Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2004 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI ROMA TRE |
DECRETO RETTORALE 24 maggio 2004 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE Visto lo statuto di Ateneo; Vista la delibera del S.A.I. del 28 aprile 2004, previa delibera del consiglio di amministrazione del 27 aprile 2004, con le quali si e' provveduto ad approvare un intervento di modifica strutturale dello statuto universitario; Vista la nota n. 17129 del 12 maggio 2004, con la quale lo statuto modificato e' stato trasmesso al MIUR, ai sensi della legge n. 168/1989, art. 6, per la prevista approvazione ministeriale; Considerato che prima dei sessanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del MIUR, utili per eventuali rilievi, e' pervenuta all'Ateneo la nota ministeriale n. 1310 del 17 maggio 2004 di approvazione dello statuto trasmesso; Sentito il direttore amministrativo; Decreta: Lo statuto di Ateneo e' modificato come da testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Roma, 24 maggio 2004 Il rettore: Fabiani |
| ALLEGATO
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Principi costitutivi
1. L'Universita' degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Universita) e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura. 2. Sono funzioni primarie dell'Universita':
a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono; b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica; c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.
3. L'Universita' e' inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale. 4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Universita' sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca. 5. Sono membri della comunita' universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Universita' sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo. L'Universita' offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunita'.
Art. 2. Autonomia universitaria
1. L'Universita' realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonche' della normativa vigente sullo stato giuridico del personale. 2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunita' universitaria assume responsabilita' verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni. 3. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attivita'.
Art. 3. Liberta' di ricerca e di insegnamento
1. L'Universita' garantisce ai singoli docenti liberta' di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero. 2. L'Universita' garantisce ai docenti uguali opportunita' di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche. 3. L'Universita' garantisce ai singoli docenti la liberta' di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti. 4. Nel rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Universita' procede a verifiche periodiche delle attivita' svolte in tali ambiti, nonche' della loro congruita' con le finalita' generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalita' di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.
Art. 4. Diritto allo studio
1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Universita' organizza la propria attivita' e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze. 2. L'Universita' promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali. 3. L'Universita' favorisce le attivita' autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero. 4. Agli studenti e' riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.
Art. 5. Sviluppo e programmazione
1. L'Universita' adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficiente ed efficace. 2. L'Universita' adotta il metodo della programmazione il cui scopo e' coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attivita'. 3. L'Universita' programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella societa' della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.
Art. 6. Organizzazione amministrativa
1. L'Universita' organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione fra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilita' individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarita' degli atti, nella verifica dei risultati realizzati. 2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. 3. Al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e' garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacita' e qualita' professionali, anche mediante forme di incentivazione.
Art. 7. Responsabilita' e Pubblicita'
1. La partecipazione agli organi collegiali e' per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza. 2. L'Universita' assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attivita' istituzionali. 3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformita' ai principi della legislazione vigente. 4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Universita' assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e da' tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi. 5. L'Universita' provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Universita' e l'indicazione dei progetti di ricerca il corso.
Art. 8. Finanziamento dell'Universita'
1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' consistono in:
a) trasferimenti dallo Stato; b) finanziamenti da enti pubblici e privati; c) tasse e contributi degli studenti; d) lasciti e donazioni; e) contratti e convenzioni; f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico; g) redditi patrimoniali.
TITOLO II
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'
Art. 9. Organi centrali di governo
1. Sono organi centrali di governo dell'Universita': il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
Art. 10. Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed e' il garante della sua autonomia. 2. In particolare, compete al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione; b) vigilare affinche' sia data attuazione alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; c) emanare gli statuti e i regolamenti; d) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Universita', impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonche' per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime; e) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge; f) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; g) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo; h) presentare al Ministro competente le relazioni sull'attivita' didattica e di ricerca previste dalle leggi; i) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Universita'; l) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva; m) nominare il Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione; n) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza; o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Rettore designa, fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, il Prorettore Vicario ed eventualmente altri Prorettori. Il Prorettore vicario e' nominato con decreto rettorale e sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega. Gli altri Prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce la qualita' di delegati del Rettore per specifici settori di intervento di particolare complessita' e articolazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6. Il Rettore presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un piano organico delle competenze e delle funzioni affidate ai Prorettori. 4. Il Rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo e fuori ruolo. Il Rettore puo' altresi' attribuire incarichi specifici, riferibili alle politiche degli studenti e del personale tecnico amministrativo, anche a studenti e personale tecnico amministrativo. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti. 5. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura. Il Rettore dura in carica quattro anni. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori; c) a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in ruolo, ai voti espressi dal quale sara' assegnato un peso pari all'8% del numero dei docenti aventi diritto al voto; d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Universita', nei Consigli di facolta', nonche' ai dieci studenti eletti direttamente dal Consiglio degli Studenti di cui all'Art. 15, comma 3.
6. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione e' indicata la data per la eventuale presentazione pubblica delle candidature. Il decano o chi lo sostituisce provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento. La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non piu' di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione. 7. Il Rettore e' eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano in ruolo. 8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano o da chi lo sostituisce ed e' nominato Rettore con decreto del Ministro competente. 9. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai Prorettori, ai delegati di funzioni rettorali ed agli incaricati ai sensi del comma 4 puo' essere assegnata una indennita' di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 11. Senato Accademico
1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attivita' didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Universita', fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Senato:
a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il Consiglio di Amministrazione; b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'Art. 38; c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonche' dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di Amministrazione; d) l'attivazione di nuove facolta', sentito il Consiglio di Amministrazione; e) l'attivazione di corsi di studio e ogni altra forma di iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente, su proposta delle facolta' interessate, e sentito il Consiglio di Amministrazione; f) l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche; g) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione; h) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle facolta' e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo; i) le proposte al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca alle strutture didattiche e scientifiche, tenendo conto delle indicazioni da loro fornite e dei criteri di cui al successivo comma 2, punto f); l) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze.
2. Spetta inoltre al Senato Accademico:
a) esprimere parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; b) dare indicazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alle linee di indirizzo per l'impostazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale ed esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione; c) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione circa i criteri per l'assegnazione alle facolta' delle risorse da destinarsi ai posti di personale docente e alle strutture didattiche e scientifiche delle risorse da destinarsi ai posti di personale tecnico amministrativo e bibliotecario; d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche; e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita', che il Rettore presenta al Ministero competente; f) approvare i criteri per la valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo; g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.
3. Il Senato Accademico e' costituito con decreto rettorale ed e' composto da:
a) il Rettore; b) il Prorettore vicario con voto sostitutivo; c) un rappresentante per ogni facolta', individuato nella persona del Preside; d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Universita'; e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti b), c) - limitatamente ai centri di servizio - e g) del comma 1, ed ai punti a), b), c), e g) del comma 2; f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla attivita' didattica. La presenza di membri del Senato Accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.
4. Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Senato Accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario. 5. L'istituzione delle facolta' e' disciplinata dall'Art. 16, comma 2. Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Universita' e' fissato in quattro, ciascuna delle quali e' costituita da una pluralita' di settori scientifico-disciplinari, in modo tale che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area, come da elenco riportato nella tabella A allegata al presente statuto. Ciascuna grande area e' inoltre articolata in una pluralita' di strutture didattiche e scientifiche (facolta' e dipartimenti), in modo che ogni struttura risulti attribuita ad una sola grande area, come da elenco riportato nella medesima tabella A. L'afferenza a ciascuna grande area dei singoli docenti e' determinata sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento e da' diritto all'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza della grande area in seno al Senato Accademico. Il docente appartenente ad una facolta' attribuita ad una grande area diversa da quella di afferenza, puo' esercitare, alle condizioni stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, i suoi diritti di elettorato attivo e passivo per la grande area cui e' attribuita la facolta'. Le modalita' di modifica della tabella A sono oggetto del Regolamento Generale di Ateneo. 6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel Senato Accademico e' formata da:
a) due Direttori di dipartimento; b) cinque docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite piu' facolta' almeno un docente per ciascuna facolta'.
Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Universita', la rappresentanza dell'area stessa e' modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue:
a) tre Direttori di dipartimento; b) sette docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite piu' facolta' almeno due docenti per ciascuna facolta'.
La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area. Per l'elezione di ciascuna rappresentanza dell'area, l'elettore esprime:
- una preferenza per l'elettorato passivo di cui al punto a), - due preferenze per l'elettorato passivo di cui al punto b).
7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) e' formata da quattro appartenenti al personale stesso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto. 8. La rappresentanza degli studenti e' formata da sei studenti. 9. Il Senato Accademico e' rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che e' rinnovata ogni tre anni. 10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico puo' costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee.
Art. 12. Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le competenze relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Universita', nonche' alla gestione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione Amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio:
a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato Accademico; b) la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, tenuto conto delle indicazioni del Senato Accademico di cui all'Art. 11, comma 2, punto b); c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, del conto consuntivo e del rendiconto finanziario; d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' nonche' dei criteri proposti dal Senato Accademico per la ripartizione delle risorse di cui all'Art. 11, comma 2, punto c); e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformita' ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi; f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il Consiglio di Amministrazione e' composto:
a) dal Rettore; b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del Rettore; c) da dodici rappresentanti dei docenti cosi' ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Universita'; d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti; f) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario.
3. Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che e' rinnovata ogni tre anni. Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza. 4. Su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalita' rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo. 5. Il Consiglio e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, nonche' tutte le volte nelle quali il Rettore lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
Art. 13. Direttore Amministrativo e Dirigenza
1. Il Direttore Amministrativo e' nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione. L'incarico di Direttore e' attribuito a un dirigente dell'Universita' ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo. L'incarico ha durata triennale e puo' essere rinnovato. Il Direttore e' a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Universita' ed esercita la gestione amministrativa dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Universita'. A tale scopo il Direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Universita' e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione il relazione agli obiettivi prefissati. 2. Al Direttore Amministrativo puo' essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. 3. I Dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi. Il conferimento dell'incarico ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, e' disposto con Decreto Rettorale su proposta del Direttore Amministrativo tra i Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere revocato. I Dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 4. La nomina di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente possono essere revocati con atto motivato del Rettore previa contestazione all'interessato e sentito il Consiglio di Amministrazione.
Art. 14. Collegio dei Direttori di Dipartimento
1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di:
a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale; b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.
2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento formula proposte ed esprime pareri anche su richiesta degli organi centrali di governo in merito a:
a) i criteri di attribuzione e di ripartizione ai dipartimenti delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico- amministrativo e bibliotecario; b) la attivazione e disattivazione delle strutture dipartimentali e dei Centri di ricerca.
3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' disciplinato da proprio regolamento che ne stabilisce le modalita' di funzionamento. 4. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' presieduto da un Coordinatore coadiuvato da una Giunta la cui composizione tiene conto di una adeguata rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5. Le modalita' di elezione del Coordinatore e della Giunta sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.
Art. 15. Consiglio degli Studenti
1. Il Consiglio degli Studenti e' organo autonomo degli studenti dell'Universita'; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'. 2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 3. Il Consiglio degli Studenti e' formato dagli studenti eletti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di facolta', da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica piu' dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso. La rappresentanza dei dottorandi resta il carica due anni. Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno un Presidente. 4. Il Consiglio degli Studenti si da' un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.
Art. 15 bis. Nucleo di Valutazione di Ateneo
1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5, co. 22 della Legge 537/93 come modificato dalla Legge 370/99, il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il Nucleo di Valutazione, per le finalita' didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal S.A. Per le proprie verifiche il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto tecnico messo a disposizione dal Direttore Amministrativo. 2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attivita', per la parte di competenza, al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio d'Amministrazione, nonche' ai Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 17 della Legge n. 203/91, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonche' eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art. 5, co. 23 della Legge n. 537/93, tale relazione viene altresi' trasmessa al Ministro competente, al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, al CUN e alla Conferenza Permanente dei Rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. 3. Il Nucleo di Valutazione e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 4. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del Nucleo di Valutazione i membri di organismi centrali di governo, nonche' i Direttori dei Centri di Spesa e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio. 5. Il Nucleo di valutazione puo' articolarsi in sezioni - anche sulla base di indicazioni che gli Organi di Governo possono assumere - determinandone la composizione. 6. Il Nucleo di Valutazione e' presieduto da un esperto esterno scelto dal Rettore. I membri del Nucleo restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati solo per un ulteriore quadriennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura il carica fino alla conclusione del mandato interrotto. 7. Il Rettore, di concerto con il Presidente del Nucleo e - se nominati - i Coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validita' delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art. 36 dello Statuto. 8. Per lo svolgimento dei propri compiti il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e delle strutture decentrate e puo' richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalita' e tempi da indicare nella richiesta. Il Nucleo di Valutazione puo' richiedere al Rettore la visione di tutti i documenti disponibili.
TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'
Art. 16. Strutture dell'Universita'
1. L'Universita' si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio. 2. Le facolta' sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano uno o piu' corsi di studio. L'elenco delle facolta' istituite e' riportato nella tabella B allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5 appartiene. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto. 3. L'attivita' didattica dell'Universita' si esplica anche attraverso l'istituzione di Dottorati di Ricerca e di altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti. 4. Le singole strutture didattiche, nell'ambito dei propri regolamenti, determinano le modalita' di formazione e composizione di Commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell'art. 6, comma 5, Legge 370 del 19 ottobre 1999. 5. Le attivita' scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla ricerca mediante corsi di dottorato di ricerca, nonche' di supporto all'attivita' didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Universita', fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto. L'elenco dei dipartimenti istituiti e' riportato nella tabella C allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5 appartiene. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto. 6. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennnali e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, puo' deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca. 7. Per organizzare e gestire attivita' di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Universita', il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, puo' deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.
Art. 17. Facolta'
1. Ogni facolta' comprende una pluralita' di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio. 2. Solo organi della facolta':
a) il Preside; b) il Consiglio di facolta';
3. Le facolta', nell'ambito della loro autonomia regolamentare, possono prevedere l'istituzione della Commissione di programmazione di cui all'Art. 21. Inoltre si dotano di organismi di coordinamento e di verifica dei risultati formativi dei diversi corsi di studio di competenza della facolta'; nella composizione di tali organismi deve essere prevista una rappresentanza degli studenti.
Art. 18. Preside
1. Il Preside rappresenta la facolta' anche nel Senato Accademico. Spetta in particolare al Preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di facolta'; b) curare lesecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facolta'; c) vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'; d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facolta', ed e' nominato con decreto del Rettore. Il Preside e' eletto dal Consiglio di facolta' a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Ove non si raggiunga il quorum richiesto, a partire dalla quarta votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice e, qualora ci siano piu' candidati, si procede mediante ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se i due candidati nel ballottaggio ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianita'; a parita' di anzianita' di ruolo e' eletto il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. Le modalita' dello svolgimento delle elezioni del Preside sono disciplinate nel regolamento di facolta', nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 34, ferma restando l'autonomia di fissare un quorum piu' elevato per la validita' delle votazioni. Il Preside puo' designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega. Ove il Preside non provveda la funzione vicaria e' assunta dal decano. Il Preside dura in carica quattro anni. 3. Al Preside puo' essere assegnata una indennita' di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 19. Consiglio di facolta'
1. Il Consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento Generale d'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facolta' con piu' di cinquemila iscritti, sette studenti per le facolta' con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facolta' fino a duemila iscritti. 2. Spetta al Consiglio di facolta':
a) eleggere il Preside; b) approvare il regolamento di facolta'; c) proporre al Sellato Accademico l'attivazione dei corsi di studio; d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Organo Collegiale di corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facolta' la composizione degli Organi Collegiali di corso di studio istituiti presso la facolta' stessa; e) coordinare e indirizzare le attivita' didattiche, in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e acquisite le disponibilita' per il supporto alla didattica dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze; f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato Accademico le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facolta' in corsi di studio, altre strutture didattiche e personale docente, nonche' le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nell'ambito delle proprie competenze.
Tali richieste vengono definite in un piano di programmazione e sviluppo sulla base delle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati;
g) deliberare la destinazione e le modalita' di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e dei dipartimenti interessati; h) deliberare, sentiti i pareri sull'attivita' scientifica formulati dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra gli eventuali pareri differenti; i) deliberare, sentiti per quanto di loro interesse gli Organi Collegiali di corso di studio, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facolta'; l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentito il dipartimento al quale afferiscono, nonche' sentito il parere degli Organi Collegiali di corso di studio interessati.
3. Il Consiglio di facolta' e' convocato nella totalita' delle sue componenti. Il diritto di voto e' regolato nel modo seguente:
- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia; - per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo; - per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.
Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facolta' sono fissate dal regolamento di facolta'.
Art. 20. Organi Collegiali di corso di studio
1. I corsi di studio si svolgono nelle facolta' di rispettiva competenza. Le attivita' dei corsi di studio sono programmate, organizzate e coordinate da Organi Collegiali: Consigli di corso di studio ovvero Collegi Didattici. Al Collegio Didattico, se istituito, afferiscono una pluralita' di corsi di studio. 2. I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. In particolare, spetta ai Consigli di corso di studio:
a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali; b) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato; c) formulare al Consiglio di facolta':
- proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore; - proposte concernenti, per quanto di propria competenza, le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il funzionamento del corso di studio; - pareri sulla destinazione e modalita' di copertura dei posti di professore e ricercatore; - proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze; - pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca.
Possono essere altresi' delegate dal Consiglio di facolta' ai Consigli di corso di studio competenze specifiche non riservate dalla legge ai Consigli di facolta'. Nel caso in cui siano istituiti i Collegi Didattici, spettano a tali organi collegiali le competenze sopra elencate in relazione ai corsi di studio afferenti al Collegio Didattico. 3. Il Consiglio di corso di studio o il Collegio Didattico e' costituito da tutti i docenti afferenti al corso o ai corsi di studio di pertinenza dell'Organo Collegiale, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e da una rappresentanza degli studenti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalita' stabilite nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti delle strutture. I docenti che svolgono la propria attivita' didattica nell'ambito di corsi di studio di pertinenza di Organi Collegiali diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto. 4. Il Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico e' eletto dai componenti l'Organo Collegiale fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, con le stesse modalita' di elezione del Preside di facolta', ed e' nominato con decreto del Rettore. Al Presidente compete:
a) convocare e presiedere l'organo Collegiale; b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Collegiale; c) vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche; d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto o dai regolamenti didattici.
Il Presidente dell'Organo Collegiale dura in carica quattro anni. 5. Al Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico puo' essere assegnata una indennita' di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 21. Commissione di programmazione di facolta'
1. La Commissione di programmazione di facolta', ove istituita, ha il compito di istruire e dare indicazioni al Consiglio di Facolta' circa:
a) i piani di sviluppo della facolta', secondo quanto stabilito dall'Art. 19 comma 2, punto f); b) le richieste al Senato Accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni.
2. La Commissione e' elettiva. La composizione e le modalita' dell'elezione sono indicate del regolamento di facolta'.
Art. 22. Dipartimenti
1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attivita' scientifica, di ricerca, di supporto all'attivita' didattica dell'Universita' e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Universita'. Ogni dipartimento comprende uno o piu' settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza. Ogni professore e ogni ricercatore dell'Universita' deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la liberta' di optare per un dipartimento. Le modalita' per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. 2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. In particolare il dipartimento:
a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione, per quanto di propria competenza, di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale; b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed e' responsabile delle relative attivita' formative; c) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per le attivita' dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione alle prove finali previste dai vari corsi di studio cui fornisce supporto; d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica; e) formula proposte alle facolta' il merito ai piani di sviluppo, in relazione al precedente art. 19, comma 2, lettere f) e g), anche in riferimento alla destinazione e modalita' di copertura dei posti di professore di ruolo e ricercatore; f) da' pareri in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei Consigli di facolta', limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento; g) svolge anche attivita' di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.
Art. 23. Organi del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento:
a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta.
2. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta. Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull' osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno ed e' nominato con decreto del Rettore. Le modalita' dello svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate nel regolamento del dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 34. Il Direttore dura in carica quattro anni. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore e' coadiuvato dal Segretario Amministrativo del dipartimento. Il Direttore puo' designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega. Ove il Direttore non provveda la funzione vicaria e' assunta dal decano. 3. Al Direttore puo' essere assegnata una indennita' di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attivita' del dipartimento. Il Consiglio e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo. Le modalita' di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio puo' delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici. 5. La Giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario Amministrativo.
Art. 24. Corsi di dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza. L'Universita' provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita', il collegio dei docenti e' tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attivita' didattica svolta e sui programmi dell'attivita' didattica prevista per l'anno successivo. Il Consiglio di dipartimento e' tenuto ad inviare tale documentazione al Senato Accademico per l'approvazione.
Art. 25. Biblioteche
1. E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative. 2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione fra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica. 3. Le modalita' organizzative, nonche' le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.
Art. 26. Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari
1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di piu' dipartimenti. I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati. I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro. Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine. 2. L'Universita' puo' partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Universita'.
Art. 27. Centri di servizio interdipartimentali
1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a piu' strutture di ricerca e di insegnamento. L'istituzione dei centri di servizi e' deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle facolta' e/o dei dipartimenti. I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.
TITOLO IV
AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Art. 28. Regolamento Generale di Ateneo
1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita'; le modalita' di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie. 2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli Studenti e dei regolamenti delle strutture. 3. Il Regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle facolta' e i Consigli dei dipartimenti.
Art. 29. Regolamento Didattico di Ateneo
1. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti istituita nell'Ateneo. 2. Il Regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche.
Art. 30. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'. In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. 2. Esso determina i limiti e le modalita' di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti. 3. Il Regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Sellato Accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.
Art. 31. Altri Regolamenti
1. Il Regolamento del Consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli studenti. Il Regolamento e' deliberato dal Consiglio degli studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. 2. I Regolamenti degli organi collegiali e delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento dei diversi organi e delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'. Essi sono deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. 3. I Regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano gli obiettivi formativi; i crediti, i curricula e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, l'articolazione delle attivita' formative e degli insegnamenti; le loro eventuali propedeuticita' e modularita'; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza. I Regolamenti sono ratificati dai Consigli di facolta', su proposta degli Organi Collegiali dei corsi di studio competenti, secondo quanto stabilito dai regolamenti di Facolta'. 4. I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimita' e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i Regolamenti sono emanati dal Rettore. Il Senato Accademico puo' per una sola volta rinviare i Regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformita' con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
Art. 32. Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei Regolamenti
1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso. 3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.
TITOLO V
NORME COMUNI E FINALI
Art. 33. Inizio dell'anno accademico
1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1 ottobre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.
Art. 34. Designazione elettive
1. Tutti i mandati elettivi decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico. 2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, ogni elettore puo' votare per non piu' di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare. 3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validita' e' fissato al venti per cento degli aventi diritto. Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o piu' categorie, la votazione puo' essere ripetuta una sola volta. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' categorie non pregiudica la validita' della composizione degli organi. 4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di facolta', di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo rispettivamente, dell'Universita' e delle altre strutture sopra menzionate. 5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore. 6. Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facolta', Direttore di dipartimento, Presidente di Organo Collegiale di corso di studio, Direttore di centro, nonche' i docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno. Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. 7. La funzione di Rettore, Preside di facolta', Presidente di Organo Collegiale di corso di studio, Direttore di dipartimento, membro elettivo del Senato Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non puo' essere svolta per piu' di due mandati consecutivi. La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non puo' essere svolta per piu' di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato. 8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Consiglio degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e degli studenti nei Consigli di facolta', negli Organi Collegiali di corso di studio e nei Consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di Elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sara' il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato. 9. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Preside di facolta', di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento entro trenta giorni dalla cessazione dovranno essere indette le elezioni dal decano, ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. La durata del mandato del nuovo eletto e' ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico. 10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilita', il mandato interrotto e' considerato solo se la durata dello stesso ha superato la meta' di quella nominale.
Art. 35. Incompatibilita'
1. Le cariche di Rettore, di Prorettore vicario e di Prorettore sono incompatibili con quelle di Preside di facolta' e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Universita' dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile. 2. Il Preside, il Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non puo' ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Universita'. 3. La carica di Prorettore, di membro eletto del Senato Accademico, di Preside, Presidente o Direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Universita' dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, e' incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio di Amministrazione. 4. La funzione di Prorettore vicario e' incompatibile con quelle di membro eletto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu e al Comitato Universitario per lo Sport sono incompatibili. 6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Universita', viene eletto o nominato a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica. 7. Altre forme di incompatibilita' possono essere previste nel Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 36. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni
1. Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza; b) siano presenti almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.
2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di Amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza. 3. L'ordine del giorno e' stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorni devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza. 5. Nessuno puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 37. Verbalizzazione
1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta. 2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo. 3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti e' comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.
Art. 38. Modifiche di statuto
1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalita' di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal Senato Accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai Consigli di facolta' e di dipartimento. Il Senato Accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilita' delle proposte presentate. 3. Le modifiche di statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 39. Entrata in vigore dello statuto
1. Le modifiche dello statuto deliberate entrano in vigore immediatamente. Resta ferma l'osservanza dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e rimane impregiudicato l'esito del procedimento ivi previsto. 2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.
Art. 40. Scadenze temporali ed elezioni
1. Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:
a) il Rettore, i Presidi di facolta', i Presidenti o Direttori delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio ed i membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto; b) i regolamenti per lo svolgimento delle elezioni del Rettore e dei membri elettivi nel Senato Accademico nonche' dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e degli studenti nei Consigli di facolta' e nei Consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal Senato Accademico, dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio decreto; in via transitoria i regolamenti elettorali dovranno prevedere, nelle prime due tornate elettorali, una graduale applicazione di quanto previsto dall'Art. 34 comma 3 per quanto attiene al quorum per la validita' delle elezioni della componente studentesca; c) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilita'.
Art. 41. Regolamenti
1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore del presente Statuto il Senato Accademico provvede alla modifica e all'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo. 2. Entro un anno dal decreto di emanazione del Regolamento Generale di Ateneo tutti gli altri Regolamenti previsti dallo statuto devono essere adeguati alle norme del presente statuto e del Regolamento Generale di Ateneo 3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti.
Tabella A
GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
Le grandi aree scientifico-disciplinari dell'Universita' di cui all'Art. 11 commi 3 e 5 sono cosi' definite:
- Area I: Discipline umanistiche; - Area II: Discipline tecnico-progettuali; - Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali; - Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.
I settori scientifico-disciplinari e le strutture didattiche e scientifiche (facolta' e dipartimenti) sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco: AREA I - Discipline umanistiche
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
L-ANT/01 Preistoria e protostoria L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana L-ANT/04 Numismatica L-ANT/05 Papirologia L-ANT/06 Etruscologia e antichita' italiche L-ANT/07 Archeologia classica L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale L-ANT/09 Topografia antica L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica L-ART/01 Storia dell'arte medievale L-ART/02 Storia dell'arte moderna L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro L-ART/05 Discipline dello spettacolo L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 Musicologia e storia della musica L-ART/08 Etnomusicologia L-FIL-LET/01 Civilta' egee L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/03 Filologia italica, illirica, celtica L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/05 Filologia classica L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica L-FIL-LET/07 Civilta' bizantina L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 Linguistica italiana L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate L-FIL-LET/15 Filologia germanica L-LIN/01 Glottologia e linguistica L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne L-LIN/03 Letteratura francese L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese L-LIN/05 Letteratura spagnola L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana L-LIN/10 Letteratura inglese L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/13 Letteratura tedesca L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche L-LIN/16 Lingua e letteratura nederlandese L-LIN/17 Lingua e letteratura romena L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese L-LIN/19 Filologia ugro-finnica L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca L-LIN/21 Slavistica L-OR/01 Storia del vicino oriente antico L-OR/02 Egittologia e civilta' copta L-OR/03 Assiriologia L-OR/04 Anatolistica L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico L-OR/06 Archeologia fenicio-punica L-OR/07 Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia L-OR/08 Ebraico L-OR/09 Lingue e letterature dell'africa L-OR/10 Storia dei paesi islamici L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana L-OR/12 Lingua e letteratura araba L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia L-OR/14 Filologia, religioni e storia dell'iran L-OR/15 Lingua e letteratura persiana L-OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale L-OR/17 Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale L-OR/18 Indologia e tibetologia L-OR/19 Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale L-OR/21 Lingue e letterature della cina e dell'asia sud- orientale L-OR/22 Lingue e letterature del giappone e della corea L-OR/23 Storia dell'asia orientale e sud-orientale M-STO/01 Storia medievale M-STO/02 Storia moderna M-STO/03 Storia dell'europa orientale M-STO/04 Storia contemporanea M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche M-STO/06 Storia delle religioni M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia M-STO/09 Paleografia M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche M-GGR/01 Geografia M-FIL/01 Filosofia teoretica M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza M-FIL/03 Filosofia morale M-FIL/04 Estetica M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi M-FIL/06 Storia della filosofia M-FIL/07 Storia della filosofia antica M-FIL/08 Storia della filosofia medievale M-PED/01 Pedagogia generale e sociale M-PED/02 Storia della pedagogia M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale M-PED/04 Pedagogia sperimentale M-PSI/01 Psicologia generale M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/03 Psicometria M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 Psicologia sociale M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/07 Psicologia dinamica M-PSI/08 Psicologia clinica SPS/01 Filosofia politica SPS/05 Storia e istituzioni delle americhe SPS/08 Sociologia dei processi culturali
STRUTTURE DIDATTICHE (Facolta')
Facolta' di Lettere e Filosofia Facolta' di Scienze della Formazione
STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)
Dipartimento di Comunicazione Letteraria e dello Spettacolo Dipartimento di Filosofia Dipartimento di Italianistica Dipartimento di Letterature Comparate Dipartimento di Linguistica Dipartimento di Scienze dell'Educazione Dipartimento di Studi Americani Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dipartimento di Studi Storico - Artistici, Archeologici e sulla Conservazione Dipartimento di Studi Storici Geografici ed Antropologici
AREA II - Discipline tecnico-progettuali
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
ICAR/01 Idraulica ICAR/08 Scienza delle costruzioni ICAR/09 Tecnica delle costruzioni ICAR/10 Architettura tecnica ICAR/11 Produzione edilizia ICAR/12 Tecnologia dell'architettura ICAR/13 Disegno industriale ICAR/14 Composizione architettonica e urbana ICAR/15 Architettura del paesaggio ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento ICAR/17 Disegno ICAR/18 Storia dell'architettura ICAR/19 Restauro ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica ICAR/21 Urbanistica ICAR/22 Estimo ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale ICAR/04 Strade, ferrovie ed aeroporti ICAR/05 Trasporti ICAR/06 Topografia e cartografia ICAR/07 Geotecnica ING-IND/01 Architettura navale ING-IND/02 Costruzioni e impianti navali e marini ING-IND/03 Meccanica del volo ING-IND/04 Costruzioni e strutture aerospaziali ING-IND/05 Impianti e sistemi aerospaziali ING-IND/06 Fluidodinamica ING-IND/07 Propulsione aerospaziale ING-IND/08 Macchine a fluido ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente ING-IND/10 Fisica tecnica industriale ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione ING-IND/17 Impianti industriali meccanici ING-IND/18 Fisica dei reattori nucleari ING-IND/19 Impianti nucleari ING-IND/20 Misure e strumentazione nucleari ING-IND/21 Metallurgia ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/23 Chimica fisica applicata ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica ING-IND/25 Impianti chimici ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi chimici ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica ING-IND/28 Ingegneria e sicurezza degli scavi ING-IND/29 Ingegneria delle materie prime ING-IND/30 Idrocarburi e fluidi del sottosuolo ING-IND/31 Elettrotecnica ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia ING-IND/34 Bioingegneria industriale ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale ING-INF/01 Elettronica ING-INF/02 Campi elettromagnetici ING-INF/03 Telecomunicazioni ING-INF/04 Automatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica ING-INF/07 Misure elettriche e elettroniche INF/01 Informatica
STRUTTURE DIDATTICHE (Facolta')
Facolta' di Architettura Facolta' di Ingegneria
STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)
Dipartimento di Elettronica Applicata Dipartimento di Informatica ed Automazione Dipartimento di Ingegneria Elettronica Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Industriale Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile Dipartimento di Strutture Dipartimento di Studi urbani
AREA III - Discipline matematiche, fisiche e naturali
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
MAT/01 Logica matematica MAT/02 Algebra MAT/03 Geometria MAT/04 Matematiche complementari MAT/05 Analisi matematica MAT/06 Probabilita' e statistica matematica MAT/07 Fisica matematica MAT/08 Analisi numerica MAT/09 Ricerca operativa FIS/01 Fisica sperimentale FlS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici FIS/03 Fisica della materia FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare FIS/05 Astronomia e astrofisica FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) FIS/08 Didattica e storia della fisica CHIM/01 Chimica analitica CHIM/02 Chimica fisica CHIM/03 Chimica generale e inorganica CHIM/04 Chimica industriale CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici CHIM/06 Chimica organica CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie CHIM/08 Chimica farmaceutica CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo CHIM/10 Chimica degli alimenti CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali GEO/01 Paleontologia e paleoecologia GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica GEO/03 Geologia strutturale GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia GEO/05 Geologia applicata GEO/06 Mineralogia GEO/07 Petrologia e petrografia GEO/08 Geochimica e vulcanologia GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico- petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali GEO/10 Geofisica della terra solida GEO/11 Geofisica applicata GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera BIO/01 Botanica generale BIO/02 Botanica sistematica BIO/03 Botanica ambientale e applicata BIO/04 Fisiologia vegetale BIO/05 Zoologia BIO/06 Anatomia comparata e citologia BIO/07 Ecologia BIO/08 Antropologia BIO/09 Fisiologia BlO/10 Biochimica BIO/11 Biologia molecolare BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/13 Biologia applicata BIO/14 Farmacologia BIO/15 Biologia farmaceutica BIO/16 Anatomia umana BIO/17 Istologia BIO/18 Genetica BIO/19 Microbiologia generale MED/04 Patologia generale MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica MED/42 Igiene generale e applicata AGR/07 Genetica agraria AGR/11 Entomologia generale e applicata AGR/12 Patologia vegetale AGR/16 Microbiologia agraria AGR/17 Zootecnica generale e miglioramento genetico AGR/19 Zootecnica speciale AGR/20 Zoocolture
STRUTTURE DIDATTICHE (Facolta')
Facolta' di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)
Dipartimento di Biologia Dipartimento di Fisica "Edoardo Amaldi" Dipartimento di Matematica Dipartimento di Scienze Geologiche AREA IV Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
IUS/01 Diritto privato IUS/02 Diritto privato comparato IUS/03 Diritto agrario IUS/04 Diritto commerciale IUS/05 Diritto dell'economia IUS/06 Diritto della navigazione IUS/07 Diritto del lavoro IUS/08 Diritto costituzionale IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 Diritto amministrativo IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico IUS/12 Diritto tributario IUS/13 Diritto internazionale IUS/14 Diritto dell'unione europea IUS/15 Diritto processuale civile IUS/16 Diritto processuale penale IUS/17 Diritto penale IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita' IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno IUS/20 Filosofia del diritto IUS/21 Diritto pubblico comparato SECS-P/01 Economia politica SECS P/02 Politica economica SECS-P/03 Scienza delle finanze SECS-P/04 Storia del pensiero economico SECS-P/05 Econometria SECS-P/06 Economia applicata SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari SECS-P/12 Storia economica SECS-P/13 Scienze merceologiche SECS-S/01 Statistica SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica SECS-S/03 Statistica economica SECS-S/04 Demografia SECS-S/05 Statistica sociale SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie MGGR/02 Geografia economico politica SPS/02 Storia delle dottrine politiche SPS/03 Storia delle istituzioni politiche SPS/04 Scienza politica SPS/06 Storia delle relazioni internazionali SPS/07 Sociologia generale SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia
STRUTTURE DIDATTICHE (Facolta')
Facolta' di Economia "Federico Caffe" Facolta' di Giurisprudenza Facolta' di Scienze Politiche
STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)
Dipartimento di Economia Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze Sociali Dipartimento di Ricerche Aziendali Dipartimento di Studi Giuridici
Tabella B
ELENCO DELLE FACOLTA'
Le Facolta' istituite presso l'Universita' sono:
Area I: Discipline umanistiche
Facolta' di Lettere e Filosofia Facolta' di Scienze della Formazione
Area II: Discipline tecnico-progettuali
Facolta' di Architettura Facolta' di Ingegneria
Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali
Facolta' di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.
Facolta' di Economia "Federico Caffe'" Facolta' di Giurisprudenza Facolta' di Scienze Politiche
Tabella C ELENCO DEI DIPARTIMENTI
I dipartimenti istituiti presso l'Universita' sono:
Area I: Discipline umanistiche
Dipartimento di Comunicazione Letteraria e dello Spettacolo Dipartimento di Filosofia Dipartimento di Italianistica Dipartimento di Letterature Comparate Dipartimento di Linguistica Dipartimento di Scienze dell'Educazione Dipartimento di Studi Americani Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici
Area II: Discipline tecnico-progettuali
Dipartimento di Elettronica Applicata Dipartimento di Informatica e Automazione Dipartimento di Ingegneria Elettronica Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile Dipartimento di Strutture Dipartimento di Studi Urbani
Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di Biologia Dipartimento di Fisica "Edoardo Amaldi" Dipartimento di Matematica Dipartimento di Scienze Geologiche
Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.
Dipartimento di Economia Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze Sociali Dipartimento di Ricerche Aziendali Dipartimento di Studi Giuridici .fo: |
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