IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assume la denominazione di Ministero delle attivita' produttive; Visto l'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale; Visto l'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente l'ordinamento giudiziario; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza del gas combustibile, ed in particolare l'art. 4; Ritenuta la necessita' di fornire il personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero delle attivita' produttive di documenti di riconoscimento in considerazione delle funzioni svolte dagli stessi; Decreta: Articolo unico Al personale addetto alle attivita' di vigilanza dell'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero delle attivita' produttive, e' rilasciata una tessera personale di riconoscimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 1 al presente decreto. Il personale munito delle predette tessere e' ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale. La validita' della tessera e' quinquennale e costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza. L'allegato 1 e' parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2004 Il Ministro: Marzano |