Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 maggio 2004
Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N. di Roma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, che ha trasformato l'Istituto nazionale della nutrizione di cui alla legge 6 marzo 1958 in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N.;
Visto in particolare l'art. 16, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 454/1999, il quale stabilisce, tra l'altro, che lo statuto dell'I.N.R.A.N. e' approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sopramenzionato;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione dell'I.N.R.A.N. e da ultimo la delibera n. 4 del 25 novembre 2003, concernente lo statuto dell'ente;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N. di Roma, nel testo allegato al presente decreto.
Roma, 21 maggio 2004

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro
per la funzione pubblica
Mazzella
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
I.N.R.A.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE

Statuto

Art. 1.

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione

1. L'Istituto nazionale della nutrizione, istituito con legge 6 marzo 1958, n. 199, e trasformato ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (I.N.R.A.N.), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto, e' ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 2.

Finalita' e compiti istituzionali

1. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agroalimentari. In particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attivita' di ricerca sulla qualita', finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificita' dei prodotti nazionali, nonche' allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore alimentare.
2. L'Istituto svolge le attivita' di cui al comma 1 sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', con l'esclusione degli aspetti igienico sanitari di competenza del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale.
3. L'Istituto promuove l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida di comportamento alimentare, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.
4. L'Istituto svolge anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attivita' di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Puo' altresi' svolgere attivita' di formazione superiore non universitaria.
5. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto promuove attivita' di ricerca in collaborazione con le universita' e altre istituzioni scientifiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.
6. L'Istituto, nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali, puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.
7. Per lo svolgimento delle proprie attivita' di cui ai precedenti commi e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'Istituto puo' stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali nonche' partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.
8. Per lo svolgimento di compiti particolari, l'Istituto puo' attivare proprie strutture periferiche anche in convenzione con le istituzioni territoriali, le universita', e altre istituzioni di ricerca.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'I.N.R.A.N.:
il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il consiglio scientifico;
il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. L'indennita' di carica spettante al presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Il presidente

1. Il presidente, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente:
a) promuove lo sviluppo delle attivita' dell'Istituto e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private, con gli enti e le istituzioni nazionali ed internazionali;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;
c) convoca e presiede il consiglio scientifico, stabilendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;
d) sottopone per l'approvazione al consiglio di amministrazione il piano triennale di attivita' redatto dal consiglio scientifico in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale della ricerca (P.N.R.), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e aggiornabile annualmente, indicandone gli obiettivi, nonche' le priorita' e le risorse, ed emana le direttive per la sua esecuzione; sottopone, inoltre, per l'approvazione al consiglio di amministrazione le relazioni annuali sull'attivita' svolta e sullo stato del piano triennale redatte dal consiglio scientifico; trasmette programmi e relazioni consuntive al Ministero vigilante;
e) sottopone per l'approvazione al consiglio di amministrazione i bilanci preventivi e i conti consuntivi e le relative variazioni predisposti dal direttore generale, nonche' gli atti ad essi allegati ai sensi di legge;
f) sottopone per l'approvazione al consiglio di amministrazione gli indirizzi generali relativi alla stipula di accordi e convenzioni e alla partecipazione o costituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati;
g) propone al consiglio di amministrazione l'esperto di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale, per la nomina a direttore generale;
h) propone al consiglio di amministrazione gli esperti di alta qualificazione scientifica nei campi disciplinari e tematici di attivita' dell'Istituto per la nomina a componenti del comitato scientifico;
i) assume, ove necessario, deliberazioni d'urgenza e le sottopone a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio di amministrazione;
l) adotta i provvedimenti a lui delegati dal consiglio di amministrazione;
m) adotta gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno espressamente attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
n) richiede pareri ai competenti organi consultivi;
o) designa il componente del consiglio di amministrazione che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
p) esercita tutte le altre competenze non espressamente riservate ad altri organi da disposizioni normative o dal presente statuto.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) ha compiti di indirizzo e di programmazione dell'andamento delle attivita' dell'ente;
b) delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita', il regolamento di organizzazione e funzionamento, compresa la dotazione organica del personale, nonche' le modifiche ai predetti atti; delibera altresi' ogni altro tipo di regolamento;
c) delibera il piano triennale di attivita', di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, redatto dal consiglio scientifico, definendone le risorse;
d) definisce gli indirizzi generali relativi alla stipula di accordi e convenzioni nonche' alla partecipazione e alla costituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati cosi' come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
e) delibera i progetti di ricerca da finanziare con fondi dell'Istituto;
f) delibera, previo parere del collegio dei revisori, i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi, nonche' gli atti ad essi allegati;
g) nomina, su proposta del presidente, i quattro membri del comitato scientifico di cui all'art. 10 del regolamento di organizzazione e funzionamento;
h) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale in base all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
i) delibera la stipula degli atti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999;
l) ratifica i provvedimenti che il presidente ha adottato in via d'urgenza;
m) delibera o si pronuncia sulle proposte o sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal presidente;
n) esercita tutte le competenze, con esclusione di attivita' di carattere gestionale, non espressamente riservate ad altri organi da disposizioni normative o dal presente statuto;
o) su proposta del presidente attribuisce, in relazione alle necessita' e per determinate esigenze, incarichi di collaborazione ad esperti nelle materie di interesse per l'Istituto, nei limiti delle risorse finanziarie e comunque nell'ambito di un contingente numerico non superiore al 15% dell'organico dell'ente.
3. Le delibere di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali ed approvate secondo le modalita' previste dal decreto legislativo n. 454/1999. Le delibere di cui alla lettera f) del comma 2 del presente articolo sono trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali puo' essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, con i poteri del consiglio e del presidente, per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 6.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico e' composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il consiglio scientifico:
a) ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attivita' di ricerca dell'ente;
b) redige il piano triennale di attivita' dell'ente, di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, indicando altresi' il conseguente fabbisogno di personale scientifico e tecnico;
c) redige le relazioni annuali sull'attivita' di ricerca svolta e sullo stato del piano triennale di attivita' dell'ente.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'ente secondo le modalita' e la disciplina prevista dalla normativa vigente.
3. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 8
Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 454, dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale.
2. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ente, e dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di quelle del presidente, ed esercita a tal fine ogni potere e funzione conferitigli dalla legge, dai regolamenti, dal consiglio di amministrazione e dal presidente.
3. Il direttore generale partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
4. Il direttore generale conferisce e revoca gli incarichi di direzione delle strutture nelle quali si articolera' l'Istituto secondo le procedure previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
5. Il compenso del direttore generale e' determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Uffici dirigenziali

1. Il numero massimo degli uffici dirigenziali dell'ente e' stabilito nel numero previsto dalla pianta organica deliberata dall'ente il 4 novembre 1997 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 e potra' essere modificato con il procedimento previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1999, n. 454.
2. L'ente sara' organizzato sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e attuazione e gestione, con decentramento verso le strutture gestionali ed operative nell'ambito degli indirizzi generali e dei programmi fissati dagli organi di Governo.
3. Sara' in ogni caso garantito il raccordo tra la funzione di programmazione scientifica della ricerca e quella di programmazione generale delle attivita'.

Art. 10.

Entrate

Le entrate dell'ente sono costituite:
a) da un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente decreto;
b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) da contributi di enti pubblici o privati;
d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;
e) dai proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attivita' svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
f) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio;
g) da ogni altra entrata.

Art. 11.

Sistema di controllo interno

E' istituito, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, un sistema di controllo interno. Modalita' di costituzione, compiti e funzioni del sistema saranno definite con apposito regolamento.

Art. 12.

Ufficio relazioni con il pubblico

E' istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ufficio per le relazioni con il pubblico. Modalita' di costituzione, compiti e funzioni dell'ufficio saranno definite con apposito regolamento.

Art. 13.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

Con il regolamento di organizzazione e funzionamento saranno disciplinati i criteri e i profili organizzativi dell'Istituto, in attuazione dell'art. 13, lettera n), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Art. 14.

Disposizioni applicabili

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, all'Istituto si applicano, laddove non gia' richiamate nel presente statuto, ed in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone