IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d.o.c. «Colli Berici», intesa ad ottenere la riduzione a 4,5 g/l del valore minimo dell'acidita' totale, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», con esclusione della tipologia «spumante»; Visto il parere favorevole della regione Veneto protocollo n. 629de/48.23/4 del 6 agosto 2003 sulla sopra citata domanda; Considerato l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidita' tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi ed acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo; Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione tecnica-amministrativa del Comitato proceda d'ufficio; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», per tutte le tipologie della precitata denominazione, con esclusione della tipologia «spumante», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto a 4,5 g/l. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2003-2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2004 Il direttore generale: Abate |