Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2004 |
Differimento del termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione, per avvalersi della disciplina in tema di «consolidato nazionale». |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; Visto, in particolare, l'art. 119, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, il quale, in materia di consolidato nazionale, prevede che l'efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, esercitata dai soggetti di cui all'art. 117 dello stesso testo unico, e' subordinata al verificarsi della condizione che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, da parte di ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante, sia comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in base al quale, per il primo periodo d'imposta per il quale hanno effetto le disposizioni in materia di tassazione di gruppo di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II del citato testo unico, l'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto dall'ente o societa' controllante e' effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle societa' singolarmente considerate; Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili d'imposta, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo; Ritenuta l'opportunita' di consentire ai soggetti interessati di effettuare una attenta ponderazione delle conseguenze connesse al passaggio al nuovo sistema di tassazione di gruppo tenendo conto anche delle disposizioni applicative del medesimo istituto emanate ai sensi dell'art. 129 del citato testo unico; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di riconoscere ai contribuenti, in relazione al primo esercizio di applicazione della nuova disciplina in materia di consolidato nazionale, ed in particolare a quello delle societa' con esercizio coincidente con l'anno solare, per le quali il termine per l'esercizio della predetta opzione e' attualmente stabilito nel 30 giugno, un piu' ampio termine per effettuare all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. 1. Per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di consolidato nazionale, i cui termini scadono entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la medesima data. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 2004 p. Il Presidente Letta
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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