Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 giugno 2004
Disposizioni in materia elettorale ai capi degli uffici consolari per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2004, attestante il raggiungimento, con i singoli Paesi dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto dei cittadini italiani ivi residenti;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, alla emanazione di norme per dare attuazione alle suddette intese, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre norme in essi richiamate;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione delle sezioni elettorali
e designazione della relativa sede
1. Ai fini della votazione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, devono accertare, per il territorio di competenza, che i locali scelti per le sedi dei seggi elettorali siano idonei allo svolgimento delle operazioni ad essi demandate, evitando, ove possibile, che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali e commerciali.
2. La sala della votazione deve essere a disposizione dell'ufficio elettorale di sezione ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni di votazione, nonche' durante le relative operazioni preliminari.
3. I capi degli uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti, secondo le norme e gli usi del luogo, al fine di ottenere la disponibilita' dei locali da adibire a seggi elettorali, essi sono parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilita' conseguente.
4. Qualora per sopravvenute, gravi circostanze sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 1° giugno 2004, il capo dell'ufficio consolare deve darne comunicazione telegrafica alla direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, provvedendo ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi piu' idonei. All'entrata della sede che e' stato necessario variare, durante le ore di votazione, deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale.
5. Entro il 7 giugno 2004 l'Ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli affari esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani.
 
Art. 2.
Locali per attivita' di propaganda elettorale
1. I capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, si adoperano per reperire - a richiesta del rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico di cui all'art. 31 primo comma, n. 1) della predetta legge n. 18 del 1979 - locali adeguati per l'attivita' di propaganda elettorale, tenendo in ogni caso presenti le intese concluse con le rispettive autorita' di accreditamento.
2. Nel caso in cui i locali di cui trattasi appartengano allo Stato italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante ed ai suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari di cui al comma 1, i quali curano che le concessioni dei suddetti locali seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che nessuna discriminazione sia fatta tra i partiti o gruppi politici interessati.
3. L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti o gruppi politici che ne fruiscono.
 
Art. 3.
Affissioni di propaganda elettorale
1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici devono essere sottoscritte da uno dei loro rappresentanti designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero da un loro mandatario.
2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale puo' essere posto a carico dello Stato italiano.
3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo devono essere redatte in lingua italiana, ove consentito, e devono indicare il norme del committente responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.
5. Nel caso in cui le autorita' del Paese ospitante pongano a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici dicui al comma 1 spazi indivisi per le affissioni di propaganda elettorale, detti spazi sono ripartiti a tutti i partiti o gruppi che ne hanno fatto richiesta, a cura del capo dell'ufficio consolare o di un suo delegato, in superfici eguali. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri uno di altezza, tra i richiedenti e' stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole per tutto il territorio della circoscrizione consolare, da effettuarsi, alla presenza degli interessati, dal capo dell'ufficio consolare o da un suo delegato, in maniera che tutti i richiedenti possano usufruire di eguale spazio, per eguale durata.
 
Art. 4.
Accesso a trasmissioni radio-televisive
1. Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richiesta del Governo centrale o locale e sempre nel rispetto delle intese intercorse con le rispettive autorita' di accreditamento.
2. Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della citata legge n. 18 del 1979, ovvero dal loro mandatario e devono essere prodotte al capo dell'ufficio consolare se dirette a emittenti locali ovvero all'Ambasciata d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale.
3. Le modalita' per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta e' diretta.
4. Le autorita' diplomatiche o consolari di cui al comma 2 curano che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che siano assicurate la parita' di trattamento, la completezza e l'imparzialita' rispetto a tutti i partiti e i movimenti politici presenti nella campagna elettorale.
5. Nel rispetto delle intese concluse con le autorita' di rispettivo accreditamento, le trasmissioni di propaganda elettorale fatte su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere eseguite in lingua italiana.
6. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni puo' essere posto a carico dello Stato italiano.
 
Art. 5.
Polizia dell'adunanza dei seggi elettorali
1. Nelle sezioni elettorali istituite nel territorio dei Paesi dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza. Egli puo' richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posta a disposizione dalle autorita' locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato, ovvero, se necessario, per sedare tumulti o disordini.
2. I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, tramite l'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, per ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18 e nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. I capi degli uffici consolari concordano con le competenti autorita' di polizia locale le modalita' necessarie per assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze del seggio ed impedire che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
4. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti di seggio e delle autorita' di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile l984, n. 61, provvedono:
a) a comunicare a coloro che sono mominati presidenti di seggio una attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;
b) a comunicare alle competenti autorita' di polizia le generalita' dei presidenti di sezione, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
c) alla consegna alle locali autorita' di polizia ed ai presidenti di seggio di stampati recanti il testo del presente articolo, redatto in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.
 
Art. 6.
Relazioni al Ministero degli affari esteri
1. I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al piu' presto alla competente ambasciata ed al Ministero degli affari esteri ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferendo al tempo stesso sulle eventuali iniziative adottate.
 
Art. 7.
Disciplina delle operazioni degli uffici elettorali di sezione
1. Per il compimento delle operazioni attinenti alla costituzione dei seggi elettorali, alla preparazione della votazione, alla votazione, ed al trasferimento degli atti della votazione, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri emaneranno istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio l979, n. 18 e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi stesse ed in quelle in esse richiamate.
Roma, 4 giugno 2004
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro degli affari esteri
Frattini
 
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