Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Rosso Conero», alla proposta del relativo disciplinare di produzione ed alla revoca della denominazione di origine controllata del vino «"Rosso Conero" Riserva». |
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IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUTO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 164
Esaminata la domanda presentata del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino «Rosso Conero» di Ancona in data 14 marzo 2002, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»; Visto sulla sopracitata richiesta di riconoscimento il parere favorevole della regione Marche, trasmesso in data 9 agosto 2002; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Ancona il 15 aprile 2004, con la partecipazione di rapresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 27 maggio 2004, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso e la revoca della denominazione di origine controllata del vino «"Rosso Conero" Riserva». Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Proposta del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»
Art. 1.
Denominazione del vino
La denominazione di origine controllata «Rosso Conero», e' riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Vitigni ammessi
Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 1. Montepulciano minimo 85%; possono conccorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del vino «Conero» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 328,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada Acquaviva-Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rosso Conero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo della denominazione di origine controllata «Rosso Conero» i vigneti bene esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso Conero» non deve essere superiore a 13 tonnellate per ettaro in coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La resa dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora si superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, la eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nelle localita' denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima (Ancona). E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata «Rosso Conero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle immediate vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno della provincia di Ancona, a condizione che: le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»; le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilita' delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti; le cantine di cui trattasi siano di proprieta' delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale; in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero» un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino «Rosso Conero» deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino; odore: gradevole, vinoso; sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Rosso Conero» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
La tappatura dei recipienti puo' essere eseguita utilizzando sughero o altri materiali innovativi. |
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