Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 maggio 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Guzman Garate Begona, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti li articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Guzman Garate Begona, nata il 10 novembre 1973 a Madrid (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. l2 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciatole in data 22 settembre 1999 dal «Colegio de Abogados» di Madrid - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato» Considerato inoltre che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciada en derecho» conseguito presso la «Universidad Complutense» di Madrid il 18 settembre 1997; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004; Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata, Decreta: Art. 1. Alla Sig.ra Guzman Garate Begona, nata il 10 novembre 1973 a Madrid (Spagna), cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 27 maggio 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta dal candidato tra le restanti materie indicate nell'art. 2 del presente provvedimento. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove indicate nel citato art. 2, oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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