Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 marzo 2004
Misure fitosanitarie per l'importazione di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2003/61/CE del 27 gennaio 2003, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada;
Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» e del «Potato spindle tuber viroid»;
Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente decreto debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale;
Considerato che non e' stato ancora possibile acquisire il parere della Conferenza Stato-regione a seguito dell'avviso favorevole del comitato tecnico agricolo e che lo stesso sara presentato alla prossima Conferenza;
Considerata l'urgenza di provvedere ad emanare le misure fitosanitarie per l'importazione di tuberi seme di patata originari di alcune province del Canada;
Decreta:
Art. 1.
1. I tuberi-seme di patata delle varieta' «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» e «Shepody» originari delle provincie New Brunswich e Prince Edward Island del Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana nei seguenti periodi:
per l'attuale campagna di commercializzazione sino al 31 marzo 2004;
dal 1° dicembre 2004 al 31 marzo 2005.
 
Art. 2.
1. Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patata di cui all'art. 1, gli importatori di patate canadesi si muniscono di una certificazione dell'Autorita' fitosanitaria canadese attestante che le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in zone delle provincie New Brunswich o Prince Edward Island che la «Canadian Food Inspection Agency» ha ufficialmente dichiarato esenti da Potato spindle tuber viroid e da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
2. Dette aree sono dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:
a) comprendono appezzamenti appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie di almeno 4 km 2, e sono circondate interamente da acqua e terreni diversi da quelli in cui e' stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi in questione nei precedenti tre anni;
b) le patate prodotte in dette zone sono la prima diretta generazione di tuberi seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II», «Elite III» o «Elite IV», prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che sono aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;
c) la superficie utilizzata per la produzione di tuberi-seme di patata che non sono definitivamente certificati come tuberi-seme non e' superiore ad un quinto della superficie totale indicata per la certificazione;
d) controlli annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non mostrano alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti da malattie;
3. Sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per garantire che:
a) le patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove e' nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;
b) le patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;
c) la «Canadian Food Inspection Agency» e' tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco completo delle zone dichiarate esenti dalla malattia, corredato di una relazione tecnica, aggiornata ogni anno, sulle condizioni fitosanitarie della produzione di tuberi-seme nell'anno precedente;
d) i tuberi-seme sono ufficialmente certificati dalle competenti autorita' canadesi come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «di base».
4. I campioni sono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia che puo' essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varieta' e classe, prodotti in un'unica azienda e recanti lo stesso numero di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus; per l'accertamento di detto organismo nocivo e' prelevato da ogni partita pari o inferiore a venticinque tonnellate un campione di almeno duecento tuberi.
5. Gli esami sono effettuati su campioni interi, applicando il metodo per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare della patata in serie di tuberi-seme di patata come stabilito nella direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993.
6. Le Autorita' di certificazione canadesi (Canadian Food Inspection Agency) pongono in essere disposizioni legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, marcatura e sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di responsabilita', tali che:
a) per ogni partita compresa in ciascuna spedizione destinata alla Comunita', venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita sui sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e un colore-codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro;
b) al momento del carico della nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della «Canadian Food Inspection Agency», almeno fino a quando non sono stati completati i risultati delle prove di cui all'art. 5;
c) le partite vengono mantenute separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'art. 4.
 
Art. 3.
1. Il certificato fitosanitario e' compilato separatamente per ciascuna spedizione di tuberi-seme di patata dalle Autorita' fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e' stata evidenziata in occasione degli esami di cui all'art. 2.
2. Il certificato anzidetto riporta nel riquadro «dichiarazione supplementare» che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono stati prodotti i tuberi-seme e i numeri delle partite di tuberi-seme certificate, il numero dei sacchi nonche' il nome della zona di cui all'art. 2, comma 1, e dell'azienda di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo.
3. Il riquadro «Marchi di riconoscimento» reca il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in codice a uno specifico importatore nazionale nonche' i dettagli dell'etichetta numerata utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione.
4. I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiscono esattamente al certificato in parola sia per la descrizione che per la quantita' di prodotto.
5. La documentazione riguardante i dati richiesti e la quantita' del prodotto corrisponde ed integra il certificato fitosanitario di riferimento.
 
Art. 4.
1. L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada puo' avvenire soltanto attraverso i punti di entrata portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna.
2. L'importatore deve notificare, almeno dieci giorni prima dell'introduzione dei tuberi-seme nel territorio nazionale, una richiesta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. L'importatore deve indicare la varieta', la quantita', i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e gli indirizzi dei depositi ove sono immagazzinati i tuberi-seme, nonche' i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996.
 
Art. 5.
1. I Servizi fitosanitari regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui all'art. 4, prelevano ufficialmente, dalle singole partite di tuberi seme, campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario previsto dal decreto 31 gennaio 1996 relativo alla lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata.
2. Le partite sono tenute separate sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori.
3 Inoltre detti Servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che ne fanno richiesta per ulteriori esami di laboratorio.
4. Le partite di patate da seme restano in quarantena presso i magazzini doganali del punto di entrata, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territono, sino all'accertamento dell'esito negativo dei risultati delle analisi di laboratorio.
 
Art. 6.
1. I tuberi-seme in questione sono piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali e' possibile rintracciare nomi e indirizzi.
2. I Servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi seme di patate in questione.
3. Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come «tuberi seme di patate» e sono destinate unicamente ad essere consumate.
4. Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi sui quali e' indicata l'origine canadese dei tuberi-seme nonche' il numero di registrazione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.
 
Art. 7.
1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, entro il 30 aprile 2004, una relazione tecnica dettagliata contenente i dati relativi ai quantitativi importati, e alle analisi ufficiali effettuate nonche' copia dei certificati fitosanitari.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 151
 
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