Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 giugno 2004
Condizioni per la commercializzazione delle sementi di piante foraggere: recepimento direttiva 2004/55/CE della Commissione del 20 aprile 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere 1'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;
Vista la direttiva 2004/55/CE che modifica la predetta direttiva 66/401/CEE;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2004/55/CE;
Decreta:
Art. 1.

All'allegato III, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, «elenco delle specie», sezione I, «colture erbacee da pieno campo», i termini:
«Festuca pratensis H. x Lolium multiflorum Lam.: ibridi risultanti dall'incrocio di Festuca dei prati con Loglio italico (compreso il Loglio westervoldico) xFestulolium», sono sostituiti dai termini:
«Festuca spp. x Lolium spp.: ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca con una specie del genere Lolium (xFestulolium).
 
Art. 2.

1. All'allegato V - Contrassegno degli imballaggi, sezione I, lettera B), a), punto 4 e' aggiunta la seguente frase: «Nel caso di xFestulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium».
2. All'allegato V - Contrassegno degli imballaggi, sezione I, lettera B), c), punto 4 e' aggiunta la seguente frase: «Nel caso di xFestulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium».
 
Art. 3.

All'allegato VI - Condizioni cui devono soddisfare le sementi, sezione I, lettera C), A-Tabella, alla colonna 2, in corrispondenza di Vicia sativa, la cifra «85» e' sostituita dalla cifra «80».
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2004

Il Ministro: Alemanno

Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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