' titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la societa' titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la societa' risultante da operazioni di fusione della Societa' bancaria conferitaria; 3) la societa' beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Societa' bancaria conferitaria; 4) la societa' che detiene il controllo delle societa' di cui ai punti 1, 2 e 3; g) "Societa' conferitaria": la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la societa' titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la societa' risultante da operazioni di fusione della Societa' conferitaria; 3) la societa' beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Societa' conferitaria; 4) la societa' che detiene il controllo delle societa' di cui ai punti 1, 2 e 3; h) "Impresa strumentale": impresa esercitata dalla fondazione o da una societa' di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti; i) "Partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta tramite societa' controllata, societa' fiduciaria o per interposta persona; j) "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni; k) "Fondi immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; l) "Direttiva 18 novembre 1994": la direttiva 18 novembre 1994 del Ministro del tesoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.». - Per il titolo del decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota alle premesse.
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| Art. 2. Attivita' istituzionale
1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, puo' definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attivita' della fondazione. 2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a piu' di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti puo' essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a cio' competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni e' data comunicazione all'Autorita' di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonche' di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, puo' essere diretta a uno o piu' dei settori ammessi. 5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.
Note all'art. 2: - Per il testo della lettera c) del comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota alle premesse. - Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, e', rispettivamente, il seguente: «Art. 8 (Destinazione del reddito). - 1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine: a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attivita' svolta dalla singola fondazione; b) oneri fiscali; c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorita' di vigilanza; d)-f) (Omissis) . 2-4. (Omissis).».
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| Art. 3. Organo di indirizzo
1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realta' locali e, per la eventuale restante parte, da personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalita' sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione. 2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realta' locali e regolamenta i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti. 3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalita' di chiara ed indiscussa fama. 4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto puo' attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla meta' dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, e' composto secondo quanto previsto dai precedenti commi. 5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilita' e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilita', la regolarita' della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilita' e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilita' di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.
Nota all'art. 3: - Per il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 4 del piu' volte citato decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota alle premesse.
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| Art. 4. Incompatibilita'
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria. 2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attivita' delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti. |
| Art. 5. Il patrimonio
1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditivita'. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.
Nota all'art. 5: - Il testo del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 153 del 1999, e' il seguente: «Art. 7. - 1. Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditivita' assicurando il collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in societa' anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali».
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| Art. 6. Partecipazioni bancarie di controllo
1. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o piu' fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6. 2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999: «2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile. 3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'art. 2359 del codice civile, quando: a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori; c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b)».
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| Art. 7. Disposizioni transitorie
1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c),del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalita' e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo. 2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilita' dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo. 4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico previsionale 2004 approvato entro il 2003, e' da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 maggio 2004 Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2004
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 276
Note all'art. 7: - Per il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota alle premesse. - Per il testo della lettera i) del comma 1 dell'art. 4 del piu' volte citato decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota alle premesse. - Per il testo del comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, si veda in nota al titolo.
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