Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 25 maggio 2004 |
Designazione del «Consorzio Europeo Certificazioni», quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attivita' di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili; Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23; Vista la domanda presentata dal Consorzio Europeo Certificazioni, con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano), del 23 maggio 2003; Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Commissione TPED con prot. n. 1854--MOT2/U del 14 maggio 2004; Decreta: Art. 1. 1. Il Consorzio Europeo Certificazione, e' designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'Organismo rilascia la certificazione di conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. |
| Art. 2. 1. L'attivita' di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attivita' deve peraltro essere svolta nel rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'Organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneita' necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. E fatta salva la possibilita' di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici. 2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e' inviata al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici. |
| Art. 3. 1. La presente designazione ha validita' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Durante il periodo di validita' della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici puo' effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'Organismo. 3. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. |
| Art. 4. 1. Ove, nel corso dell'attivita' di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'Organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto la designazione e' oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003. 2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2004 Il capo del Dipartimento: Fumero |
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