Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 26 maggio 2004 |
Ripartizione delle risorse per le annualita' 2002-2003, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236; Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di una quota annua del fondo per l'occupazione; Visto il parere favorevole espresso in data 10 dicembre 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto ministeriale n. 44/I/04 del 19 marzo 2004, recante approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53, dell'8 marzo 2000 si dispone, per le annualita' 2002 e 2003, la destinazione della somma di Euro 30.987.413,75 in favore delle regioni e delle province autonome per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati. 2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo n. 7033 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993. 3. I progetti di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono presentati: a) dalle imprese, sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro; b) direttamente dai singoli lavoratori. |
| Art. 2. 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari a Euro 30.987.413,75, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di seguito riportata:
----> Vedere tebella di pag. 10 <----
Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione. Fonte: Ministero del lavoro - Unioncamere (sistema Excelsjor 2002 - dati al 31 dicembre 2001). 2. Allo scopo di promuovere l'istituto del congedo per la formazione continua, le regioni possono destinare fino al 5% delle risorse loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. 3. Le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscono nelle diverse tipologie di azione il principio delle pari opportunita'. |
| Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 2 del presente decreto. 2. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto e' utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001). 3. Trascorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate, con impegni giuridicamente vincolanti, dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni regionali e le province autonome sulla base di criteri da concordare con il coordinamento tecnico delle regioni. |
| Art. 4. 1. Allo scopo di monitorare l'andamento dell'attivita' formativa finanziata, le regioni e le province autonome, a partire dal 2004, predispongono un rapporto annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le linee guida elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da inviare allo stesso Ministero. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere un rapporto annuale di sintesi di monitoraggio, entro il 30 novembre di ogni anno. Roma, 26 maggio 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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