Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 5 maggio 2004 |
Riconoscimento alla societa' «Sidel S.p.a.», in Bologna, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari .br: e la tutela del consumatore
Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Vista l'istanza del 9 maggio 2002, presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 dalla societa' «Sidel S.p.a.», con sede Bologna, via Larga n. 34/2, pervenuta a questa Amministrazione in data 25 maggio 2002 e successive note ed integrazioni; Visto il parere del Comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Toscana, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione della societa' «Sidel S.p.a.» con sede in Bologna, via Larga 34/2, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995; Ritenuto che le attivita' di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1.
1. La societa' «Sidel S.p.a.», con sede in Bologna, via Larga n. 34/2, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; 2. La societa' «Sidel S.p.a.», nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995. |
| Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 puo' essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 2004 Il direttore generale: Abate |
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