Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 maggio 2004
Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Margit Maria Heller, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di integrazione di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
Visto il decreto direttoriale datato 22 novembre 2002 (protocollo n. 20645) di riconoscimento del titolo di formazione in possesso della persona sotto indicata quale abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole elementari;
Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento integrativo e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;
Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:
che sussistono i presupposti per il riconoscimento integrativo atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;
Decreta:
1. Il titolo di formazione costituito dal diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Lehramtsprüfung für Volksschulen», conseguito in data 30 giugno 1999 presso la «Pädagogische Akademie des Bundes in Kärnten» di Klagenfurt (Austria), gia' riconosciuto quale abilitante all'insegnamento nelle scuole elementari (decreto n. 20645 del 22 novembre 2002) e comprendente anche una formazione d'obbligo per l'insegnamento della lingua inglese, posseduto da:
cognome: Heller;
nome: Margit Maria;
nata a: Villach (Austria);
il: 26 settembre 1977;
cittadinanza comunitaria (austriaca), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo per l'alfabetizzazione nella lingua inglese nelle scuole primarie.
2. Il medesimo, predetto titolo di formazione, unitamente a quello di specializzazione: «Zeugnis über den Lehrgang Lehrer/in in integrativ gefu"hrten Klassen» (Diploma sul Corso per insegnanti in classi integrate), rilasciato in data 22 febbraio 2000 dalla «Pädagogische Akademie des Bundes in Kärnten» di Klagenfurt (Austria), costituiscono altresi', per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di specializzazione per il sostegno (monovalente psicofisici) nelle scuole primarie.
3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 19 maggio 2004
Il direttore generale: Criscuoli
 
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