Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 maggio 2004 |
Riconoscimento, al sig. Duschl Hanns Gerhard, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Duschl Hanns Gerhard, nato a Kolbermoor (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal decreto legislativo n. 277/03 il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settori industriale e dell'informazione, e l'esercizio in Italia della professione; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico professionale «Dipl. Ing.» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» nel marzo 1971; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2004 e del 27 aprile 2004; Sentito il rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e dell'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione dell'albo professionale, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Considerato altresi', per quanto concerne l'istanza per il settore industriale, che il richiedente non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale assimilabile a quella richiesta in Italia, e che tali lacune non sono colmabili con l'applicazione di misure compensative; Decreta: Art. 1. Al sig. Duschl Hanns Gerhard, nato a Kolbermoor (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri», sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione. |
| Art. 2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale nel settore industriale, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta. Roma, 27 maggio 2004 Il direttore generale: Mele |
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