Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 19 maggio 2004 |
Integrazione al decreto 23 febbraio 2001, n. 64, recante disposizioni sui compensi dei commissari liquidatori dei consorzi agrari. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, n. 64 (Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza); Ritenuto necessario adeguare il trattamento economico ivi previsto con esclusivo riferimento alla peculiare situazione dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa; Decreta: Art. 1. 1. Dopo l'art. 5 del decreto ministeriale 23 febbraio 2001, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. - 1. Per le procedure di liquidazione coatta amministrativa riguardanti i consorzi agrari, il presente decreto trova applicazione a partire dal 12 novembre 1999; per i commissari liquidatori in carica alla predetta data, lo scaglione di riferimento ex art. 1, comma 1, sara' quello dell'attivo realizzato dall'inizio della procedura sino a quel momento, mentre il compenso supplementare previsto dal comma 2 dell'art. 1 sara' riconosciuto sulle sole variazioni intervenute dopo il 12 novembre 1999. Allo stesso modo, non spetteranno le voci di cui all'art. 2, comma 3, eccezion fatta per il 50% del compenso supplementare sullo stato passivo, che potra' riconoscersi al solo commissario liquidatore che porta a compimento la procedura. 2. I commissari liquidatori nominati prima del 23 febbraio 2001 hanno facolta' di optare, in luogo del compenso previsto dal primo comma del presente articolo, per quello risultante dall'applicazione dei criteri massimi gia' previsti dall'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 5 luglio 1995, detratti gli acconti eventualmente gia' percepiti, ferma restando l'applicazione dei criteri gia' contemplati nel predetto decreto in materia di pluralita' d'incarichi, autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, cessazione anticipata dall'incarico e rimborso spese. Tale opzione potra' riguardare il solo periodo compreso tra il 12 novembre 1999 ed il 23 febbraio 2001, ed e' subordinata alla rinuncia ad ogni ulteriore pretesa inerente il citato compenso. Per il periodo successivo al 23 febbraio 2001, trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 64/2001, con le modifiche previste dal comma 3 del presente articolo. Qualora peraltro il commissario abbia esercitato la facolta' di scelta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini del computo del compenso relativo al periodo successivo al 23 febbraio 2001, si terra' conto dell'attivo realizzato dall'inizio della procedura sino a tale data e delle limitazioni previste dal comma 1 dello stesso articolo. 3. Per tutti i commissari liquidatori dei consorzi agrari, a far data dal 23 febbraio 2001, il comma 7, art. 1, decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 64/2001, e' cosi' sostituito: "ove sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa in liquidazione, e' corrisposto un ulteriore compenso nella misura del 0,10% dell'ammontare dei ricavi lordi per fatturati superiori a 20 milioni di euro, dello 0,20% per fatturati compresi tra 10 e 20 milioni di euro, dello 0,30% per fatturati inferiori a 10 milioni di euro, ferma restando la percentuale del 5% degli utili netti. In ogni caso, il compenso relativo alla gestione provvisoria dell'impresa non potra' essere inferiore per ciascun commissario ad Euro 2.582,00 lordi mensili. Nel caso in cui l'applicazione dei nuovi parametri comporti l'aumento del compenso, gia spettante per la gestione provvisoria dell'impresa, con superamento della predetta soglia minima, per il periodo 23 febbraio 2001 - 10 marzo 2003, lo stesso compenso non potra' superare la stessa". 4. Il presente articolo non si applica alle ipotesi di incarichi gia' esauriti con la determinazione e liquidazione del compenso finale. Qualora la procedura abbia avuto termine e non si sia ancora provveduto alle predette attivita' di determinazione e liquidazione, il compenso calcolato sulla base dei parametri portati dal presente decreto non potra' comunque eccedere gli accantonamenti gia' previsti. 5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Roma, 19 maggio 2004 Il Ministro: Marzano |
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