Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2004 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO
DECRETO 13 maggio 2004
Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano in vigore, emanato con decreto del presidente del consiglio dell'Universita' n. 11/2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 3 gennaio 2003 ed entrato in vigore in data 18 gennaio 2003;
Accertata la necessita' di integrare lo statuto della Libera Universita' di Bolzano;
Vista la delibera del consiglio dell'Universita' n. 66/2003 del 26 settembre 2003 riguardante le modifiche allo statuto della Libera Universita' di Bolzano;
Visto il parere favorevole sulle modifiche allo statuto della Libera Universita' di Bolzano espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 20 ottobre 2003;
Accertato che in merito alle modifiche statutarie in oggetto il Ministero si e' espresso con decreto ministeriale 27 novembre 2003 (comunicato con lettera del 27 novembre 2003, prot. n. 4377), con il quale sono state formulate le seguenti osservazioni:
«preliminarmente viene suggerito di individuare gli organi nella comune terminologia maschile come utilizzata dalla Costituzione»;
Accertato che con delibera n. 78/2004 del consiglio dell'universita' viene confermato l'utilizzo della forma neutrale nello statuto;
art. 5: «Ministero competente» dovra' essere sostituito anche in tutti i casi analoghi - con «Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca»;
accertato che la suggerita modifica terminologica viene recepita tramite il presente provvedimento;
art. 12, comma 5: bisogna precisare che si tratta di pareri e/o proposte richiesti ad altri organi o strutture organizzative individuate nello statuto, ad eccezione di organi esterni all'Ateneo previsti da specifiche disposizioni di legge;
essendo l'attivita' del senato accademico disciplinata dall'art. 12 non si ritiene necessario apportare la modifica suggerita;
Considerato che il Ministero e' legittimato ad esprimersi esclusivamente in merito alle modifiche statutarie proposte;
Accertato che gli articoli 20 e 21 dello statuto non sono stati oggetto di modifiche e che pertanto le osservazioni ministeriali in merito non vengono considerate;
Decreta l'emanazione dello statuto della Libera Universita' di Bolzano come segue:
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Forma giuridica e autonomia dell'Universita'
1. La Libera Universita' di Bolzano, in tedesco «Freie Universität Bozen», in ladino «Universita' Liedia de Bulsan», in inglese «Free University of Bozen - Bolzano», di seguito denominata «Universita», ha sede principale a Bolzano e sedi distaccate a Bressanone e a Brunico.
2. L'Universita' appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.
3. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario.
4. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi contenuti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.
5. La Libera Universita' di Bolzano adotta un codice etico e comportamentale vincolante per la comunita' universitaria.
6. L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita' che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in materia.
7. Per la complementarieta' e l'integrazione della offerta formativa, l'Universita' ha facolta' di stipulare convenzioni e prevedere modalita' e strumenti di raccordo, sulla base di contiguita' territoriale con le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche e gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
 
Art. 2.
Finalita' e principi
1. L'Universita', sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attivita' didattiche, di ricerca e di diffusione delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento, concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico ed ecologico.
2. L'Universita' favorisce la partecipazione degli studenti alle attivita' della stessa; promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, anche tramite accordi con universita' e istituti di ricerca di aree confinanti e s'impegna per la diffusione delle lingue nell'attivita' didattica ed amministrativa.
3. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi, l'ottimale gestione delle risorse disponibili e la sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative, l'Universita' istituisce apposito Nucleo di valutazione interna.
4. Per favorire la massima trasparenza delle attivita' all'interno e all'esterno della propria sede, i regolamenti, le direttive e le altre deliberazioni degli organi universitari a rilevanza esterna sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'Universita' per trenta giorni consecutivi. Ove non sia esplicitamente indicata una diversa decorrenza le delibere degli organi universitari sono immediatamente esecutive.
5. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale e delle esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', oltre all'uso delle lingue locali, e' previsto quello delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, secondo modalita' stabilite da regolamenti interni che possono contemplare anche, per scopi professionali e didattici, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.
6. Gli studenti, il personale accademico e il personale tecnico-amministrativo, hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilita', al raggiungimento dei fini dell'Universita' e sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti nonche' ad assumere, all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.
 
Art. 3.
Fonti di finanziamento
1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Universita' sono destinati le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, i finanziamenti ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della provincia autonoma di Bolzano, nonche' i beni, i contributi, le sovvenzioni e i fondi devoluti a qualunque titolo.
II - ORGANI E FACOLTA'
 
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Universita':
a) il consiglio dell'Universita';
b) il/la presidente;
c) la giunta dell'Universita';
d) il rettore/la rettrice;
e) il senato accademico;
f) i/le presidi;
g) i consigli di facolta';
h) la giunta di facolta';
i) la commissione didattica paritetica;
j) i consigli di corso;
k) i consigli delle scuole di specializzazione;
l) i direttori/le direttrici delle scuole di specializzazione;
m) il collegio dei revisori dei conti;
n) il nucleo di valutazione.
2. Gli organi dell'Universita' esercitano le funzioni previste dal presente statuto.
 
Art. 5.
Composizione del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' composto dai seguenti membri:
a) il rettore/la rettrice;
b) un membro nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra persone di riconosciuta competenza amministrativa, che non eserciti uffici di ruolo presso universita' o istituti superiori;
c) un membro nominato dai sindaci dei comuni con maggioranza della popolazione appartenente al gruppo linguistico ladino;
d) un membro nominato dal comune di Bolzano;
e) un membro nominato dal comune di Bressanone;
f) un professore/una professoressa nominato/a dall'Universita' di Innsbruck;
g) un professore/una professoressa dell'Universita' nominato/a dal senato accademico, che appartenga ad una facolta' diversa da quella alla quale appartiene il rettore/la rettrice;
h) un/una rappresentante dei ricercatori/delle ricercatrici;
i) due rappresentanti degli studenti;
j) sette membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza amministrativa;
k) un/a rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
Il consiglio dell'Universita' elegge al suo interno, tra i componenti di cui alle lettere b), c), d), e) e j), il/la presidente e due vicepresidenti, questi ultimi appartenenti a gruppi linguistici diversi.
Alle sedute del consiglio dell'Universita' partecipano, con diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo/la direttrice amministrativa ed il direttore/la direttrice dei servizi accademici.
I/Le rappresentanti di cui alle lettere h), i) e k) sono eletti/e secondo le modalita' stabilite in un apposito regolamento.
2. Puo' altresi' far parte del consiglio dell'Universita', per tutta la durata in carica del consiglio, un componente nominato dalla giunta provinciale su designazione degli enti e dei soggetti che si impegnano a contribuire sensibilmente al bilancio dell'Universita'.
3. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno o piu' componenti, il consiglio dell'Universita' e' validamente costituito, purche' sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.
4. I componenti del consiglio dell'Universita' rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati; il rettore/la rettrice rimane in carica quale componente del consiglio per tutta la durata del suo mandato.
5. Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengano meno uno o piu' componenti, si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno per i suddetti motivi oltre la meta' dei componenti si intende decaduto l'intero consiglio e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio.
 
Art. 6.
Sedute del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' convocato dal/dalla presidente almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il/la presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione e' disposta mediante lettera, inviata ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.
3. Ai fini della validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del/della presidente.
 
Art. 7.
Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' il massimo organo di governo dell'Universita'.
2. Il consiglio dell'Universita':
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
b) approva il programma di gestione economico-finanziaria e il conto consuntivo dell'Universita';
c) delibera la stipula di convenzioni con altre universita' o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; delibera inoltre la partecipazione a consorzi e a societa' per l'ideazione, la promozione, la realizzazione, lo sviluppo di attivita' di formazione e di ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Il consiglio dell'Universita' puo' delegare alla giunta dell'Universita' l'adozione di delibere finalizzate alla stipula di contratti o convenzioni determinate;
d) autorizza, sentito il senato accademico, l'attivazione dei singoli corsi di studio
e) nomina il rettore/la rettrice, sentito il senato accademico; nomina, tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo pieno dell'Universita', i/le presidi di facolta' eletti/e dai rispettivi consigli di facolta'; nomina i direttori/le direttrici delle scuole di specializzazione, eletti/e dai rispettivi consigli delle scuole;
f) approva il regolamento generale d'Ateneo e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) approva il regolamento didattico generale dell'Universita', nonche' i regolamenti delle facolta', dei centri di servizio e delle scuole di specializzazione, su proposta del senato accademico o dei rispettivi consigli;
h) approva i regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e tecnico-amministrativo;
i) indica alle facolta', sentito il senato accademico e sulla base delle relazioni annuali predisposte dalle stesse, le risorse finanziarie destinabili alla ricerca scientifica;
j) delibera, a maggioranza dei propri componenti e sentito il senato accademico, modifiche del presente statuto;
k) delibera, su proposta dei consigli di facolta' interessati e sentito il senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche stranieri;
l) delibera su ogni altra questione di interesse dell'universita' non demandata ad altri organi dal presente statuto.
3. Il consiglio dell'Universita' puo' costituire uno o piu' comitati, cui demandare la trattazione di specifici affari.
4. Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono inoltrate al suddetto Ministero per il tramite dell'Universita' medesima.
 
Art. 8.
Presidente
1. Il/La presidente del consiglio dell'Universita' e' il/la rappresentante legale dell'Universita'. Il/La presidente:
a) convoca e presiede il consiglio dell'Universita' e la giunta dell'Universita';
b) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio dell'Universita' e della giunta dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite al rettore ai sensi dell'art. 11, lettera d);
c) approva le spese e controlla le entrate e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;
d) nomina, su proposta dei consigli di facolta', i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo;
e) stipula, su proposta dei consigli di facolta', i contratti con i/le docenti a tempo determinato;
f) stipula i contratti con i collaboratori linguistici/le collaboratrici linguistiche;
g) stipula i contratti di lavoro del personale tecnico-amministrativo;
h) vigila sull'operato dei direttori/delle direttrici;
i) stipula i contratti con soggetti pubblici e privati;
j) emana lo statuto, il regolamento didattico generale della Libera Universita' di Bolzano, il regolamento generale d'Ateneo e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
k) adotta provvedimenti d'urgenza da sottoporre necessariamente alla ratifica da parte rispettivamente del consiglio dell'Universita' e della giunta dell'Universita' nella sua successiva riunione;
l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'universita'.
2. Il/la presidente puo' delegare l'adozione di atti ai/alle vicepresidenti, al rettore/alla rettrice e ai/alle direttori/trici.
3. Il/la presidente conferisce inoltre l'incarico di supplenza in caso di sua assenza o impedimento ad uno/a dei/delle due vicepresidenti.
 
Art. 9.
Composizione della giunta dell'Universita'
1. La giunta dell'Universita' e' composta dai seguenti membri:
a) il/la presidente;
b) i/le due vicepresidenti;
c) il rettore/la rettrice;
d) il prorettore/la prorettrice;
e) il consigliere/la consigliera di cui all'art. 5, lettera c), nel caso in cui ne' il/la presidente ne' i/le vicepresidenti appartengono al gruppo linguistico ladino.
2. Alle sedute della giunta dell'Universita' partecipano inoltre, con diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo/la direttrice amministrativa e il direttore/la direttrice dei servizi accademici.
 
Art. 10.
Attribuzioni della giunta dell'Universita'
1. La giunta dell'Universita' compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non sono riservati dallo statuto ad altri organi.
2. Le sedute della giunta dell'Universita' sono valide qualora intervenga la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nei casi in cui non si raggiunga la maggioranza dei voti o nei casi in cui la giunta dell'Universita' ritardi od ometta di compiere atti obbligatori, decide e provvede in via definitiva il consiglio dell'Universita'.
3. La giunta dell'Universita' in particolare:
a) formula le proposte al consiglio dell'Universita' ai fini dell'approvazione di regolamenti, programmi, direttive e dell'organizzazione degli organi;
b) predispone il programma di gestione economico-finanziaria e il conto consuntivo dell'Universita' da sottoporre al consiglio dell'Universita';
c) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel caso di liti attive o passive;
d) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni;
e) approva, sentiti i consigli di facolta', i ruoli organici del personale docente e delibera, sentito il senato accademico, criteri per il loro trattamento economico;
f) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo e il suo trattamento economico;
g) approva i regolamenti interni della Libera Universita' di Bolzano;
h) delibera l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi e gli eventuali esoneri;
i) determina per ogni facolta' e corso di laurea il numero massimo delle immatricolazioni, dopo aver sentito il senato accademico e i consigli di facolta';
j) delibera l'assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti delle previsioni del programma di gestione economico-finanziaria per l'attivita' di ricerca delle facolta';
k) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio dell'Universita' e dai regolamenti dell'Universita'.
4. Ad ogni seduta del consiglio dell'Universita' la giunta dell'Universita' riferisce sulle decisioni nel frattempo adottate.
I consiglieri/Le consigliere, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei verbali e delle delibere della giunta dell'Universita'. Ad essi/esse viene comunicato inoltre l'ordine del giorno di ogni seduta della giunta dell'Universita'.
 
Art. 11.
Rettore/Rettrice
1. Il rettore/la rettrice e' nominato/a dal consiglio dell'Universita' tra professori/professoresse universitari/e di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale, sentito il senato accademico. Resta in carica per un quadriennio accademico e puo' essere confermato/a una sola volta.
2. Il rettore/la rettrice:
a) coordina le attivita' accademiche dell'Universita';
b) convoca e presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere;
c) riferisce al consiglio dell'Universita' sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita', con relazione annuale;
d) cura l'osservanza delle norme concernenti la materia scientifica e didattica;
e) formula proposte e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'Universita' e della giunta dell'Universita' in materia scientifica e didattica;
f) propone la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 20, comma 2, con universita', centri di ricerca, nonche' istituzioni culturali e scientifiche;
g) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti degli studenti e del corpo accademico secondo la normativa vigente;
h) determina, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi e di borse di studio, nell'ambito del rispettivo fondo previsto nel programma di gestione economico-finanziaria;
i) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e all'atto del conferimento di titoli accademici;
j) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto;
3. Il rettore/la rettrice nomina, tra i professori/le professoresse di prima fascia, il prorettore/la prorettrice, preferibilmente appartenente ad una facolta' diversa da quella del/della rettore/ rettrice, chiamato/a a sostituirlo/la in caso di impedimento o assenza. Il rettore/la rettrice puo' comunque delegare l'adozione di atti al prorettore/alla prorettrice ed a altri professori/altre professoresse.
 
Art. 12.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore/la rettrice;
b) il prorettore/la prorettrice;
c) i/le presidi delle facolta';
d) i/le vicepresidi delle facolta';
2. Alle sedute del senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore/la direttrice dei servizi accademici.
3. Al senato accademico competono le funzioni di coordinamento e sviluppo relative a insegnamento e ricerca; puo' costituire, sentiti i consigli di facolta', commissioni per compiti specifici e in particolare per la predisposizione di programmi di ricerca e dei relativi finanziamenti.
4. Il senato accademico propone alla giunta dell'Universita' i criteri oggettivi per la distribuzione e l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'attivita' di ricerca delle facolta'.
5. Ove il consiglio dell'Universita' debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il consiglio dell'Universita' potra' deliberare anche in assenza degli stessi.
 
Art. 13.
F a c o l t a'
1. La facolta' e' la struttura che programma e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e che organizza l'insegnamento, l'attivita' scientifica e la ricerca.
2. Le facolta' dell'Universita' sono quelle indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente statuto.
 
Art. 14.
P r e s i d e
1. Il/la preside di facolta' e' eletto/a dal rispettivo consiglio di facolta' tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo pieno della facolta' e nominato/a dal consiglio dell'Universita'. Esso/essa resta in carica per un quadriennio accademico e non puo' svolgere piu' di due mandati consecutivi.
2. Il/la preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta', cura l'attuazione delle delibere del consiglio di facolta', vigila sulle attivita' didattiche e scientifiche e di ricerca e nomina le commissioni di esame di profitto. Il/la preside, per l'espletamento degli affari amministrativi, si avvale di apposita struttura gestita dal/dalla segretario/a amministrativo/a di facolta'.
3. Il/la preside nomina, fra i professori/le professoresse di prima fascia, il/la vicepreside che lo/la sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di sua assenza.
4. Il/la preside puo' delegare proprie funzioni ad altri/e professori/professoresse membri del consiglio di facolta'.
5. Per la facolta' di scienze della formazione il/la preside nomina due vicepresidi dei/delle quali uno/a e' scelto/a tra i professori universitari/le professoresse universitarie responsabili di un insegnamento in lingua ladina. Nel caso di impedimento o di assenza del preside, le funzioni di membro del senato accademico sono esercitate dal/dalla vicepreside piu' anziano/a di eta'.
 
Art. 15.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta', considerati l'indirizzo internazionale e le esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', e' composto dal/dalla preside, che lo presiede, dai professori/dalle professoresse di ruolo e fuori ruolo dell'Universita', dai professori/dalle professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facolta' a tempo pieno per almeno due anni, dai professori/dalle professoresse responsabili dei singoli corsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello statuto, nonche' da un/una ricercatore/ricercatrice nominato/a secondo le modalita' stabilite nel regolamento interno.
I consigli di facolta' possono inoltre cooptare fino a tre membri esterni che siano professori/professoresse di prima fascia provenienti da altre universita' italiane o straniere ed incaricati/e con un contratto d'insegnamento presso la facolta' nel cui consiglio vengono cooptati/e.
1. Alle sedute del consiglio di facolta' partecipano con diritto di voto consultivo, il direttore/la direttrice dei servizi accademici, un collaboratore linguistico/una collaboratrice linguistica e uno studente in corso, nominati/e secondo le modalita' stabilite nei regolamenti interni.
3. Il consiglio di facolta' in particolare:
a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, nel quadro delle indicazioni del senato accademico, delle decisioni del consiglio dell'Universita' e della giunta dell'Universita';
b) definisce ogni anno il piano dell'offerta didattica, coordina e dirige tutte le attivita' didattiche e scientifiche;
c) redige una relazione annuale sullo sviluppo dell'offerta didattica programmata, sull'attivita' scientifica svolta e sullo stato del proprio organico;
d) propone i nominativi del personale docente e scientifico a contratto, propone la nomina dei candidati/delle candidate dichiarati/e idonei/e nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti per professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici, propone il trasferimento di professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici di altre universita' italiane, nonche' la chiamata diretta di studiosi/e italiani/e e stranieri/e ai sensi della normativa di legge;
e) formula le proposte concernenti il regolamento di facolta', le proposte relative all'attivazione di nuovi corsi di studio, il regolamento didattico dei singoli corsi di studio e le proposte relative alle parti di propria competenza del regolamento didattico generale della Libera Universita' di Bolzano.
4. Il consiglio di facolta' esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle conferite dal presente Statuto ad altri organi.
5. Il consiglio di facolta' puo' istituire al suo interno una giunta di facolta' alla quale puo' delegare atti di propria competenza. La composizione, il funzionamento ed i compiti della giunta di facolta' sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.
 
Art. 16.
Commissione didattica paritetica
1. Ciascuna struttura didattica istituisce una commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente dell'attivita' didattica dei corsi di studio a essa afferenti.
2. La commissione didattica paritetica e' composta da due docenti, scelti/e tra i membri del consiglio della struttura didattica, dal/dalla presidente del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso di strutture didattiche di classi di piu' corsi di studio nella commissione viene prevista la presenza di almeno uno studente per ogni corso di studi attivato. La commissione e' presieduta dal/dalla presidente del consiglio della struttura didattica o da un suo delegato.
3. La commissione didattica paritetica:
a) esprime parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza;
b) effettua studi e rilevazioni statistiche finalizzati a monitorare le attivita' formative svolte nei corsi di studio afferenti alla struttura;
c) propone al consiglio della struttura le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica.
 
Art. 17.
Consigli di corso
1. Il consiglio di facolta' demanda ai consigli di corso le competenze concernenti le attivita' didattiche di un corso di laurea, di un corso di diploma universitario o analoghi.
2. Il/la preside nomina per ogni corso di studio un professore/una professoressa quale responsabile del corso per un periodo di almeno due anni.
Il/la preside puo' inoltre nominare altri/e due docenti i/le quali, insieme al/alla responsabile, formano il relativo consiglio di corso.
3. Il consiglio di corso e' presieduto dal/dalla responsabile del corso; alle sue sedute possono anche partecipare, con diritto di voto consultivo, non piu' di due studenti del corso e professionisti/professioniste del settore.
 
Art. 18.
Scuole di specializzazione
1. Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio composto da tre docenti della scuola e da un/una rappresentante degli specializzandi, eletti/e secondo il regolamento previsto dall'art. 5, comma 1. Il consiglio della scuola e' presieduto dal direttore/dalla direttrice il/la quale ha la responsabilita' del funzionamento della stessa. Il direttore/la direttrice viene eletto/a dal consiglio stesso fra i professori/le professoresse di prima fascia che ne fanno parte e dura in carica per quattro anni accademici. In mancanza di professori/professoresse di prima fascia puo' essere eccezionalmente eletto/a anche un professore/una professoressa di seconda fascia.
 
Art. 19.
Centri di ricerca e formazione
1. Presso l'Universita' possono istituirsi, con deliberazione del consiglio dell'Universita', su proposta dei consigli di facolta' interessati e sentito il senato accademico, centri di ricerca e formazione.
2. Contestualmente all'istituzione, il consiglio dell'Universita' approva il regolamento specifico del centro, che ne stabilisce le finalita', la composizione degli organi e le modalita' di funzionamento.
3. I centri di ricerca e formazione possono anche svolgere attivita' commissionate da enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un corrispettivo.
4. I centri di ricerca e formazione non sono dotati di personalita' giuridica propria, ne' di autonomia patrimoniale; gli accordi relativi alle attivita' dei centri, devono essere stipulati dall'Universita'.
5. La gestione amministrativa e contabile dei centri di ricerca e formazione e' curata dall'Universita' secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
III - ORDINAMENTO DIDATTICO
 
Art. 20.
Offerta didattica
1. A partire dall'anno accademico 2001-2002 l'Universita' provvede a rilasciare, ai sensi dell'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, e secondo i nuovi ordinamenti i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR);
e) master universitari di I e II livello.
2. L'Universita' sentiti i consigli di facolta' e il parere del senato accademico, puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. Agli studenti iscritti fino all'anno accademico 2000-2001 l'Universita' rilascia i seguenti titoli:
a) diploma universitario (d.u.);
b) diploma di laurea (d.l.);
c) diploma di specializzazione (d.s.);
d) dottorato di ricerca (d.r.).
e) master;
4. L'Universita' disciplina altresi' la facolta' per questi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti.
 
Art. 21.
Cooperazione ed altre attivita' istituzionali
1. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una o piu' universita', nonche' programmi di ricerca congiunti. Le universita' partecipanti riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e le istituzioni universitarie cooperanti, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
3. Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli accordi di collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia di Bolzano. Gli accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale termine il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vi si opponga in quanto contrastanti con la legge, con gli obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri fissati nei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. L'Universita' promuove ed incoraggia gli scambi internazionali dei/delle propri/e docenti, ricercatori/ricercatrici e studenti, anche con interventi di natura economica; puo' provvedere a reperire e gestire strutture per l'ospitalita', anche in collaborazione con altri enti, in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.
5. L'Universita' istituisce e promuove attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti terzi.
In particolare puo':
a) organizzare incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e a quelli post-laurea e per l'elaborazione dei piani di studio;
b) promuovere e organizzare l'aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo, secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti;
c) istituire corsi di specializzazione post-laurea;
d) svolgere corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
e) partecipare a iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse da soggetti pubblici o privati.
6. Per la realizzazione dei corsi previsti al comma 4, l'Universita' puo' avvalersi anche delle forme di collaborazione esterna di cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per tali corsi puo' rilasciare specifici attestati.
7. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.
8. L'Universita' puo', anche in collaborazione con enti pubblici e privati, assicurare al personale docente e tecnico-amministrativo e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
 
Art. 22.
Regolamento didattico generale dell'Universita'
1. Il regolamento didattico generale dell'Universita', gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e i regolamenti dei singoli corsi di studio previsti dagli artt. 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, disciplinano l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti, compreso l'uso delle lingue per i singoli corsi ed esami e le modalita' di accertamento delle conoscenze linguistiche degli studenti.
 
Art. 23.
Calendario accademico
1. Il calendario accademico e' stabilito dal consiglio dell'Universita' sentito il senato accademico.
IV - PERSONALE DOCENTE
 
Art. 24. Professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici collaboratori
linguistici/collaboratrici linguistiche di ruolo
1. Il ruolo dei professori universitari/delle professoresse universitarie si articola in due fasce:
a) professori/professoresse di prima fascia;
b) professori/ professoresse di seconda fascia.
2. Il ruolo organico dei professori/delle professoresse, dei ricercatori/delle ricercatrici e dei collaboratori linguistici/delle collaboratrici linguistiche e' approvato dalla giunta dell'Universita' ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e).
3. Ai professori/alle professoresse ed ai ricercatori/alle ricercatrici di ruolo e' comunque garantito lo stato giuridico, economico e previdenziale corrispondente a quello previsto per i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo delle universita' statali.
4. Il trattamento giuridico ed economico dei collaboratori linguistici/delle collaboratrici linguistiche di ruolo e' stabilito con apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Universita'.
5. L'Universita', su proposta dei consigli di facolta' interessati e sentito il parere del senato accademico, puo' procedere all'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani, ai sensi dell'articolo 7, lettera l) del presente statuto.
 
Art. 25. Professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici, collaboratori
linguistici/collaboratrici linguistiche a contratto
1. Professori/professoresse a contratto possono essere nominati/e i/le docenti di altre Universita' anche straniere, ed altre persone di alta qualificazione professionale e/o scientifica.
2. Ricercatori/ricercatrici e collaboratori linguistici/collaboratrici linguistiche a contratto possono essere nominate persone con adeguata qualificazione scientifica e con riconosciute competenze. Le modalita' di selezione degli stessi/delle stesse sono disciplinate con apposito regolamento.
3. Il trattamento economico e giuridico dei professori/delle professoresse, dei ricercatori/delle ricercatrici e dei collaboratori linguistici/delle collaboratrici linguistiche a contratto e' stabilito dal/dalla presidente secondo i criteri fissati dalla giunta dell'Universita', sentito il parere del senato accademico.
4. I contratti d'insegnamento sono contratti di diritto privato, sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.
 
Art. 26.
Contratti a tempo determinato
1. Al fine di sviluppare le attivita' di ricerca, l'Universita' puo' stipulare contratti a tempo determinato con studiosi/e ed esperti/e di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera. Puo' altresi' stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori/dottoresse di ricerca o esperti/e in possesso di adeguata preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.
2. L'attivazione di questi contratti avviene su proposta dei consigli di facolta' interessati.
 
Art. 27.
Nomina per chiamata diretta
1. Al fine di garantire lo svolgimento plurilingue dei corsi e delle attivita' formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica possono essere nominati/e per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127; professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento universitario nazionale.
V - PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
 
Art. 28.
Personale tecnico-amministrativo
1. L'Universita' dispone di personale tecnico-amministrativo per l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento.
2. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
VI - STUDENTI
 
Art. 29.
Ammissione e doveri
1. Per l'ammissione ai corsi di studio si applicano le norme vigenti e quelle contenute in appositi regolamenti.
2. Gli studenti hanno il dovere e diritto di studio e di concorrere al raggiungimento dei fini dell'Universita'. Essi sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti nonche' ad assumere all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.
 
Art. 30.
Numero programmato
1. Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, la giunta dell'Universita', sentiti il senato accademico ed i consigli di facolta', entro il mese di aprile di ogni anno, stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di studio.
2. Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in base a criteri di merito o di titolo stabiliti con apposito regolamento.
 
Art. 31.
Tasse universitarie
1. Con apposito regolamento sono stabiliti, l'importo, le modalita' e i termini per il versamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi universitari, nonche' l'ammontare delle sopratasse dovute in caso di mora.
 
Art. 32.
Servizio di tutorato
1. Presso l'Universita' e' istituito il servizio di tutorato disciplinato da un apposito regolamento.
VII - CENTRI DI SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA
 
Art. 33.
Centri di servizio
1. Il consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, delibera la costituzione di centri di servizio.
2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dalla giunta dell'Universita' sentito il senato accademico.
3. Le attivita' finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacolta'.
4. La biblioteca dell'Universita' gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica.
VIII - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
 
Art. 34. Direttore /direttrice amministrativo/a e direttore/direttrice dei
servizi accademici
1. Al direttore amministrativo/alla direttrice amministrativa e al direttore/alla direttrice dei servizi accademici competono la direzione e il coordinamento dei servizi, secondo le modalita' e i principi fissati dal regolamento generale d'Ateneo.
2. L'incarico di direttore amministrativo/direttrice amministrativa e di direttore/direttrice dei servizi accademici e' conferito dal consiglio dell'Universita' a dirigenti dell'Universita', o a dirigenti di altra istituzione pubblica o privata ovvero a persone parimenti qualificate. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato.
3. Il direttore/la direttrice dei servizi accademici esercita anche il coordinamento amministrativo delle segreterie delle facolta'.
 
Art. 35.
Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'
1. La gestione finanziaria e contabile dell'Universita' e' disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il consiglio dell'Universita' delibera il bilancio preventivo entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno; la durata dell'esercizio corrisponde all'anno solare.
 
Art. 36.
Sistema di controllo
1. L'Universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza.
2. Il controllo della gestione contabile-amministrativa e' esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato dal consiglio dell'Universita' tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Uno dei membri del collegio dei revisori viene designato dalla provincia autonoma di Bolzano. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato.
3. L'Universita' di Bolzano adotta inoltre, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi al sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il nucleo di valutazione e' composto da tre membri, viene nominato dal consiglio dell'Universita' e resta in carica per quattro anni. I membri vengono scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della valutazione; uno di loro viene scelto tra gli esperti/e all'interno della Libera Universita' di Bolzano.
IX - SIGILLO
 
Art. 37.
Descrizione del sigillo
1. Nel campo del sigillo circolare, tra due ali, si apre un libro collocato immediatamente sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro sorge un'asta di Mercurio. La scritta in carattere capitalis e' collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata): UNIVERSITAS STUDIORUM BAUZANENSIS.
2. Il sigillo e' raffigurato nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente statuto.
X - DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 38.
Rinvio alla normativa in materia universitaria
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti universitari statali.
 
Art. 39.
Attivazione di nuove facolta'
1. Nel caso di attivazione di nuove facolta', le attribuzioni conferite dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente statuto al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico. Il comitato ordinatore e' composto da sei membri di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facolta', di cui il/la presidente ed almeno due componenti di professori universitari/professoresse universitarie di prima fascia, e almeno tre docenti di ruolo presso universita' italiane.
2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche.
3. I professori/le professoresse di ruolo e i professori/le professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facolta' a tempo pieno e per almeno due anni saranno aggregati/e al comitato ordinatore.
4. Il comitato ordinatore cessera' dalle proprie funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori/professoresse di ruolo, di cui almeno due di prima fascia e comunque entro tre anni dalla sua nomina.
Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione, il consiglio dell'Universita' puo' prorogare l'incarico per un altro anno o puo' procedere a nuova nomina del comitato ordinatore.

Il presidente del consiglio dell'Universita'
Schmidl
 
Allegato A

STRUTTURE DIDATTICHE

A) Facolta' di scienze della formazione primaria.
Corso di laurea: in scienze della formazione primaria.
Scuola di specializzazione: per la formazione degli/delle insegnanti di scuole secondarie con gli indirizzi:
a) area fisico-informatico-matematica;
b) area linguistico-letteraria;
c) area delle lingue straniere;
d) area giuridico-economica.
Corso di laurea in scienze dell'educazione, indirizzo educatori/educatrici professionali.
Corso di diploma universitario in servizio sociale. B) Facolta' di lingue e letterature straniere. Corso di laurea: in lingue e letterature straniere. C)Facolta' di Economia. Corso di laurea in economia e commercio con gli indirizzi:
in economia aziendale;
in economia internazionale.
Corsi di diploma universitario:
in economia e amministrazione delle imprese;
in economia e gestione dei servizi turistici;
in economia e gestione delle aziende agricole, con gli indirizzi
a) economia frutticola;
b) economia montana.
 
Allegato B

NUOVE STRUTTURE DIDATTICHE
(Ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509
e secondo i nuovi ordinamenti)

A) Facolta' di scienze della formazione.
Classe delle lauree (n. 18) in scienze dell'educazione e della formazione:
corso di laurea per la scuola dell'infanzia;
corso di laurea per la scuola di base;
corso di laurea per educatore professionale.
Classe delle lauree (n. 6) in scienze del servizio sociale:
corso di laurea in servizio sociale. B) Facolta' di economia - Corsi di laurea. Classe delle lauree (n. 17) in scienze dell'economia e della gestione aziendale:
corso di laurea in economia e management;
corso di laurea in economia e gestione aziendale.
Classe delle lauree (n. 39) in scienze del turismo:
corso di laurea in management del turismo.
Classe delle lauree (n. 20) in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali:
corso di laurea in tecnica ed economia agraria, indirizzi:
tecnica ed economia agraria frutticola;
tecnica ed economia agraria montana. C) Facolta' di scienze e tecnologie informatiche. Classe delle lauree (n. 26) in scienze e tecnologie informatiche:
corso di laurea in informatica applicata. D) Facolta' di design e arti - Corsi di laurea. Classe delle lauree (n. 42) in design industriale:
corso di laurea in design.

----> Vedere Logo a pag. 53 della G.U. <----

Nota in lingua italiana
Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag. 63 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca
Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäÞ Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 63 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.
 
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