Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 25 maggio 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa «Santa Maria di Talsano», in Talsano. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Taranto
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civle; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di societa' cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 545-septiesdecies; Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorita' amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di societa' cooperative datata 30 novembre 2001; Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di societa' cooperative senza nomina di commissari liquidatori; Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-septiesdecies e precisamente: l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 30 maggio 2000 e' quello al 31 dicembre 1999; non ha mai compiuto atti di gestione; non e' nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali. Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attivita' produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003; Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2004; Decreta: La societa' cooperativa «Santa Maria di Talsano» a r.l., con sede in Talsano (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2258/260063, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Frascolla di Taranto, in data 7 maggio 1992, repertorio n. 111964, codice fiscale n. 01897540736, omologato da tribunale di Taranto, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdececies del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
Taranto, 25 maggio 2004
Il direttore provinciale: Marseglia |
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