Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DIRETTIVA 27 maggio 2004
Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367, che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ha emanato il regolamento che fissa gli standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, con particolare riferimento agli articoli 4, 5, 28, 34, comma 1, 42, 43, 44 e 62, comma 3;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la direttiva quadro in materia di tutela delle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di sostanze prioritarie;
Considerato che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze pericolose devono essere fissati obiettivi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Considerato che lo strumento pianificatorio di tutela delle acque dall'inquinamento e' definito nei piani regionali di tutela di cui al titolo IV, capo 1, del citato decreto legislativo n. 152/1999, il quale prescrive che le regioni debbono svolgere un'attivita' conoscitiva volta all'individuazione delle pressioni antropiche ed al rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici e che, sulla base dei dati raccolti, le regioni medesime devono approvare il piano regionale di tutela delle acque entro il 31 dicembre 2004;
Considerato che il Parlamento ha conferito al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (legge 31 ottobre 2003, n. 306 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»).
Considerato che il Governo, con l'atto di recepimento della direttiva sopra richiamata e con l'adozione del testo unico sulle acque previsto dal disegno di legge sulla delega ambientale, di cui si attende la prossima approvazione parlamentare, intende riordinare la normativa vigente in vista degli obiettivi comunitari di qualita' da conseguire entro il 2015 e delle norme comunitarie di attuazione della citata direttiva 2000/60/CE;

E m a n a

la seguente direttiva:

1. Obiettivo del decreto ministeriale n. 367/2003 e' di fissare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli standard di qualita' nell'ambiente acquatico nella matrice acquosa, per i corpi idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine di assicurare un'elevata tutela ambientale alle scadenze temporali fissate dal decreto legislativo n. 152/1999 al 2008 (art. 5, comma 3) e al 2015 (art. 4, comma 4), per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse.
Il decreto va pertanto interpretato ed applicato nel rispetto del quadro normativo costituito dal sovraordinato decreto legislativo n. 152/1999 che al suo titolo IV individua quali strumenti di tutela i piani di tutela delle acque (capo I, articoli 42-44) e la disciplina degli scarichi (capo II, articoli 45-53).
Infatti, lo strumento sostanziale per la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose e' definito negli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo citato, i quali prescrivono che le regioni debbono svolgere un'attivita' conoscitiva finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche ed al rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici. Sulla base dei dati raccolti, le regioni devono approvare il piano di tutela delle acque non oltre il 31 dicembre 2004. In questo contesto va considerata anche la gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione.
La disciplina degli scarichi, ex art. 28 del decreto legislativo n. 152/1999, consegue alle decisioni pianificatorie di cui sopra.
2. Le disposizioni del decreto ministeriale n. 367/2003 concernenti gli scarichi si applicano, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, agli stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose considerate nel decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche analitiche disponibili. Si tratta pertanto di due condizioni concorrenti e soltanto in presenza di entrambe si deve ritenere che gli scarichi siano da qualificare «scarichi di sostanze pericolose».
3. In particolare, sulla base della normativa vigente, l'autorita' competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico, puo' fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi della normativa generale.
Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la quantita' massima ammissibile della sostanza continuera' ad essere espressa in unita' di peso per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa tabella.
Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Restano fermi, altresi', il disposto dell'art. 28, comma 5, che lascia all'autorita' competente la decisione in materia di separazione degli scarichi di processo da quelli delle acque di raffreddamento, il disposto dell'art. 39 in materia di acque di prima pioggia nonche' la normativa sui fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/1992.
Per tutte queste disposizioni le autorita' competenti scaglioneranno nel tempo le prescrizioni autorizzative, dando ai titolari delle attivita' da cui originano gli scarichi i tempi di adeguamento necessari nel rispetto del disposto dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo n. 152/1999.
4. L'allegato B del decreto ministeriale n. 367/2003 essendo finalizzato - come espressamente previsto dall'art. 1, comma 10 - al raggiungimento degli standard di qualita' per le sostanze pericolose, integra il punto 1.2 dell'allegato V del decreto legislativo n. 152/1999, e deve conseguentemente intendersi riferito agli scarichi contenenti sostanze pericolose, individuati all'art. 34, comma 1, dello stesso decreto. In attesa del recepimento della direttiva CE/2000/60 - che disciplinera' dettagliatamente la materia modificando, se del caso, la normativa sostanziale vigente, di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 152/1999 (capo III), nonche' al decreto legislativo n. 372/1999 e al decreto legislativo n. 99/1992 - la scelta se attenersi o meno alle indicazioni riportate nel predetto allegato B rientra nelle facolta' delle autorita' competenti, ai sensi di quanto precisato al precedente punto 3 e con le precisazioni di cui al successivo punto 5.
5. Per assicurare la necessaria trasparenza degli atti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ogni prescrizione eventualmente adottata nelle autorizzazioni dovra' essere adeguatamente motivata sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di tutela, tenendo conto in particolare della portata del corpo d'acqua e del carico massimo ammissibile nello stesso. Si ricorda infatti che l'art. 3 comma 1, della predetta legge prescrive che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama che, nel caso in specie, non puo' essere che il piano regionale di tutela delle acque.
6. Considerata l'esigenza di assicurare il raggiungimento degli standard di qualita' della acque dall'inquinamento delle sostanze pericolose con criteri di omogeneita' sul territorio, le autorita' competenti si atterranno a quanto sopra indicato al fine di garantire l'unitarieta' dell'azione di tutela ambientale.
Roma, 27 maggio 2004
Il Ministro: Urbani
 
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