Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 aprile 2004 |
Attuazione art. 4, commi 21 e 22, della legge n. 350 del 2003, in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi per il settore agricolo. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il combinato disposto di cui ai commi 21 e 24 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata la misura della riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dovute dalle aziende agricole interessate da eventi eccezionali, verificatisi al 30 settembre 2003; Visti i commi 22 e 24 dell'art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, che rimettono ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione di casi di particolare eccezionalita', verificatisi al 30 settembre 2003, che consentano alle aziende agricole il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, fino a venti rate trimestrali costanti; Visto l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni; Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visti gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1954, n. 142; Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni; Tenuto conto che il citato comma 24 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003, prevede espressamente che le disposizioni di cui ai precedenti commi 21 e 22 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali ovvero a casi di particolare eccezionalita'; Ravvisata l'esigenza di assicurare la compatibilita' dei benefici previsti dai citati commi 21 e 24 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 agli orientamenti comunitari in materia di aiuto di Stato; Tenuto conto che, ai fini della fruizione di interventi agevolativi a favore delle aziende agricole in occasione di eventi calamitosi, si assume, di regola, quale parametro di riferimento il danno subito nella produzione lorda vendibile; Ritenuta l'esigenza di dare attuazione ai citati commi 21 e 22 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003; Decreta: Art. 1. 1. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, la misura delle sanzioni civili di cui al comma 8, lettera a), dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dovute dal1e aziende agricole per il mancato o ritardato pagamento dei contributi e premi e' pari al tasso degli interessi legali qualora le stesse siano state interessate dai seguenti eventi eccezionali, verificatisi al 30 settembre 2003: a) calamita' naturali o avversita' atmosferiche dichiarate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, da provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero che abbiano formato oggetto di disposizioni di legge; b) emergenze di carattere sanitario individuate con ordinanze assunte ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1954, n. 142; c) emergenze fitosanitarie dichiarate da provvedimenti adottati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni. 2. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
| Art. 2. 1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, puo' essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti alle aziende agricole nei seguenti casi di particolare eccezionalita', verificatisi al 30 settembre 2003: a) qualora uno degli eventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 abbia comportato danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile rispetto all'anno precedente al verificarsi dell'evento, ovvero si sia protratto per due o piu' anni consecutivi; b) qualora siano state interessate da procedure concorsuali. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 176 |
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