Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004, n. 97
Testo del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2004), coordinato con la legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ......... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella. (( 1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato. ))

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1. (( 3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante. )) (( 4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, )) gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. (( Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.
4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purche' in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 401 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sostituito dall'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
relative ai concorsi per soli titoli del personale docente
della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni
in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il
medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi
nella graduatoria permanente.
3. (comma abrogato).
4. La collocazioe nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie
provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente
competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano,
con i necessari adattamenti, anche al personale educativo
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b)
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333:
«Art. 1 (Norme di interpretazione autentica). - 1. Le
disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1 e 2, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che
nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie
permanenti previste dall'art. 401 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
sostituito dall'art. 1, comma 6, della stessa legge, hanno
titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia, le sottoelencate categorie di personale docente
ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel
seguente ordine di priorita':
a) (omissis);
b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le
prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche
ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe
di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data
di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999,
in una graduatoria per l'assunzione del personale non di
ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
personale che abbia superato le prove del corrispondente
concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al
31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i
docenti di cui all'art. 2, comma 2, della predetta legge n.
124 del 1999».
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 reca: «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, come
modificato dalla legge qui pubblicato.
«1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003,
l'integrazione della graduatoria, avviene inserendo nello
scaglione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), gli
idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami
e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario».
 
Art. 1-bis.
Piano pluriennale di nomine (( 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, e' adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.
2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per pareri definitivi delle commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 81, quarto comma della
Costituzione:
«Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte».
 
Art. 2.
Disposizioni speciali per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneita' all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturita' afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquenuale, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformita' alle modalita' di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le universita' istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneita' conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalita' di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico. ))

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalita' definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna universita', per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti. (( 3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca impartisce alle universita' precise disposizioni relative alle modalita' di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attivita' lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale. ))
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori (( ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonche' per educazione musicale nella scuola secondaria, )) secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzzione, dell'universita' e della ricerca, (( tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3. )) (( 4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7. ))
5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento e' valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.
7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle universita' e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole universita' e dei singoli conservatori. (( 7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, purche' abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, commna 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo
2003, n. 53:
«Art. 5 (Formazione degli insegnanti). - 1. Con i
decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale e' di pari dignita' per
tutti i docenti e si svolge nelle universita' presso i
corsi di laurea specialistica, il cui accesso e'
programmato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge
2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi e' determinata
ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della
previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni
ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o piu' decreti, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 10, comma
2, e all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacolta' o interuniversitari,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui
alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del
secondo ciclo le classi predette sono individuate con
riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in
tali gradi di istruzione e con preminenti finalita' di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano
le attivita' didattiche attinenti l'integrazione scolastica
degli alunni in condizione di handicap; la formazione
iniziale dei docenti puo' prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la
formazione degli insegnanti e' subordinato al possesso dei
requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna
classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea
specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante
per uno o piu' insegnamenti individuati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso
nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti
di formazione lavoro, specifiche attivita' di tirocinio. A
tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
a), le universita', sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di
ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i
rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo
di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di
eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti,
definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche
la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad
assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell'attivita' educativa, didattica e
gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme
anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di
alta formazione e specializzazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,
relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i
relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno
di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998 del
Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonche' del diploma di laurea o del diploma di istituto
superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di
belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le
scuole medesime valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento
del predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi
della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui
all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le attivita' di sostegno ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso
stabilito dalle autorita' accademiche, per coloro che, in
possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma
di scuola secondaria superiore, abbiano superato le
relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a
conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria
istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o
dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso
consente altresi' l'inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall'art. 401 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di
valutazione dei titoli e' integrata con la previsione di un
apposito punteggio da attribuire al voto di laurea
conseguito. All'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante" sono soppresse».
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 novembre 1998 reca: «Norme transitorie per il passaggio
al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento
nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed
artistica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970 reca: «Norme in materia di scuole aventi
particolari finalita».
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione n.
39 del 30 gennaio 1998 reca: «Testo coordinato delle
disposizioni impartite in materia di ordinamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria ed artistica».
- La legge 3 maggio 1999, n. 124 reca: «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999:
«Art. 9. - E' istituita la classe di concorso di
«strumento musicale nella scuola media» (cl. n. 77/A) per
l'insegnamento delle specialita' strumentali di cui al
presente decreto.
Alla predetta classe di concorso si accede, in prima
applicazione, con il possesso dello specifico diploma di
conservatorio relativo alle diverse specialita' strumentali
congiuntamente ai requisiti previsti dall'art. 11, comma 9
della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'inserimento nelle
graduatorie permanenti ivi contemplate avviene dopo
l'espletamento della sessione riservata di esami di
abilitazione all'insegnamento, disposta per i docenti non
in possesso dell'abilitazione in educazione musicale.».
- L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
2 gennaio 2001, n. 1 reca: «Riapertura Sessioni Riservate».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306:
«6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami
di cui all'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n.
124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio
previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data
di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla predetta sessione di esami fissata
dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del
7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale
di cui al presente comma e' inserito a domanda previo
superamento della sessione riservata di esami, nelle
graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle
medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre
per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel
1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i
predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire
38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della
predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione».
 
Art. 2-bis.
Graduatorie dell'AFAM (( 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ))
 
Art. 3.
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo (( 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, e' determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A a docenti di ruolo in educazione musicale, purche' gia' inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre. ))
 
Art. 3-bis.
Graduatoria aggiuntiva per aspiranti
all'insegnamento su posti di sostegno (( 1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, nonche' con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato e' detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto del direttore generale del personale e
degli affari generali ed amministrativi del Ministero della
pubblica istruzione del 31 marzo 1999 reca: «Concorsi
ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e
istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo
grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento per classi di concorso comprese negli
ambiti disciplinari, costituiti dal decreto ministeriale n.
354 del 10 agosto 1998, integrato con decreto ministeriale
n. 487 del 21 dicembre 1998».
- Il decreto del direttore generale del personale e
degli affari generali ed amministrativi del Ministero della
pubblica istruzione del 1ª aprile 1999 reca: «Concorsi
ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e
istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo
grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella
A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39,
non comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto
ministeriale n. 354/1998».
- Il decreto del direttore generale per l'istruzione
elementare del Ministero della pubblica istruzione 2 aprile
1999 reca: «Concorso, per esami e titoli, a posti di
insegnante elementare per il triennio scolastico 1999-2000,
2000-2001 e 2001-2002».
- Il decreto del capo del Servizio per la scuola
materna del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile
1999 reca: «Concorso ordinario, per esami e titoli, per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella
scuola materna nonche' per l'accesso ai ruoli provinciali
del personale docente della scuola materna statale».
 
Art. 3-ter.
Accesso con riserva (( 1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purche' abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verra' effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresi' iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. ))

Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 401 del testo unico si vedano
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 si vedano
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 3-quater.
Proroga dell'utilizzazione di personale (( 1. Al fine di garantire la continuita' della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, e' prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalita' del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalita' e delle competenze gia' acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testa dell'art. 2 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998:
«Art. 2. - L'utilizzazione ha durata biennale,
rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli
organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e
alla Scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono
altresi' le specifiche attivita' richieste ai docenti
utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti
organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore
utilizzazione non puo' essere disposta se non sia trascorso
un quadriennio dalla cessazione».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44
reca: «Proroga delle utilizzazioni disposte ai sensi
dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 33733/BL del 2
dicembre 1998».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4 e 5 della
legge 3 agosto 1998, n. 315:
«4. Le universita' possono utilizzare personale docente
in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di
svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche
nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di
detto personale sono determinate con decreti del Ministero
della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il
bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la
sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per
il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50
miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima
applicazione delle disposizioni del presente comma, tali
modalita' sono individuate nella concessione di esoneri
parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie
disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione
comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
sulla base di criteri generali determinati dalla
commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9
maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di
partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere
alle valutazioni comparative fanno comunque parte
componenti designati dall'amministrazione scolastica.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere
altresi' utilizzati, per periodi non superiori a un
quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola
elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei
corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del
contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui
al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno
tali per effetto dell'applicazione del comma 6.».
- Per il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003,
n. 53 si vedano riferimenti normativi all'art. 2.
 
Art. 4.
Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione
alla professione di medico chirurgo
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma (( introdotta dal regolamento )) di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, (( entro l'anno accademico 2002-2003. ))
2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore (( del regolamento di cui al decreto )) del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle universita' con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle universita'.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, del
regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957:
«Gli esami di Stato per l'abilitazione allo esercizio
delle professioni di dottore commercialista, attuano,
medico chirurgo, chimico farmacista, ingegnere, architetto,
agronomo, perito forestale, veterinario e per
l'abilitazione nelle discipline statistiche hanno luogo
ogni anno in due sessioni».
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445
reca: «Regolamento concernente gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9
settembre 1957, e successive modificazioni ed
integrazioni».
 
Art. 4-bis.
Idoneita' a professore associato (( 1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei professori associati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle universita' interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 7, della legge
19 ottobre 1999, n. 370:
«7. E' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui
agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei
tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo
periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in
servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai
relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione,
emesse dai competenti organi di giurisdizione
amministrativa, li abbiano superati».
- Si riporta il testo degli articoli 50, 51, 52 e 53
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382:
«Art. 50 (Inquadramento nella fascia dei professori
associati). - Nella prima applicazione del presente decreto
possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di
idoneita' nel ruolo dei professori associati:
1) professori incaricati stabilizzati di cui all'art.
4 del decreto- legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n.
766, e successive modificazioni e integrazioni: nonche'
quelli che completano il triennio di cui al decreto- legge
23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al
termine dell'anno accademico 1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il
triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento
nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento
del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo
gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario
alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge
1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed
integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre
1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore
dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di
istruzione superiore con documentazione degli atti
ufficiali della facolta' con i quali l'incarico e' stato
conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad
esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre
1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori
degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli
orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto,
inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno
accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita'
didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da
pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta'
risalenti al periodo di svolgimento delle attivita'
medesime. A tal fine il preside della facolta' rilascia
sulla base della documentazione in possesso della facolta'
attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
attivita' didattica e scientifica».
«Art. 51 (Giudizio di idoneita). - I giudizi sono
espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da
apposite commissioni nazionali composte da tre professori
ordinari o straordinari e formate con le modalita'
stabilite nel precedente art. 45.
Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per
un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80
unita', si provvedera' alla costituzione di piu'
commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle
commissioni in parti uguali, per sorteggio.
La commissione deposita la relazione conclusiva entro
quattro mesi dalla data della sua prima convocazione.
L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio
universitario nazionale. Essa puo' essere anche parziale
allorche' i rilievi siano scindibili e non investano
l'intero procedimento.
Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita'
scientifica e didattica del candidato ad assumere le
funzioni di professore associato.
Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici
presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui
svolta.
Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i
giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e
sulle funzioni svolte dai candidati.
Sui singoli candidati vengono formulate motivate
relazioni scritte attestanti l'attivita' scientifica e
didattica da loro svolta.
Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai
giudizi di idoneita' nella prima tornata e non hanno
superato il giudizio possono presentare domanda di
ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'.
Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad
osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in
materia di tempo pieno, di tempo definito e di
incompatibilita' previste nel presente decreto.
Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono
essere associati presso la Scuola superiore per interpreti
e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la
nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi
di persone altamente qualificate per i servizi di
interpretazione e di traduzione di organizzazioni
internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il
giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita'
professionale nel campo scientifico, dimostrata anche
nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola
ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse
disposizioni sull'integrazione delle commissioni con
esperti valgono per i concorsi a posti di professore
ordinario, di professore associato e di ricercatore
universitario.
I professori associati e i ricercatori universitari
restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono
essere trasferiti ad altra universita' o scuola».
«Art. 52 (Procedura per il conseguimento del giudizio
di idoneita). - I giudizi di idoneita' si svolgeranno su
base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due
tornate e sono indetti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli
stessi criteri e modalita' stabiliti nel precedente art.
43.
La prima tornata di giudizi sara' indetta entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
La seconda tornata sara' indetta entro il 31 dicembre
1982.
Per coloro che maturano il diritto a partecipare al
giudizio di idoneita', successivamente alla prima tornata,
sara' indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata
ad essi riservata.
Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un
solo raggruppamento di discipline, dovranno essere
presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della
Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di
giudizi.
Gli aspiranti possono presentare domanda per quel
raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli
scientifici. La prova di idoneita' sostenuta nella prima
tornata in caso di esito negativo puo' essere ripetuta
nella seconda tornata per lo stesso o per altro
raggruppamento.
I professori incaricati stabilizzati che non presentano
domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di
giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla
predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo
decadono dall'incarico.
Coloro che maturano il diritto a partecipare al
giudizio di idoneita' successivamente alla prima tornata
dei giudizi di idoneita' partecipano al giudizio indetto
con la seconda tornata.
In caso di esito negativo il giudizio puo' essere
ripetuto nella terza tornata.
Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non
presentano la domanda di partecipazione alla seconda
tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta
tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza
tornata, decadono dall'incarico.
I professori incaricati aventi titolo alla
partecipazione al giudizio di idoneita', salvo il diritto
all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano
fino al termine dell'anno accademico nel quale e' espletata
l'ultima tornata dei giudizi di idoneita', cui hanno titolo
a partecipare, tutti i diritti e le facolta' loro riservati
dalle norme in vigore, nonche' le funzioni eventualmente
svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo
trattamento economico maturato.
Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed
il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non
conseguono il giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel
ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi
al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed
economico.
Conserva altresi' lo stato giuridico ed economico di
assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la
posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il
giudizio di idoneita' richiesto per l'inquadramento nel
ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al
giudizio medesimo.
Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti
ai compiti didattici degli assistenti universitari del
ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche
a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni».
«Art. 53 (Modalita' degli inquadramenti). - Colui che
abbia superato il giudizio di idoneita' presenta domanda di
inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione del risultato del giudizio, indicando la
disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha
conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere
inquadrato.
La richiesta motivata dell'interessato viene valutata
dalla facolta' in base alle proprie esigenze e nei limiti
degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali
presupposti l'inquadramento avra' luogo su deliberazione
motivata del consiglio di facolta' sentito l'interessato e
parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su
altra disciplina dello stesso raggruppamento o di
raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato
l'incremento del numero dei corsi per discipline gia'
attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche.
Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze
didattico-scientifiche, la facolta', con delibera adottata
in conformita' a criteri generali indicati con decreto del
Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole
del Consiglio universitario nazionale, puo' procedere alla
chiamata dell'associato anche per discipline comprese in
raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento
ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorche'
non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in
deroga alle procedure previste dall'art. 17 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente
della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel
termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera,
gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato
accademico e del consiglio di amministrazione.
L'avente titolo all'inquadramento che svolga un
incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore
dell'Universita' ove l'incarico stesso e' svolto, restando
ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di
idoneita' per lo stesso raggruppamento concorsuale.
Il titolare di piu' incarichi ha diritto di optare per
una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal
caso, il rettore della sede universitaria prescelta
trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della
sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie
ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri
incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi
disciplina diversa da quella precedentemente impartita,
l'accoglimento della domanda e' subordinato al motivato
parere favorevole della facolta' interessata.
Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di
insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla
facolta' in cui prestano servizio come assistenti di ruolo.
In tal caso la domanda di inquadramento e' presentata
al rettore della sede universitaria cui appartiene la
predetta facolta'. Copia della domanda e' trasmessa, ove
sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede
universitaria in cui l'incarico e' svolto.
Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione
puo' essere disposta previo parere del Consiglio
universitario nazionale, su motivata richiesta della
facolta' interessata, in relazione alla effettiva
consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti
impartiti nella facolta'. Per la facolta' di medicina, si
terra' conto della durata del servizio di assistenza e cura
prestato dal richiedente nella sede.
Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si
applica al personale appartenente alle categorie di cui al
n. 3) del precedente art. 50.
Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste,
gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale
appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente
art. 50, possono essere chiamati da altre facolta', entro
due anni dalla scadenza del termine di presentazione della
domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella
sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di
appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della
richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con
incarico puo' entro trenta giorni dalla notifica del
mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare
domanda alla facolta' presso cui svolge l'incarico.
Ove, nel termine di due anni predetto, non sia
intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica
istruzione, sentiti gli interessati e le facolta', assegna
con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su
conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con
preferenza per le facolta' e corsi di laurea di nuova
istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di
coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata,
e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei,
nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto
puo' rimanere nella sede originaria con le funzioni di
assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede
proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto
all'inquadramento come professore associato.
Le facolta' sono tenute a deliberare sulle domande di
assegnazione entro sessanta giorni dal termine di scadenza
della loro presentazione e devono trasmettere
immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la
delibera stessa.
Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1°
novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto
e' disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro
che superano il primo giudizio di idoneita' l'inquadramento
decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia
superato il giudizio di idoneita' presti servizio presso
una Universita' non statale puo' presentare domanda di
inquadramento negli stessi termini e con le stesse
modalita' previste per le Universita' statali,
all'Universita' medesima.
L'Universita' non statale puo' deliberare in merito
all'eventuale istituzione dei posti di professore associato
su cui disporre gli inquadramenti.
Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al
numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione
dell'Universita' non statale, sentito il senato accademico,
determina i criteri di precedenza e preferenza per
l'inquadramento.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono
disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle
facolta' competenti.
A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle
Universita' non statali, si applicano le disposizioni
previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o
equiparati delle Universita' statali.
Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio
presso l'Universita' per stranieri di Perugia che
conseguano il giudizio di idoneita' sono inquadrati presso
le Universita' statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel
termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si
applica il disposto del nono comma del presente articolo.
Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio
precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo
l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi
possono presentare domanda di utilizzazione presso
l'Universita' per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione
avra' luogo in conformita' delle norme contenute nella
legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto
dell'Universita' stessa approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032.
Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di
convenzione stipulata dall'Universita' con altri enti,
continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi
titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai
giudizi di idoneita', fino all'espletamento della seconda
tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che
hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneita' di cui
al precedente art. 50 conservano altresi' lo stesso
incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui
possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in
ruolo, gli oneri gia' previsti dalla convenzione restano a
carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della
medesima. Resta altresi' confermato l'obbligo per le
Universita' di versare in conto entrate tesoro le somme a
tal fine percepite.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».
 
Art. 5.
Spese di personale docente e non docente universitario
1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle universita', per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, (( salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, )) dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle universita' previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 51, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di
ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90
per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli
studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto
1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni
successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
di personale di ruolo il cui costo non superi, su base
annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno
di riferimento. Tale disposizione non si applica alle
assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia'
banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il
limite previsto dal presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 53, dell'art. 3, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli
oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono
consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e
degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati
vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le
universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i
limiti di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole
universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie.
Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
previste e autorizzate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle
amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita',
nel limite complessivo di 200 unita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448:
«1. A ciascun contribuente e' restituito un importo
pari al 60 per cento del contributo straordinario per
l'Europa effettivamente trattenuto o versato.».
 
Art. 5-bis.
Proroga del Consiglio universitario nazionale (( 1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005. ))
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge.
 
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 1) Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo
scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni A) Titoli di accesso alla graduatoria.
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneita', o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonche' per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi e' stato superato, i seguenti punti:
per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 .... punti 4
per il punteggio da 60 a 65 .... punti 5
per il punteggio da 66 a 70 .... punti 6
per il punteggio da 71 a 75 .... punti 7
per il punteggio da 76 a 80 .... punti 8
per il punteggio da 81 a 85 .... punti 9
per il punteggio da 86 a 90 .... punti 10
per il punteggio da 91 a 95 .... punti 11
per il punteggio da 96 a 100 .... punti 12
A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneita' o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneita', in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se piu' favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo e' sempre rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.
A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di piu' abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6. (( A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24. ))
A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale e' stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6. (( B) Servizio di insegnamento o di educatore. ))
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:
a) e' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in piu' insegnamenti o in piu' classi di concorso e' valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato; (( b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1). ))
c) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto (( titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, )) e' valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario; (( e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea e' equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; ))
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, e' valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333; (( h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare. ))
i) (soppressa). (( C) Altri titoli. ))
C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non puo' essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3. (( C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3. ))
C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio e' attribuito per una sola abilitazione;
b) le idoneita' e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneita' conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.
C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.
C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.
C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.
C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.
C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 e' alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5.
C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.
 
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