Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 31 maggio 2004 |
Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, in materia di cabotaggio stradale di merci. |
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IL DIRETTORE CENTRALE per l'autotrasporto di persone e cose Visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2000 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2004, prot.3703/80, che disciplina l'attivita' di cabotaggio stradale in via transitoria; Decreta: Art. 1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Accordo Spazio Economico Europeo, che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territono italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e comunque per non piu' di 5 giorni consecutivi. |
| Art. 2. Le imprese stabilite in Italia che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunita' europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo per autotrasporto di cose in conto terzi, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero totale di giorni, in ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e, comunque, per non piu' di 5 giorni consecutivi. |
| Art. 3. Le imprese di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto, in cui devono essere registrati i viaggi di cabotaggio stradale effettuati. |
| Art. 4. Il libretto dei resoconti deve essere richiesto dall'impresa interessata, o da un suo delegato, con domanda, redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e S.I.S. - Direzione generale autotrasporto persone e cose ex divisione APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma. Alla domanda devono essere allegati gli originali delle attestazioni di versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale n. 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda e di Euro 5,16 sul conto corrente postale n. 9001, intestato a Dipartimento trasporti terrestri - diritti - Roma» per ogni librerto richiesto. Qualora l'impresa intenda avvalersi della possibilita' di ottenere i libretti richiesti entro il termine massimo di tre giorni, dovra' allegare alla domanda l'attestazione di versamento di Euro 2,58 sul conto corrente postale n. 551002 intestato a «Dipartimenro trasporti terrestri - diritti di urgenza - Roma» per ogni libretto richiesto. I versamenti sui conti correnti postali n. 9001 (diritti) e n. 551002 (diritti di urgenza) possono essere cumulativi. Con ciascuna domanda potranno essere richiesti fino a 5 libretti. Non potra' essere richiesto piu' di un libretto per ciascun veicolo salvo che in caso di necessita' di sostituzione per la quale dovra', comunque, essere restituito il libretto gia' rilasciato. |
| Art. 5. Le domande potranno essere presentate dal lunedi' al venerdi'; dalle ore 9,30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente art. 4, oppure tramite servizio postale. Il ritiro dei libretti potra' essere effettuato presso gli stessi uffici dal lunedi' al venerdi', dalle ore 11,15 alle ore 13. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° luglio 2004. |
| Art. 6. Il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio sara' obbligatorio dal 15 luglio 2004. |
| Art. 7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2004 Il direttore generale: Ricozzi |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 49 a pag. 53 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere allegato di pag. 54 <---- |
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