Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 1 giugno 2004 |
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello ANR/1, da utilizzare per le dichiarazioni di variazioni dati o cessazione attivita', ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. |
|
|
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone: 1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello ANR/1 per le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attivita' ai fini IVA, da parte dei soggetti non residenti che si sono identificati direttamente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 1.1. Sono approvate le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel mod. ANR/1, approvato con provvedimento del 6 settembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002. Motivazioni. Con il provvedimento del 6 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002, e' stato approvato il modello ANR/1 da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attivita' da parte dei soggetti non residenti nello Stato che intendono assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti ai fini IVA. Le modalita' di presentazione del modello anagrafico ANR/1 prevedono che la dichiarazione di identificazione diretta deve essere presentata esclusivamente al competente ufficio locale di Roma 6, anche a mezzo servizio postale, mentre solo per le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attivita' e' possibile la presentazione in via telematica, attraverso il servizio telematico Entratel, sia direttamente da parte del soggetto interessato sia tramite intermediari abilitati. Il punto 3 di tale provvedimento ha fatto rinvio ad un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica di dette dichiarazioni. Nell'Allegato al presente provvedimento vengono pertanto stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di variazione dati e cessazione attivita' ai fini IVA - modello ANR/1. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento. Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 6 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002: approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attivita'. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali. Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° giugno 2004 Il direttore: Ferrara |
| Allegato
SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITA' - IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE (MOD. ANR/1)
Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attivita' (mod. ANR/1) di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti identificatisi direttamente da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica
1. Avvertenze generali. Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attivita' di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti identificatisi direttamente, da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica, sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte. Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verra' scartata. La trasmissione dei dati attraverso il servizio telematico Entratel puo' essere effettuata direttamente in base ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni o avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, secondo il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
2. Contenuto della fornitura. 2.1 Generalita'. Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 3503 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura e' contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa. I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attivita' di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti identificatisi direttamente sono:
===================================================================== | e' il record di testa della fornitura e | contiene i dati identificativi della | fornitura e del soggetto responsabile record di tipo {A}:| dell'invio telematico (fornitore); ===================================================================== |e' il record che contiene i dati della |dichiarazione di variazione dati o |cessazione attivita' persone fisiche o |soggetti diversi dalle persone fisiche non record di tipo {B}:|residenti identificatisi direttamente; --------------------------------------------------------------------- |e' il record di coda della fornitura e |contiene alcuni dati riepilogativi della record di tipo {Z}:|fornitura stessa.
La trasmissione della dichiarazione puo' essere effettuata dallo stesso contribuente attraverso il servizio telematico Entratel. Ne' consegue che in caso di presentazione diretta il codice fiscale della persona fisica o del soggetto diverso da persona fisica indicato nel record «B» coincide con il codice fiscale del responsabile dell'invio telematico (byte 23 del record «A»).
2.2 La sequenza dei record. La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole: presenza di un solo record di tipo «A», posizionato come primo record della fornitura; per ogni dichiarazione presenza di un unico record di tipo «B»; presenza di un solo record di tipo «Z», posizionato come ultimo record della fornitura. Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovra' procedere alla predisposizione di piu' forniture. 2.3 La struttura dei record. I record di tipo «A», «B», «Z» contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record e' fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate. In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, cosi' come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono. 2.4 La struttura dei dati. I campi dei record di tipo «A», «B», «Z», possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi e' indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date), nella colonna «Controlli bloccanti» e' indicato il particolare formato da utilizzare. L'allineamento dei dati e' a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi). I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica. 2.5 Regole generali. Su ogni record va riportato il «Tipo record» e nel record «B» deve essere indicato il «Codice fiscale identificativo del dichiarante». Quest'ultimo campo deve riportare il codice fiscale della persona fisica o del soggetto diverso dalla persona fisica. I codici fiscali e le partite IVA riportati nelle dichiarazioni mod. ANR/1 devono essere formalmente corretti. Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo. Nel record «B» della dichiarazione di variazione dati soggetto diverso dalle persone fisiche occorre impostare il codice fiscale del rappresentante secondo le regole seguenti: il codice fiscale rappresentante deve sempre essere indicato se gia' presente in archivio. La dichiarazione trasmessa viene controllata e se il codice fiscale non e' presente in archivio la dichiarazione viene scartata. La residenza estera puo' essere omessa se non comunicata in precedenza; il codice fiscale del rappresentante deve essere impostato a spazi se trattasi di soggetto non in possesso di codice fiscale. In questo caso devono comunque essere indicati i dati anagrafici e i dati della residenza estera. La dichiarazione trasmessa viene controllata e se il codice fiscale corrispondente ai dati indicati non e' presente in archivio, esso viene attribuito, in caso contrario la dichiarazione viene scartata. Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico con l'elenco dei campi e relativi descrizione, posizione, lunghezza, formato, controlli bloccanti e valori ammessi. Per ulteriori informazioni riguardanti la compilazione della dichiarazione si rimanda alle istruzioni del modello ANR/1.
Specifiche tecniche mod. ANR/1
----> Vedere specifiche da pag. 25 a pag. 29 <---- |
|
|
|