Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2004 (vai al sommario)
LEGGE 11 giugno 2004, n. 148
Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Nell'ambito della regione Puglia e' istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani e' costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.
3. Il capoluogo della nuova provincia e' situato nelle citta' di Barletta, Andria e Trani.
4. Lo statuto stabilisce quale delle tre citta' capoluogo e' sede legale della provincia.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2

1. Le province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta,in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 3.
1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, la determinazione delle tabelle e' effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.



Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122
(Norme per l'elezione dei consigli provinciali), e' il
seguente:
«Art. 9. - In ogni provincia sono costituiti tanti
collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa
assegnati.
A nessun comune possono essere assegnati piu' della
meta' dei collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu'
collegi si intendono assegnate al collegio nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara'
stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con
decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle
elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo'
essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni
dalla pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica previsto dal comma precedente.».



 
Art. 4

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresi' individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle citta' capoluogo, e' disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce, altresi', le sedi e le modalita' di riunione degli organi di governo della provincia.



Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 21, comma 3, lettera f), del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' il seguente:
"Art. 3. Per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni
esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della
Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed
indirizzi:
(Omissis);
f) l'istituzione di nuove province non comporta
necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
(Omissis).".



 
Art. 5.
1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di Bari e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.



Nota all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell'art. 3, commi 17 e 18, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539
(Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), e' il
seguente:
«Art. 3 (Trasferimenti erariali agli enti locali). -
(Omissis).
17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali,
eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi
spettanti avviene con le seguenti modalita':
a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalita' locale e il fondo nazionale
ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1,
lettere a) e c), e dal comma 3 dell'art. 34 del decreto
legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le
modalita' stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41
del citato decreto legislativo all'inizio del triennio
successivo all'acquisizione dei dati dagli organi
competenti;
b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo
sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c),
dell'art. 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in
attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a
fruire dell'intervento erariale;
c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera
b), dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
il contributo di allineamento alla media nazionale dei
trasferimenti erariali spettante agli enti locali
dissestati, ai sensi del comma 4 dell'art. 91 del decreto
legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo
per la mobilita' volontaria e per quella degli enti
dissestati sono disposti, all'inizio del triennio
successivo, in proporzione alla popolazione residente ai
sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto e'
effettuato in base alla popolazione indicata dalla
prefettura competente per territorio.
18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte
degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al
comma 17, lettera a), e' disposta per il 90 per cento in
base alla popolazione residente e per il 10 per cento in
base al territorio, secondo i dati risultanti alla data
dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente
per territorio.
(Omissis).».



 
Art. 6.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. Le responsabilita' relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.
 
Art. 7.
1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, e' autorizzata la spesa di 567.370 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione dell'articolo 4 e' autorizzata la spesa di 16.456.873 euro annui a decorrere dal' anno 2005. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 16.156.873 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 518):
Presentato dall'on. Sinisi ed altri il 6 giugno 2001.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 3 agosto 2001 con pareri delle
commissioni V, XI e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione il 16 ottobre 2001:
relazione scritta presentata il 1° marzo 2003 (Atto n.
518/A relatore on. Schmidt).
Esaminato in aula il 4 marzo 2002, e approvato il 29
ottobre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2562):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione il 27 gennaio 2004;
10-12-17-19-24 febbraio 2004; 11-18 e 25 marzo 2004.
Esaminato in aula il 12 maggio 2004 e approvato il 19
maggio 2004.
 
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